Affidamento figli al padre – guida rapida
Con ordinanza n. 6552 del 7 luglio 2022 il Tribunale di Busto Arsizio ha assunto la decisione di affidare i figli minori della coppia al padre. Una scelta non certo frequente ma, non per questo, sorprendente.
Di fatti, mentre la madre dei figli minori si era dimostrata insofferente a un percorso intrapreso in comunità, il padre si era invece dimostrato ben disposto alla collaborazione. Inoltre, a far propendere verso l’affidamento dei figli al padre sembra essere stata anche la presenza della zia paterna, validata come figura di accoglimento.
Nella necessità di ragionare in termini di ripresa di un modello di vita esterno che tenga conto delle possibilità attuali, delle esigenze dei minori e della rete di protezione attivata, il giudice ha dunque pronunciato un’ordinanza con cui dispone che il padre si faccia carico interamente del mantenimento dei figli.
Le motivazioni del giudice
Nelle motivazioni alla base dell’ordinanza si legge che, come risulta dalla relazione dei SS e dal confronto avuto in udienza, il percorso comunitario della donna si è esaurito e la resistente ha manifestato in modo chiaro la propria insofferenza. Proprio per questo motivo occorre ragionare in termini di ripresa di un modello di vita esterno, tenendo conto
- delle possibilità attuali
- delle esigenze dei minori
- della rete di protezione attivata.
Ciò premesso, il giudice sottolinea anche come la sperimentazione effettuata nello stesso periodo in relazione al rapporto dei minori presso la residenza paterna sia tranquillizzante anche grazie alla presenza della sorella del ricorrente, validata come figura di accudimento, in uno con il padre, che si è sottoposto alle valutazioni testistiche presso il SERT (negative).
Ulteriormente, viene ricordato come i minori siano già stati collocati provvisoriamente presso la residenza paterna a causa delle dinamiche di discontrollo ed esagitazione materne oggetto dell’ultima relazione e che sono giustificate dall’ansia per l’udienza in questione e per il timore di perdere i bambini, così come che nell’attualità tali rilievi, insieme al fatto che la madre non ha ancora alcuna sistemazione fissa alternativa propria, si conduca a concludere che l’unica possibilità nell’attualità sia quella di collocare i minori presso il padre.
Affidare i figli: il ruolo della madre
Sancito che i minori saranno collocati presso la residenza paterna, il giudice sottolinea che, quanto alla rete di protezione ed alle modalità di rapporto dei minori con la madre, si condividono le conclusioni esposte dai SS in una precedente relazione, con l’obiettivo di far crescere il rapporto madre/figli in una dimensione più autonoma con gradualità, necessitando ora tale rapporto della presenza educativa.
Una presenza educativa che, in assenza di un domicilio materno, non può che essere posta in essere all’interno dello SN.
Affidare i figli: gli aspetti economici
Quindi, in relazione alla regolamentazione degli aspetti economici, il giudice dispone le modifiche necessitate dalla cambiata situazione familiare. Prevede in particolare che il padre si faccia carico interamente ed in modo diretto del mantenimento ordinario dei minori e delle loro spese straordinarie, tenuto conto del fatto che la moglie a cui sono stati tolti i figli è al momento disoccupata e per di più dovrà provvedere per le proprie necessità, anche abitative.
Nel contempo, prosegue l’ordinanza nella sua parte centrale, considerato che sarà il padre ad occuparsi dei minori, il giudice ritiene corretto prevedere che sia costui a percepire per intero l’Assegno Unico. Dunque, la richiesta materna, che aveva domandato il mantenimento per una contribuzione per sé, si giustifica:
- in via residuale in una misura marginale quantificata in 100 euro
- in modo temporaneo.
La contribuzione cesserà a partire dalla mensilità di novembre. In quanto, si legge ancora, la madre è sgravata completamente della contribuzione per i figli. Essa ha comunque una potenzialità lavorativa, sebbene non l’abbia portata sinora ad un inserimento lavorativo.
Infine, con riferimento alla indennità d’invalidità riferita dal padre, ma contestata dalla madre, per il giudice nulla impedisce al primo di fare gli opportuni approfondimenti. In sede giudiziaria dovrà essere riferito in ordine alla sussistenza di un diritto siffatto ed alle eventuali problematiche quanto alla riscossione/utilizzo a favore della minore.