Ammortamento francese e trasparenza – guida rapida
Nelle ipotesi di finanziamenti con piano di ammortamento alla francese, la mancata consegna del programma di ammortamento al momento della conclusione del contratto non comporta alcuna violazione da parte della banca, né rende indeterminato l’oggetto del contratto se nello stesso sono riportati tutti gli elementi e le informative previste dalla normativa in materia.
Cerchiamo di comprendere come il Collegio di Coordinamento ABF sia arrivato a questa conclusione attraverso l’analisi della Decisione n. 14376 dello scorso 8 novembre 2022, avendo ad oggetto proprio la trasparenza sui finanziamenti con ammortamento alla francese.
I fatti
Il ricorrente, cliente di un istituto di credito, dichiara di aver stipulato un contratto di prestito personale con la banca. Il rapporto è iniziato nel giugno del 2017 e il debito è stato rimborsato attraverso cessione del credito del quinto dello stipendio. La relazione debitoria è stata estinta in via anticipata.
Il ricorrente afferma che a marzo 2022 ha presentato un reclamo e che la banca ha fornito una nota di riscontro, i cui contenuti vengono definiti dal ricorrente come incoerenti rispetto a quanto rilevato in sede di reclamo.
La parte ricorrente – si legge nella ricostruzione dei fatti a cura dell’ABF, non avrebbe però “denunciato né la legittimità del piano di ammortamento c.d. alla francese, nè tantomeno evocato il parametro del divieto di anatocismo e/o della capitalizzazione composta”, come invece inteso l’intermediario nelle proprie controdeduzioni.
Le informazioni e le previsioni contrattuali
Il ricorrente lamenta invece la mancanza e/o l’insufficienza di informazioni all’atto della sottoscrizione del finanziamento, in relazione alla metodologia di ammortamento alla francese, come sarebbe invece richiesto dalla vigente normativa di trasparenza.
Il ricorrente lamenta altresì la mancanza e/o l’insufficienza delle previsioni contrattuali inerente a tale metodologia rispetto a quanto richiesto dai principi della materia contrattuale. Mette anche in evidenza, in questo contesto, come non sia stato sottoscritto né il piano di ammortamento, né alcune espressa convenzione in riferimento alla quale gli interessi maturati sono considerati esigibili in un momento anche anteriore a quello in cui è esigibile il capitale.
Inoltre, il ricorrente ha precisato come la giurisprudenza di legittimità richieda – ai fini della determinatezza del contratto – che il criterio di calcolo del piano risulti con esattezza dallo stesso contratto, e che la norma dell’art. 1195 c.c. intenda scongiurare ogni effetto sorpresa in termini di impugnazione dei pagamenti. Ancora, sottolinea come la Direttiva sul credito al consumo n. 2008/48/CE preveda, tra le informazioni da inserire in contratto, il tasso debitore e le condizioni che ne determinano l’applicazione, e il criterio di calcolo degli interessi.
Il ricorso
Il ricorrente, sulla base di ciò, domanda pertanto che siano accertate le plurime violazioni commesse dalla banca e che l’istituto di credito sia condannato alla restituzione di tutte le maggiori somme versate.
Dal canto suo, la banca domanda che sia dichiarata l’inammissibilità del ricorso per incompetenze rarione materiae dell’ABF e, in subordine, nel merito, il rigetto del ricorso in ragione della legittimità del calcolo dell’interesse nel piano di ammortamento alla francese e l’assenza di anatocismo.
Per l’intermediario, dunque, il ricorso sarebbe irricevibile perché richiederebbe all’Arbitro l’esercizio di un’attività consulenziale.
La banca sostiene poi che non vi sarebbero dubbi sul fatto che al cliente sia stata garantita la correttezza, la completezza e la comprensibilità delle informazioni, aggiungendo a questo riguardo che il documento Informazioni europee di base sul credito al consumatore indica che “l’importo di ciascuna rata comprenderà una quota di interessi decrescente secondo un piano di ammortamento alla francese”. Ha inoltre aggiunto che le condizioni contrattuali stabiliscono che “gli interessi sono calcolati mediante il piano di ammortamento alla francese” e che gli interessi del prefinanziamento si sommano a quelli da rimborsare.
Le modalità di calcolo degli interessi
Per la banca, nel contesto della documentazione relativa al rapporto con il cliente, era presente una chiara specificazione della modalità di calcolo degli interessi. In particolare, il piano di ammortamento applicato al finanziamento prevede una rata costante composta da una quota interessi decrescente, calcolata sul debito residuo che risulta al periodo precedente, e da una quota capitale crescente, pari alla differenza tra l’importo della rata e quello della quota interessi.
Peraltro, dallo stesso documento si poteva ricavare che il piano di ammortamento alla francese era applicato con il regime finanziario dell’interesse semplice, tenendo così distinto per l’intero periodo il capitale dagli interessi.
La banca sottolinea infine come la giurisprudenza di merito abbia più volte ribadito che nei contratti di mutuo alla francese il fenomeno anatocistico non sia configurabile.
Repliche e controrepliche
In sede di repliche e controrepliche, la ricorrente ha ribadito la propria tesi rimarcando l’opportunità di precisare che il consumatore mutuatario non ha pattuito alcun piano di ammortamento, e che il contratto sottoscritto non riporta alcuna espressa ripartizione delle rate tra quota capitale e interessi.
Dal canto suo la banca, confermati integralmente i contenuti delle controdeduzioni puntualmente predisposte, richiama la decisione del Collegio di Torino n. 5149 del 28 marzo 2022, con cui, per un caso analogo, sono state respinte tutte le contestazioni del ricorrente.
Infine, per quanto riguarda l’eccezione di incompetenza, il Collegio ha sostenuto che la domanda posta è non consulenziale. Si rimanda pertanto al Collegio di Coordinamento la questione di merito della controversia.
La normativa in materia
Il Collegio di Coordinamento motiva la propria decisione iniziando con il riepilogare la normativa in materia.
Ricorda dunque come l’art. 117 TUB disponga che
i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione pratica, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali maggiori oneri in caso di mora.
Le disposizioni di trasparenza della Banca d’Italia vigenti all’epoca, contenevano una simile previsione, indicando che
i contratti indicano il tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticati, inclusi, per i contratti di credito, gli eventuali oneri di mora. Sono inoltre indicate, oltre alle commissioni spettanti all’intermediario, le voci di spesa a carico del cliente, ivi comprese le spese relative alle comunicazioni di cui alla sezione IV (Comunicazioni alla clientela). Il contratto riporta tutte le condizioni applicate, incluse le condizioni generali di contratto.
Ancora in modo più specifico, nell’ambito del credito ai consumatori venivano indicati in maniera dettagliata tutti gli elementi da indicare all’interno dei contratti di credito, senza che sia indicata la necessità di allegare anche il piano di ammortamento.
L’indicazione nei contratti
La previsione disponeva infatti che i contratti di credito dovessero indicare in maniera chiara e concisa:
- tipo di credito
- nome, cognome e indirizzo del consumatore, denominazione del finanziatore e indirizzo della sede amministrativa o della succursale in Italia
- durata del contratto di credito
- importo totale del credito e condizioni di utilizzo
- nel caso di contratti di credito collegati, l’indicazione del bene o del servizio oggetto del contratto e relativo prezzo in contanti
- tasso di interesse, condizioni che ne disciplinano l’applicazione e, se disponibile, ogni indice o tasso di riferimento applicabile al tasso iniziale, nonché condizioni temporali e modalità per eventuale modifica del tasso, ove consentita ex art. 118 TUB.
- TAEG e importo totale dovuto dal consumatore, calcolati al momento della conclusione del contratto, con indicazione delle ipotesi su cui si basa il calcolo del TAEG
- importo, numero e periodicità delle rate e, se previsto dal contratto, l’ordine di imputazione dei pagamenti finalizzati al rimborso dei saldi negativi a cui sono applicati diversi tassi debitori
- per i pagamenti di spese e interessi senza ammortamento del capitale, estratto dei periodi e delle condizioni di pagamento degli interessi e delle spese correlate, ricorrenti e non ricorrenti
- spese derivanti dal contratto di credito, se incluse. In particolare, se per la stipula del contratto è obbligatoria l’apertura di un conto su cui regolare i rimborsi e i prelievi effettuati dal consumatore, le spese di gestione del conto
- tasso di interessi di mora applicabile al momento della conclusione del contratto, condizioni in presenza delle quali il tasso può essere modificato, nel rispetto delle disposizioni di legge sulla modifica unilaterale delle condizioni contrattuali, eventuali penali previste per l’inadempimento.
Il contenuto del contratto con ammortamento alla francese
La normativa non prevedeva pertanto alcun obbligo di indicazione, nei contratti di finanziamento, della formula che è utilizzata per il calcolo degli interessi o, ancora, di allegarvi il piano di ammortamento. Si limitava invece ad imporre l’indicazione del tasso di interesse e ogni altro prezzo e condizione praticata.
Insomma, le disposizioni vigenti pro tempore non indicavano alcun obbligo dell’intermediario di consegnare o far sottoscrivere una copia del piano di ammortamento al cliente al momento della sottoscrizione del contratto. Prevedevano invece il diritto di quest’ultimo di ottenere, su richiesta esplicita e in ogni momento, una tabella di ammortamento da consegnare gratuitamente.
Ciò premesso, dalla documentazione agli atti del procedimento si eivnce come il contratto di finanziamento riportasse:
- TAN
- importo complessivo degli interessi dovuti
- importo della rata costante.
Ancora, l’art. 7 delle condizioni contrattuali prevedeva il diritto del cliente di ottenere, gratuitamente e su richiesta, la già citata tabella di ammortamento del prestito, in conformità a quanto abbiamo visto prevedono le disposizioni di trasparenza.
Si aggiunge inoltre come il contratto in questione faccia espresso riferimento all’esistenza di un piano di ammortamento alla francese e come nel modulo SECCI sia chiaramente specificato che gli interessi sono calcolati sul capitale residuo.
Dunque, sulla base delle previsioni pattuite nel contratto, il tasso di interesse, l’importo della rata e l’ammontare complessivo degli interessi dovuti sono chiaramente determinati. Prevedono inoltre le stesse condizioni che il cliente poteva conoscere in ogni momento richiedendo gratuitamente la tabella di ammortamento: la ripartizione di ogni rata tra quota capitale e quota interesse.
Le considerazioni
Riepilogato quanto sopra, il Collegio afferma come dalla normativa non emerga alcun riferimento espresso sulla necessità che il contratto e/o la tabella di ammortamento esplicitino il regime finanziario o la base di calcolo degli interessi. Non sarebbe pertanto possibile, sotto questo profilo, rilevare profili di antigiuridicità del comportamento dell’intermediario in rapporto alle informazioni fornite in contratto.
Quanto poi alla contestazione sulla possibile illegittima condotta dell’intermediario nella fase precontrattuale, si richiama quanto previsto dall’art. 124 TUB, secondo cui
il finanziatore o l’intermediario del credito, sulla base delle condizioni offerte dal finanziatore e, se del caso, delle preferenze espresse e delle informazioni fornite dal consumatore, forniscono al consumatore, prima che egli sia vincolato da un contratto o da un’offerta di credito, le informazioni necessarie per consentire il confronto delle diverse offerte di credito sul mercato, al fine di prendere una decisione informata e consapevole in merito alla conclusione di un contratto di credito.
La stessa norma precisa come le informazioni di cui al comma 1 sono fornite dal finanziatore o dall’intermediario del credito su un supporto cartaceo o su altro supporto durevole, attraverso il modulo che contiene le Informazioni europee di base sul credito ai consumatori. Gli obblighi si considerano dunque assolti mediante la consegna di tale modulo.
Le valutazioni del Collegio sull’ammortamento alla francese e relativa trasparenza
Ora, nel caso di specie, il ricorrente ha dichiarato di aver ricevuto la copia del modulo SECCI prima della sottoscrizione del contratto. Lamenta però che l’informativa precontrattuale sarebbe carente. L’intermediario non esplicita la maggiore onerosità del piano di ammortamento offerto in concreto, rispetto ad altre modalità di ammortamento possibili.
Il Collegio ricorda che le informazioni che devono essere fornite al consumatore prima della conclusione di un contratto di credito in attuazione dell’art. 124 TUB si riferiscono tutte alle caratteristiche del singolo contratto di credito proposto. Non vi è in alcun modo previsione che l’intermediario debba offrire una comparazione del proprio prodotto con altri eventualmente presenti sul mercato. A niente rileva che siano più o meno convenienti per il soggetto da finanziare.
Premesso quanto sopra, il Collegio sottolinea che non può esimersi dal rilevare la palese infondatezza del ricorrente secondo cui l’intermediario, per rispettare il principio della trasparenza delle condizioni contrattuali offerte, avrebbe dovuto renderlo edotto dell’esistenza sul mercato di altre tipologie di ammortamento che avrebbero potuto essere più favorevoli rispetto a quelle alla francese.
Di fatti, la scelta della banca di proporre un piano di ammortamento alla francese, anche se più oneroso rispetto ad altre forme di ammortamento, è rientrante nella libertà imprenditoriale dell’operatore bancario e finanziario. Il quale può ben essere libero di praticare le politiche di prezzo che ritiene più opportune in relazione al contesto di mercato in cui opera.
In caso contrario, aggiunge il Collegio, si dovrebbe imporre in capo all’intermediario un obbligo informativo molto esteso e molto approfondito, tanto da apparire irrealistico. Non sarebbe peraltro questo obbligo esigibile nemmeno in capo a un contraente qualificato, non essendo in alcun modo previsto dalla legge, né potendo essere desunto dal principio generale di buona fede ex art. 1337 c.c.
Ricorso respinto
Ciò rilevato, il Collegio ritiene che tutte le doglianze del ricorrente siano prive di fondamento.
Del resto, conclude ancora il Collegio di coordinamento, ricorsi analoghi hanno subito la stessa sorte. I Collegi territoriali dell’ABF che li hanno respinti rilevano che la mancata allegazione al contratto del piano di ammortamento e la mancata esplicitazione del regime di computo degli interessi non rendono indeterminato il prezzo di finanziamento. Rilevano inoltre come l’intermediario non possa essere gravato dall’onere di informare il cliente sulla maggiore onerosità del piano di ammortamento alla francese su altri tipi di ammortamento che potrebbero essere presenti sul mercato.
Il Collegio cita altresì la giurisprudenza di legittimità, conforme alle conclusioni sopra riassunte, e in particolar modo la Cass. 26 giugno 2020, n. 12922, secondo cui
la predisposizione di un piano di ammortamento – che ove fosse stata realmente omessa, potrebbe al più valere come un inadempimento di un obbligo accessorio della banca, di cui occorrerebbe valutare nel merito la gravità – certamente non rappresenta un requisito di validità del titolo esecutivo. Né può dirsi che la redazione di un simile atto sia indispensabile per ritenere i requisiti di certezza, liquidità ed esigibilità delle somme maturate. In particolare, venendo qui in rilievo solamente il profilo della liquidità, non vi è dubbio che l’ammontare del debito dipende dal totale delle erogazioni parziali e dall’applicazione del tasso di interesse pattuito a decorrere da ciascuna erogazione. Mentre resta irrilevante l’eventuale difficoltà del calcolo necessario per pervenire al risultato finale, la perizia richiesta per la sua esecuzione.
Una volta escluso, quindi, che la redazione del piano di ammortamento rappresenti un requisito formale di validità del titolo esecutivo, ogni ulteriore apprezzamento circa l’idoneità del titolo medesimo ad individuare con esattezza l’ammontare del credito (liquidità) costituisce un apprezzamento riservato al giudice di merito, non sindacabile in questa sede.
Per tali ragioni il ricorso non viene accolto.