Le riserve negli appalti pubblici – indice:
La disciplina degli appalti pubblici è in grado di regolare in maniera specifica quali sono le modalità con cui l’appaltatore può avanzare delle pretese, in relazione a fatti registrati nei documenti contabili, o più in generale a tutti quei fatti che potrebbero avere come effetto quello di determinare la richiesta di indennizzi o altri compensi.
Proprio in tale ambito, assumono elementi di particolare rilevanza le regole sulla contabilità dei lavori, con conseguente necessità di accertare e di registrare sui documenti contabili ogni fatto che possa produrre delle spese per l’esecuzione delle opere. Tra i fatti in questione, un cenno di specifico riferimento, di cui oggi ci occuperemo, è relativo alle riserve dell’appaltatore. Ma cosa sono?
Riserve dell’appaltatore e legge sugli appalti pubblici
L’art. 190 del codice degli appalti pubblici, rubricato “Eccezioni e riserve dell’esecutore sul registro di contabilità”, prescrive che l’appaltatore firmi il registro di contabilità nel momento in cui gli viene presentato dal direttore dei lavori, “con o senza riserve”.
Recita infatti il primo comma che
Il registro di contabilità è firmato dall’esecutore, con o senza riserve, nel giorno in cui gli viene presentato.
Da quanto sopra ne deriva che l’appaltatore può indicare fin da subito le sue richieste nel momento stesso in cui appone la propria firma. Tuttavia, può anche capitare (e generalmente succede proprio così) che l’appaltatore non sia in grado di formulare le proprie pretese in quel momento: può pertanto indicare, prima della firma, la dizione “con riserva”. Ma con quali conseguenze?
Nell’ipotesi in cui l’appaltatore firmi con riserva, entro 15 giorni avrà l’onere di inserire nel registro di contabilità le sue “pretese”.
Dice infatti l’art. 190 al terzo comma che
Se l’esecutore, ha firmato con riserva, qualora l’esplicazione e la quantificazione non siano possibili al momento della formulazione della stessa, egli esplica, a pena di decadenza, nel termine di quindici giorni, le sue riserve, scrivendo e firmando nel registro le corrispondenti domande di indennità e indicando con precisione le cifre di compenso cui crede aver diritto, e le ragioni di ciascuna domanda.
Mentre al quarto comma è indicato chiaramente che
Il direttore dei lavori, nei successivi quindici giorni, espone nel registro le sue motivate deduzioni. Se il direttore dei lavori omette di motivare in modo esauriente le proprie deduzioni e non consente alla stazione appaltante la percezione delle ragioni ostative al riconoscimento delle pretese dell’esecutore,, incorre in responsabilità per le somme che, per tale negligenza, la stazione appaltante dovesse essere tenuta a sborsare
Naturalmente, nell’ipotesi in cui l’appaltatore firmi senza alcuna riserva il Registro di contabilità, i fatti qui presenti si intenderanno definitivamente accertati. Lo stesso avverrà nel caso in cui l’appaltatore abbia firmato con riserva senza poi esplicare le domande nei tempi e nei modi prescritti.
L’art. 190 al quinto comma indica infatti che
Nel caso in cui l’esecutore non ha firmato il registro nel termine di cui al comma 2, oppure lo ha fatto con riserva, ma senza esplicare le sue riserve nel modo e nel termine sopraindicati, i fatti registrati si intendono definitivamente accertati, e l’esecutore decade dal diritto di far valere in qualunque termine e modo le riserve o le domande che ad essi si riferiscono.
Le riserve nel codice degli appalti pubblici
Introdotto quanto sopra, possiamo cercare di sintetizzare come le riserve debbano essere formulate con le modalità indicate dalla legge e dai regolamenti. Ovvero, dovranno essere esposte per iscritto nei documenti contabili dell’appalto, e devono essere tempestive rispetto ai fatti che si contestano (a pena di decadenza). Ancora, è necessario esporre le ragioni di ciascuna riserva, così come gli importi di compenso cui l’appaltatore ritiene di aver diritto.
Con tale normativa è evidente come il legislatore desideri conseguire molteplici obiettivi di “equilibrio” degli interessi. In particolar modo, vorrà indurre l’amministrazione a effettuare una tempestiva verifica delle contestazioni e, contemporaneamente, permettere alla stessa di tenere sotto costante monitoraggio la spesa dell’appalto. Inoltre, la norma sembra essere ispirata dalla volontà di consentire altre determinazioni dell’amministrazione, come ad esempio la risoluzione unilaterale del contratto nel caso di un notevole superamento dell’importo stanziato.
Cause delle riserve dell’appaltatore
Prima di valutare insieme alcuni aspetti più specifici del tema in questione, appare piuttosto evidente come le controversie che possono instaurarsi tra l’impresa e il committente possano essere le più varie, e non possano dunque essere sintetizzate o ricondotte in poche righe.
Si pensi, tra i più comuni argomenti di contestazione, a quelli legati alla consegna dei lavori in tempi e modi diversi, alla sospensione illegittima degli stessi, alle divergenze che possono nascere sulle registrazioni contabili delle opere, ai difetti del progetto esecutivo, alla mancata collaborazione o a risultanze del collaudo tecnico amministrativo.
In tale ampio panorama di cause delle riserve dell’appaltatore, giova anche rammentare come abbia assunto un ruolo centrale il Registro di contabilità.
Riserve dell’appaltatore e Registro di contabilità
Chiudiamo il complesso tema odierno ricordando come l’art. 191, al secondo comma, prescriva a pena di decadenza che
le riserve devono essere iscritte anche nel Registro di contabilità all’atto della firma immediatamente successiva al verificarsi o al cessare del fatto pregiudizievole.
Quanto sopra significa che ogni riserva / domanda dell’appaltatore, anche se inserita in altri documenti, ha la necessità di confluire poi nel Registro di contabilità. Tale registro funge da perno per tutte le domande in esso formulate (come evidente) e altresì per tutte le domande dell’appaltatore, anche iscritte in altri documenti.
Un’ulteriore conferma di quanto sopra arriva poi dall’art. 201 del codice. L’articolo stabilisce che Conto finale non potranno essere formulate delle riserve / domande che abbiano oggetto ed importo differenti da quelle che sono precedentemente state inserite nel Registro di Contabilità. Principale eccezione a tale regola generale, è il caso in cui siano intervenuti dei fatti successivi alla chiusura del Registro di contabilità.