Gli assegni emessi da defunti o intestati a defunti – indice:
- Assegno intestato a defunto
- Emesso da defunto
- Tratto da procuratore del defunto
- Cosa è oggetto di prescrizione
Un quesito piuttosto ricorrente in ambito successorio, è se un assegno emesso da un soggetto defunto possa essere regolarmente incassato e se, di contro, un soggetto intestato a un soggetto defunto possa essere liberamente incassato dagli eredi.
La normativa in questione non è in verità molto complessa e in grado di lasciare spazio a profondi dubbi, ma è comunque opportuno compiere degli specifici approfondimenti su di essa, al fine di evitare ogni incomprensione in sede bancaria.
L’assegno bancario intestato a soggetto deceduto
Cominciamo con il caso – non raro – di un assegno intestato a un soggetto deceduto. Come intuibile, il pagamento delle somme indicate nel titolo non potrà essere effettuato a un erede, considerato che la stessa operazione di pagamento dovrà essere effettuata in via congiunta a favore di tutti coloro che dimostrino, tramite la produzione di idonea documentazione, la loro qualità di eredi.
Da quanto sopra ne scaturisce dunque una lungaggine burocratica necessaria per poter chiarire chi ricopre la qualità di eredi e, dunque, poter lecitamente procedere all’incasso: l’apertura di una pratica di successione che coinvolgerà anche la banca, alla quale fornire la documentazione indicata dall’istituto di credito per poter procedere alla formalizzazione dell’operazione. Si tenga conto che in tal senso non è prevista la possibilità di poter procedere ad altre forme sostitutive di dichiarazione (come le “autocertificazioni”) e che pertanto sarà necessario esperire una pratica di successione vera e propria.
Gli assegni emessi da defunti
Un altro caso piuttosto particolare, e ricco di possibili risvolti secondari, è legato all’emissione di un assegno bancario da parte di un correntista deceduto.
Nel caso di assegni emessi da defunti, in linea di massima è sempre possibile ottenere il pagamento se l’assegno è tratto dal correntista prima della data del decesso (per scoprirlo sarà sufficiente osservare la data di emissione impressa sul titolo). A nulla rileva, in tal senso, che l’assegno sia presentato per l’incasso dopo il decesso del correntista: trattandosi di un’emissione ben valida, la banca procederà al pagamento del titolo in favore del suo legittimo prenditore.
Ad ogni modo, la casistica può essere arricchita da diverse sfaccettature. Una delle più “pericolose” (per gli interessi del beneficiario dell’assegno) è naturalmente quella legata all’emissione di un assegno postdatato, una pratica certamente non congrua della cui validità abbiamo recentemente parlato. In questo caso, salvo la possibilità che il prenditore del titolo decida di regolarizzare fiscalmente lo stesso, il rischio è quello di procedere all’incasso del titolo nel momento corrispondente alla data impressa sull’assegno che, però, potrebbe essere successiva al decesso del traente, con gli ovvi problemi di riscossione delle somme che ne scaturiranno.
L’assegno bancario tratto dal procuratore del defunto
Inoltre, una particolare situazione è legata all’assegno tratto dal procuratore o dal delegato del deceduto. In questa specifica fattispecie, infatti, l’assegno dovrà essere effettivamente utilizzato quale mezzo di pagamento e non invece quale giro fondi a favore dello stesso procuratore o delegato, o ancora di soggetti terzi, con il possibile scopo, ad esempio, di poter pregiudicare le ragioni degli eredi o di eludere la normativa fiscale.
Collegata a quanto sopra è peraltro la preoccupazione che le prevedibili lungaggini nei tempi di incasso del titolo possano condurre alla “scadenza” dell’assegno bancario. In realtà, ribadiamo in questa sede che l’assegno bancario in sé non rappresenta un titolo soggetto alla prescrizione e che in altre parole non sarebbe corretto parlare di “assegno prescritto”.
Cosa si prescrive nell’assegno bancario
In realtà, ciò che per legge si prescrive nell’assegno bancario, trascorso il periodo di 6 mesi dalla scadenza del termine di presentazione, è solamente il diritto del portatore del titolo di esercitare le azioni cambiarie di regresso contro il traente, i giranti, e gli altri obbligati cambiari. Quanto sopra significa che nella sola ipotesi in cui fosse presentato per l’incasso un assegno trascorso il suddetto periodo di 6 mesi, è probabile che la banca a titolo di cautela operativa contatterà il correntista o gli eredi del correntista al fine di domandare il consenso scritto al pagamento.
Nell’ipotesi in cui il correntista o i suoi eredi (a seconda della fattispecie in esame) non siano d’accordo con il pagamento, o non siano contattabili, l’assegno bancario non sarà pagato dalla banca, e verrà così restituito al presentatore del titolo. Si tenga conto che una simile cautela specifica varrà anche in altre situazioni che non approfondiamo in questa sede, se non molto brevemente: è il caso, ad esempio, degli assegni di rimborso che vengono tratti dalle compagnie assicurative, e che spesso riportano dei termini di pagamento diversi sul fronte (ad esempio, la dicitura a stampa “valido due mesi dalla data di emissione” o simile, con data di emissione è prestampata sul titolo). Anche in questi casi un ritardo nell’incasso del titolo condurrà la banca a contattare il traente dell’assegno e domandare una specifica autorizzazione al pagamento dell’assegno.