L’assegno bancario smarrito o sottratto – indice:
- Comunicazione dello smarrimento
- In caso di intrasferibilità
- Assegno “libero”
- Procedura di ammortamento
- Esempio di domanda di ammortamento
Lo smarrimento o la sottrazione di un assegno bancario comporta sempre qualche preoccupazione da parte del traente: il timore principale, come intuibile, è che qualche malintenzionato possa incassare indebitamente le somme riportate sul titolo di credito. E anche se questa è un’eventualità non comune, è sempre opportuno cercare di prendere le opportune contromisure al fine di evitare ogni tipo di pregiudizio. Domandiamoci pertanto: che cosa bisogna fare in caso di smarrimento o sottrazione di un assegno bancario?
Comunicare alla banca lo smarrimento
La prima cosa che il correntista che ha smarrito l’assegno, o si è visto sottrarre il titolo, deve fare, è quella di comunicare alla filiale di riferimento della propria banca l’avvenuto smarrimento o sottrazione dell’assegno. Con tale comunicazione il correntista dovrà domandarne il blocco, che tuttavia avverrà solamente se allegherà la copia della denuncia presentata all’Autorità competente o, in caso di rifiuto di accettare la denuncia da parte dell’Autorità, per il solo caso di smarrimento, la dichiarazione sostitutiva.
Prima di tale incombenza, pertanto, la banca non potrà bloccare definitivamente l’assegno, con la conseguenza che senza una denuncia all’Autorità competente il correntista non potrà ritenersi completamente al sicuro da eventi pregiudizievoli. Il nostro suggerimento è comunque quello di avvisare comunque la banca, anche prima della denuncia, in maniera tale che l’istituto di credito possa essere a conoscenza di quel che avviene nelle more della formalizzazione della denuncia.
Smarrimento o sottrazione di un assegno munito di clausola di intrasferibilità
Chiarito il principio generale di cui sopra, cerchiamo di addentrarci maggiormente in profondità del tema, ricordando che la disciplina sullo smarrimento o sottrazione di un assegno è differenze a seconda che ci si trovi dinanzi a un assegno munito di clausola di intrasferibilità o un assegno c.d. “libero”.
In particolare, nel caso in cui ad essere stato smarrito o sottratto sia stato un assegno munito di clausola di intrasferibilità, non si farà luogo ad una procedura di ammortamento, considerato che il prenditore del titolo, presentando al traente ed al trattario la denuncia di smarrimento o sottrazione o, in caso di rifiuto di accettare la denuncia da parte dell’Autorità, la dichiarazione sostitutiva, ha diritto ad ottenere il duplicato del titolo.
In altri termini, nel caso in cui il correntista perda un assegno munito di clausola di intrasferibilità, dovrà effettuare la denuncia all’Autorità competente, portarla alla banca affinché l’istituto di credito possa apporre il fermo per smarrimento o sottrazione e, successivamente, emettere un nuovo titolo (con la sicurezza che quello smarrito / sottratto, regolarmente denunciato e “bloccato” dalla banca, non potrà più essere pagato).
Di fatti, se il correntista ha seguito le istruzioni di cui sopra, all’eventuale verificarsi della presentazione del titolo per l’incasso, la banca non potrà far altro che rifiutare il pagamento.
Smarrimento o sottrazione di un assegno libero
Le cose si fanno un po’ più complesse nell’ipotesi in cui ad essere smarrito o sottratto sia un titolo libero, ovvero non munito della clausola di intrasferibilità. In questo caso, infatti, il correntista che si presenta alla propria filiale di riferimento si sentirà dire – lecitamente – che la semplice denuncia all’Autorità competente (pur necessaria) non ha l’effetto di impedire il pagamento dell’assegno presentato nei termini. Di conseguenza, il correntista dovrà rilasciare una disposizione scritta in ordine al comportamento che la banca dovrà tenere in caso di successivo pervenimento del titolo nei termini per il protesto.
La procedura di ammortamento
È molto probabile che in questa sede la banca condivida con il proprio cliente la possibilità (consigliata) che l’ultimo possessore del titolo esperisca al più presto la procedura di ammortamento dell’assegno smarrito o sottratto, presentando specifico ricorso al Tribunale del luogo di pagamento del titolo, ovvero del luogo in cui il denunciante ha domicilio.
A fronte del ricorso, infatti, il Presidente del Tribunale – premessi gli opportuni accertamenti sulla veridicità dei fatti esposti dal ricorrente – procederà a pronunciare con decreto l’ammortamento dell’assegno e ne autorizzerà il pagamento decorsi 15 giorni dalla data di pubblicazione del decreto stesso sulla Gazzetta Ufficiale, ammesso che entro tale periodo non venga fatta opposizione dal detentore del titolo. Il decreto di ammortamento, oltre a dover essere pubblicato, per estratto, sulla G.U., dovrà essere notificato alla banca trattaria ed al traente.
Perfezionata la procedura di ammortamento, il ricorrente avrà diritto ad ottenere il pagamento dell’assegno, dietro presentazione, oltre che del decreto di ammortamento, del certificato della cancelleria del Tribunale attestante la mancata opposizione o la sentenza definitiva che respinge l’eventuale opposizione.
Fac-simile domanda di ammortamento dell’assegno bancario smarrito
Al Presidente del Tribunale di _______
Ricorso per l’ammortamento di titolo smarrito
Il sottoscritto (indicare le generalità)
Premesso che:
in data _______ ha smarrito un assegno bancario di Euro _________ emesso da _____________
immediatamente è stata sporta denuncia di smarrimento che si allega e si è data notizia alla Banca comunicazione (raccomandata, fax, email, ecc.) del (data)
il sottoscritto ha interesse a ottenere il rilascio del duplicato del titolo, previa declaratoria di inefficacia di quello smarrito
Ciò premesso
Si chiede
che la S.V. Ill.ma voglia dichiarare l’inefficacia del titolo di cui sopra autorizzando la Banca a rilasciarne un duplicato.
Si allegano: denuncia di smarrimento e copia comunicazione alla banca.