Assegno circolare e responsabilità della banca – guida rapida
La Decisione n. 6466 del 22 aprile 2022 da parte dell’Arbitro Bancario Finanziario – Collegio di Bologna, ha apportato alcuni interessanti chiarimenti sui profili di responsabilità della banca in caso di assegno circolare contraffatto.
Il ricorso
Il ricorrente denunciava di:
- avere messo in vendita online un orologio di lusso al prezzo di 33.000 euro
- essere stato contatto da un possibile acquirente
- avere incontrato l’acquirente presso la filiale della banca resistente dove, tuttavia, emergevano problemi con l’assegno circolare offerto in pagamento (il barcode del titolo non veniva accettato)
- avere ricevuto dal compratore in pagamento un secondo assegno circolare il cui barcode, controllato dalla stessa banca, veniva accettato.
Considerati i problemi riscontrati con il primo assegno, il ricorrente domandava all’operatore di cassa di effettuare un’ulteriore verifica, contattando telefonicamente l’istituto di credito emittente. Tuttavia, il cassiere della banca resistente rifiutava per ragioni di privacy.
Valutato ciò, e viste le rassicurazioni sull’originalità dell’assegno, il ricorrente procedeva allora alla consegna dell’orologio.
Purtroppo, però, il ricorrente riscontrava a breve distanza che l’importo dell’assegno circolare era stato stornato. La banca gli ha dunque comunicato che l’assegno era risultato falso.
Viene così contestata la condotta del cassiere, che si è limitato a verificare il barcode dell’assegno, che risultava emesso su carta grossolana.
Il ricorrente domanda così la restituzione della somma di denaro, gli interessi legali e i contributi alle spese.
La resistenza dell’intermediario
Dal canto suo, l’intermediario resistente deposita le proprie controdeduzioni domandando il rigetto della domanda del ricorrente.
Si eccepisce che il ricorrente:
- si è risolto nel dare corso alla vendita dell’orologio in favore di un soggetto terzo sconosciuto, in piena autonomia e libertà, accettando di vedersi corrisposto il relativo prezzo di vendita per mezzo di un assegno circolare
- si recava presso l’agenzia della banca domandando il versamento di un assegno circolare che, tuttavia, veniva restituito in quanto risultato anomalo in sede di verifica della correttezza dei codici
- ancora, si ripresentava in filiale il giorno successivo domandando il versamento di un secondo assegno dalla cui verifica non risultavano anomalie apparenti
- domandava il rilascio del bene emissione del titolo. Il personale della banca rifiutava tuttavia di rendere non per ragioni di privacy, come riferito dal cliente, ma in quanto prassi da evitare anche alla luce delle numerose truffe a riguardo
- in merito alla regolarità formale del titolo, la banca rammenta come sia consolidato l’orientamento dell’ABF secondo cui l’istituto di credito negoziatore risponde per il pagamento dell’assegno contraffatto solo in caso di evidente alterazione del titolo
- sull’assegno circolare oggetto di contestazione non sono rilevate correzioni, abrasioni o altre irregolarità che all’esame materiale del documento avrebbero accertato la contraffazione
- la lettura del QR code non aveva riscontrato anomalie.
La responsabilità ricade sul cliente?
La banca cerca pertanto di far ricadere le responsabilità sul solo cliente, sostenendo che dopo i problemi emersi con il primo assegno offerto in pagamento avrebbe dovuto dubitare della correttezza dell’acquirente.
L’istituto sottolinea inoltre come il ricorrente abbia concluso la vendita senza avere verificato l’identità del compratore. Avrebbe altresì disatteso i consigli del personale della filiale che aveva suggerito l’uso di strumenti di pagamento alternativi o di attendere il buon fine del versamento dell’assegno prima di consegnare il bene.
Il ricorrente – stando alla banca – era poi reso consapevole che l’importo del titolo sarebbe accreditato con riserva di verifica e salvo buon fine. In merito alla richiesta di risarcimento, il danno è impropriamente coincidente con il valore dell’assegno circolare. Tuttavia, la quantificazione sembra errata perché l’eventuale danno corrisponderebbe al valore commerciale dell’orologio, in merito al quale il ricorrente non avrebbe nulla allegato.
Infine, la banca sostiene che nella documentazione agli atti non si rinviene alcuna evidenza che attesti l’avvenuta consegna del bene all’acquirente.
La pronuncia dell’ABF
A margine della ricostruzione di quanto avvenuto, l’ABF ricorda che la Circolare ABI Serie Tecnica n. 5 del 22.3.2016, a pagina 6, dispone che
Sugli assegni circolari e sugli assegni di traenza, in calce allo spazio destinato ad accogliere le informazioni relative a beneficiario e importo in lettere non deve essere presente alcuna linea e, nello spazio riservato alla data di emissione e all’importo in cifre, non devono essere presentati i cosiddetti piedini (è presente cioè una semplice linea senza delimitazioni verticali e per le singole cifre.
Osserva l’ABI che nell’assegno in questione tali linee erano invece presenti.
Quindi, dovendo verificare il rispetto da parte dell’intermediario resistente delle regole di diligenza in relazione alla circolazione degli assegni, osserva come la banca negoziatrice risponda per il cattivo pagamento dell’assegno contraffatto solamente se vi è una evidente alterazione del titolo. Una circostanza che, però, difetta nel caso in specie.
Il principio trova poi applicazione anche se la negoziazione avviene mediante il meccanismo di check-truncation. La banca può infatti essere ritenuta responsabile solo nel caso in cui l’alterazione sia rilevabile ictu oculi, in base alle conoscenze del bancario medio, che non è tenuto a disporre di particolari attrezzature strumentali o chimiche per rilevare la falsificazione.
In aggiunta a quanto sopra, l’ABF ritiene pacifico che l’intermediario resistente sottoponga l’assegno alla lettura del QR code, imposta dalle circolari ABI in fase di negoziazione, senza rilevare alcuna anomalia.
Quanto sopra riassunto e osservato, permette all’ABF di ritenere l’assenza di responsabilità in capo all’intermediario.
Il comportamento imprudente del ricorrente
Di contro, si deve rilevare il comportamento imprudente del ricorrente, a valere come grave negligenza. L’ABF sottolinea come il ricorrente non si sia allertato dopo che il primo assegno consegnatogli dallo sconosciuto acquirente era risultato irregolare all’atto dell’incasso. In questa situazione ha invece insistito per mettere all’incasso il secondo assegno nonostante fosse su carta grossolana, a sua detta, e senza avere ottenuto il bene emissione della banca, che non aveva peraltro alcun obbligo di fornirlo, accettando così il rischio che anche il secondo assegno fosse irregolare, come è poi successivamente ed effettivamente emerso.
L’ABF aggiunge poi come la circostanza che l’assegno fosse su carta grossolana è contestata dall’intermediario. Il quale ne ha affermato la piena regolarità formale apparente. In ogni caso, tale elemento non è stato verificabile in sede di Collegio.
Per tali motivi l’ABF non ha accolto il ricorso.