Assegno divorzile e nuova convivenza – indice:
L’ex coniuge che instaura una nuova famiglia, e che contemporaneamente è percettore dell’assegno divorzile, perde il diritto all’esborso. Una perdita che “vale” anche nel caso in cui la famiglia sia di fatto. A confermare un principio consolidato è la recente ordinanza n. 5974/2019 da parte della Corte di Cassazione.
Assegno divorzile
Per poter ricostruire le valutazioni compiute dagli Ermellini, rammentiamo che la Corte d’appello di Trieste, con decreto del 9/02/2015, aveva confermato i contenuti della decisione di primo grado. Il decreto del Tribunale di Gorizia aveva infatti respinto la richiesta dell’ex marito di revisione delle condizioni economiche di divorzio. E, in particolare, la cessazione dell’obbligo dell’ex marito stesso di corrispondere all’ex coniuge l’assegno divorzile, quantificato in 250 euro mensili.
La Corte d’Appello, anche alla luce dell’esito di alcune informative disposte attraverso il servizio della polizia tributaria, aveva tuttavia ritenuto che l’ex marito non avesse comprovato un fatto sopravvenuto legittimante la modifica delle condizioni di divorzio. In altri termini, i giudici della Corte d’Appello non avevano rilevato la circostanza che il coniuge beneficiario dell’assegno avesse instaurato una convivenza more uxorio con altra persona, occorrendo la prova, da parte dell’ex coniuge onerato, che tale convivenza avesse influito in melius sulle condizioni economiche dell’avente diritto.
Contro tale decreto, l’ex marito decide di proporre un ricorso per Cassazione, sulla base di due motivi, nei confronti dell’ex moglie che, dal canto suo, resiste con controricorso.
Nuova famiglia dell’ex coniuge
In dettaglio, l’ex marito basa le proprie lamentele su due distinti motivi. Il primo è relativo alla violazione o falsa applicazione ex art.360 n. 3 c.p.c., dell’art.5 comma 6 I.div. e del vizio di motivazione ex art.360 n. 5 c.p.c., in relazione al fatto rappresentato dalla stabile convivenza della C. con altra persona.
Rammentiamo che l’art. 5 comma l.div. afferma al comma 6 che:
Con la sentenza che pronuncia lo scioglimento o la cessazione degli effetti civili del matrimonio, il tribunale, tenuto conto delle condizioni dei coniugi, delle ragioni della decisione, del contributo personale ed economico dato da ciascuno alla conduzione familiare ed alla formazione del patrimonio di ciascuno o di quello comune, del reddito di entrambi, e valutati tutti i suddetti elementi anche in rapporto alla durata del matrimonio, dispone l’obbligo per un coniuge di somministrare periodicamente a favore dell’altro un assegno quando quest’ultimo non ha mezzi adeguati o comunque non può procurarseli per ragioni oggettive.
Con il secondo motivo l’ex marito lamenta poi l’omesso esame, ex art.360 n. 5 c.p.c., di un fatto decisivo rappresentato dalle risultanze degli accertamenti tributari. Dagli accertamenti si evidenziava infatti la parificazione dei redditi della coppia costituita dall’ex marito con l’attuale coniuge e di quella costituita dall’ex moglie con il convivente di fatto.
Famiglia di fatto
La Corte di Cassazione ritiene fondato il primo dei motivi, con assorbimento della seconda censura. In particolar modo, gli Ermellini rammentano come da diverso tempo, con un orientamento oramai consolidato, la Corte ritenga come
l’instaurazione da parte del coniuge divorziato di una nuova famiglia, ancorché di fatto, rescindendo ogni connessione con il tenore ed il modello di vita caratterizzanti la pregressa fase di convivenza matrimoniale, fa venire definitivamente meno ogni presupposto per la riconoscibilità dell’assegno divorzile a carico dell’altro coniuge, sicché il relativo diritto non entra in stato di quiescenza, ma resta definitivamente escluso.
In altre parole, prosegue ancora l’ordinanza, la formazione di una famiglia di fatto (peraltro tutelata in via costituzionale ai sensi dell’art. 2 Cost. come formazione sociale stabile e duratura in cui si svolge la personalità dell’individuo), è espressione di una scelta esistenziale, libera e consapevole, che si caratterizza per l’assunzione piena del rischio di una cessazione del rapporto e, quindi, esclude ogni residua solidarietà post matrimoniale con l’altro coniuge, il quale non può che confidare nell’esonero definitivo da ogni obbligo.
Peraltro, citando la precedente ordinanza n. 18111/2017, la Corte ha anche rammentato come non vi sia rilievo nella successiva cessazione della convivenza di fatto che era stata intrapresa dall’ex coniuge beneficiaria dell’assegno divorzile.
La ricorrente, infatti, costituendosi in giudizio, aveva sostanzialmente riconosciuto di avere instaurato una convivenza stabile con altra persona. Un elemento così pacifico che la Corte aveva disposto informative tramite polizia tributaria circa le rispettive condizioni patrimoniali dei due nuovi nuclei familiari.
Conclusioni
Riepilogato quanto sopra, la Corte di Cassazione ritiene che ciò che è sopravvenuto sia sufficiente per giustificare la revisione dell’assegno divorzile. La Suprema Corte esclude dunque che la convivenza more uxorio dell’ex coniuge, beneficiario dell’assegno, possa far venire meno il diritto all’assegno. Una simile evenienza non sarebbe infatti conforme ai principi sopra richiamati.
La sentenza impugnata viene dunque cassata con rinvio alla Corte d’appello di Trieste, in diversa composizione.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio