Assemblea degli obbligazionisti – indice:
- La convocazione
- Le maggioranze
- L’impugnativa delle delibere
- Il rappresentante comune
- L’azione individuale
- Il sorteggio delle obbligazioni
- Le sentenze di Cassazione
Recentemente abbiamo parlato di prestiti obbligazionari e delle caratteristiche di questi prodotti. Cogliamo dunque l’occasione per fare un passo in avanti su questo tema, ricordando come per legge gli obbligazionisti dispongano di un’organizzazione comune, rappresentata dall’assemblea e da un rappresentante.
In conseguenza di ciò, l’obbligazionista sarà considerato come parte di un gruppo di creditori, la cui maggioranza, in assemblea, può esprimere delle posizioni anche vincolanti per la minoranza dissenziente, andando così a ridurre la capacità di azione del singolo creditore. Così facendo, però, ogni creditore finirà con l’avere un’influenza maggiore sulla società, visto e considerato che l’assemblea permetterà di assumere un maggiore impatto nei confronti dell’emittente.
Ciò premesso, ricordiamo come l’assemblea degli obbligazionisti sia regolata secondo quanto previsto dall’assemblea straordinaria dei soci. Alla riunione potranno assistere gli amministratori, i sindaci e i componenti del consiglio di gestione o di sorveglianza.
Ricordiamo come l’assemblea degli azionisti possa nominare o revocare il proprio rappresentante comune e deliberare:
- sulle modificazioni delle condizioni del prestito obbligazionario
- sulla proposta di concordato della società emittente
- sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi
- sugli altri oggetti di interesse comune ex art. 2415 c.c.
Convocazione dell’assemblea degli obbligazionisti
L’assemblea è convocata dal consiglio di amministrazione o dal consiglio di gestione della stessa società emittente. Può anche essere convocata dal rappresentate comune o dagli stessi obbligazionisti se rappresentano il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.
Le maggioranze nell’assemblea degli obbligazionisti
Per le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti si applicano le stesse disposizioni dell’assemblea straordinaria, ivi comprese quelle per i quorum.
Tuttavia, per le deliberazioni che riguardano le modificazioni delle condizioni del prestito (che, in fondo, è l’elemento centrale delle decisioni che potrebbero concernere gli obbligazionisti), viene richiesta, anche in seconda convocazione, il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte.
Ricordiamo inoltre come le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti siano iscritte a cura del notaio che ha redatto il verbale nel registro delle imprese.
L’impugnativa delle delibere dell’assemblea degli obbligazionisti
Nel caso in cui non fossero conformi alla legge, le delibere dell’assemblea possono essere impugnate seguendo la disciplina civilistica prevista per le delibere dell’assemblea dei soci e della loro invalidità, ai sensi degli art. 2377 e 2379 c.c., con quest’ultimo che ricorda che:
Nei casi di mancata convocazione dell’assemblea, di mancanza del verbale e di impossibilità o illiceità dell’oggetto la deliberazione può essere impugnata da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta, o dalla trascrizione nel libro delle adunanze dell’assemblea, se la deliberazione non è soggetta né a iscrizione né a deposito. Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l’oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.
Nei casi e nei termini previsti dal precedente comma l’invalidità può essere rilevata d’ufficio dal giudice.
Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d’irregolarità dell’avviso, se questo proviene da un componente dell’organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell’assemblea. Il verbale non si considera mancante se contiene la data della deliberazione e il suo oggetto ed è sottoscritto dal presidente dell’assemblea, o dal presidente del consiglio d’amministrazione o del consiglio di sorveglianza e dal segretario o dal notaio.
Si applicano, in quanto compatibili, il settimo e ottavo comma dell’articolo 2377.
L’impugnativa deve essere proposta dinanzi al tribunale nella cui giurisdizione ricade la sede della società, in contraddittorio del rappresentante comune.
Per determinare i quorum che legittimano l’impugnativa, ci si riferisce all’ammontare del prestito obbligazionario e dalla circostanza che le obbligazioni siano quotate sui mercati regolamentati, ex art. 2416 c.c.
Il rappresentante comune
Il rappresentante comune è una figura centrale per gli obbligazionisti.
La sua individuazione può avvenire al di fuori degli obbligazionisti anche tra le persone giuridiche o tra le società fiduciarie. Se non è nominato dall’assemblea, può essere nominato anche dal tribunale con decreto del presidente, su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società emittente.
Non possono essere nominati come rappresentante comune:
- gli amministratori
- i sindaci
- i dipendenti della società emittente
- tutti coloro che ricadono nelle cause di ineleggibilità previste per il collegio sindacale.
Nel caso in cui il rappresentante comune sia nominato in una delle categorie di persone sopra riportate in elenco, decade dall’ufficio immediatamente.
Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre esercizi sociali e può essere rieletto. Entro quindici giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante deve richiedere l’iscrizione della stessa nomina nel registro delle imprese.
Il compenso del rappresentante viene fissato dall’assemblea ex art. 2417 c.c. Si ricorda che il compenso del rappresentante comune non è a carico della società, bensì dell’organizzazione degli obbligazionisti.
Attività
Per quanto attiene le sue attività, il rappresentante comune ha il compito di:
- convocare l’assemblea degli obbligazionisti
- eseguire le delibere dell’assemblea degli obbligazionisti
- tutelare gli interessi degli obbligazionisti nei rapporti con la società emittente
- assistere alle assemblee della società
- presenziare alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni ex art. 2418
- curare il libro delle adunanze e delle delibere dell’assemblea degli obbligazionisti
- esaminare il libro delle obbligazioni e quello delle adunanze e delle delibere delle assemblee dei soci.
Per tutelare al meglio gli obbligazionisti, il rappresentante dispone della rappresentanza processuale, anche:
- nel concordato preventivo
- nel fallimento
- nella liquidazione coatta amministrativa
- nell’amministrazione straordinaria della società emittente.
Con simili caratteristiche, è evidente che il rappresentante comune sia assimilabile a un organo in senso tecnico. E, peraltro, non è un caso che possa essere anche una società fiduciaria o che possa essere nominato anche tra le persone giuridiche autorizzate all’esercizio dei servizi di investimento, come:
- società di intermediazione mobiliare
- banche
- società di gestione del risparmio
- intermediari finanziari.
Infine, si ricorda che il rappresentante comune è tale rispetto agli obbligazionisti di una specifica emissione. Ne deriva che è possibile che gli obbligazionisti possano riferirsi a più rappresentanti comuni nella stessa società. Tanti quanti, in fondo, sono i prestiti obbligazionari emessi.
Azione individuale degli obbligazionisti
L’art. 2419 c.c. riguarda la possibilità che gli obbligazionisti possano avanzare delle azioni individuali, ricordando che le disposizioni precedenti non precludono le azioni individuali degli stessi, salvo che queste siano incompatibili con le delibere dell’assemblea ex art. 2415 c.c., ovvero le delibere:
- sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune
- sulle modificazioni delle condizioni del prestito;
- sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;
- sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessi e sul rendiconto relativo;
- sugli altri oggetti d’interesse comune degli obbligazionisti.
Sorteggio delle obbligazioni
L’art. 2420 c.c. sancisce che le operazioni di estrazione a sorte delle obbligazioni devono farsi, a pena di nullità, alla presenza del rappresentante comune.
Nel caso in cui il rappresentante comune non possa essere presente, sarà necessaria la presenza di un notaio.
L’obiettivo del dispositivo è chiaro: la norma richiede infatti che alle operazioni di sorteggio sia presente una figura terza e imparziale come il rappresentante comune o, in sua assenza, il notaio.
La norma disciplina pertanto le operazioni di estrazione e sorte, che possono concernere sia l’individuazione dei titoli da rimborsare in via anticipata (una particolare tecnica di ammortamento) sia l’attribuzione di utilità aleatorie.
In questo secondo caso si parla di obbligazioni a premio. Se le obbligazioni sono tali, allora la società è obbligata a procedere al sorteggio dei premi che non sono ancora stati assegnati.
Sentenze sull’assemblea degli obbligazionisti e sul rappresentante comune
Riepiloghiamo di seguito alcune delle più note sentenze inerenti l’assemblea degli obbligazionisti e il rappresentante comune.
Cass. civ. n. 7693/2006 sulla mancanza di interessi comuni tra sottoscrittori di diverse emissioni obbligazionarie
Nel caso in cui una società abbia realizzato più emissioni obbligazionarie, con caratteristiche diverse, non vi è alcun interesse comune che leghi tra di loro i sottoscrittori dei singoli prestiti. Dunque, ognuno dei sottoscrittori è dotato di un proprio specifico regolamento negoziale, al quale risultano estranei i sottoscrittori degli altri prestiti.
Quanto sopra determina il bisogno di dare vita ad altrettante organizzazioni degli obbligazionisti, che abbiano distinte assemblee e eventualmente distinti rappresentanti comuni. Ognuna delle assemblee è chiamata a deliberare su materie di interesse comune dei sottoscrittori del prestito al quale afferisce l’organizzazione.
L’eventuale modificazione delle condizioni di ogni prestito richiede dunque solo il consenso dei sottoscrittori di quella particolare emissione, nella peculiare forma assembleare indicata dall’art. 2415 c.c. D’altronde, solo ad essi fa capo il relativo rapporto obbligatorio con la società emittente.
Ne deriva che l’approvazione della modifica con il concorso determinante dei sottoscrittori di obbligazioni rivenienti da un’emissione diversa comporta non già la mera annullabilità, ma l’inesistenza della relativa delibera. Quindi, la relativa impugnazione è sottratta al termine di decadenza previsto dall’art. 2377 c.c., secondo comma, richiamato dall’art. 2416, secondo comma, c.c.