Cosa sono franchigia, premio assicurativo, massimale e clausole di esclusione – indice:
Le controversie legali legate alle polizze auto o, meglio, ai contratti stipulati con le compagnie assicurative in materia di autoveicoli, e le richieste di supporto di un legale per far valere le proprie ragioni in materia di rimborsi e risarcimenti legate alle polizze auto, rappresentano argomenti all’ordine del giorno per ogni studio legale.
Ciò premesso, di seguito riportiamo alcuni brevi approfondimenti che possono risultare utili per un supporto sulle polizze auto, a beneficio di tutti i neofiti su questo argomento e, in generale, di chi vuole saperne di più sulla struttura delle polizze auto e delle loro caratteristiche più rilevanti.
In particolare, al momento della stipula di un contratto di assicurazione sull’auto, è importante valutare con attenzione la presenza dei termini che sotto riportiamo brevemente e gli importi che ne derivano.
La franchigia nelle polizze auto
Cominciamo con il primo termine, la franchigia. Quando si parla di franchigia, ci si riferisce principalmente a una parte di rimborso che grava sull’assicurato o, se si preferisce, alla parte di risarcimento che non viene erogata dalla propria compagnia assicurativa poiché non supera un limite minimo previsto contrattualmente.
Contrariamente a quanto molti pensano, infatti, in caso di sinistro non sempre la compagnia assicurativa interviene a rimborsare il danneggiato per l’importo accertato in sede di quantificazione del pregiudizio economico.
Ecco perché, al momento della stipula del contratto, è fondamentale soffermarsi sulla presenza di questa clausola e sulla sua indicazione: con essa si stabilisce infatti che il danno debba essere risarcito a terzi coinvolti direttamente dall’assicurato.
Franchigia si o franchigia no
Naturalmente, esistono con frequenza delle condizioni in cui l’assicurato può richiedere comunque l’intervento dell’assicurazione e sarà poi quest’ultima a rivolgersi all’assicurato per il recupero delle somme dovute e versate a terzi coinvolti in un sinistro. La presenza di questa clausola viene generalmente chiamata azione di regresso.
Infine, si tenga conto che quando si parla di franchigia, si suole definire la presenza di alcuni limiti al di sotto dei quali il risarcimento sarà sempre a carico dell’assicurato, senza che la compagnia assicurativa sia chiamata a intervenire per sopperire a questo inconveniente.
Per certi versi, dunque, la franchigia è definibile come l’importo minimo di ogni danno che rimane a carico dell’assicurato, con la conseguenza che i danni che hanno un importo inferiore alla franchigia rimarranno integralmente a carico dell’assicurato.
Cosa avviene di solito
La maggior parte delle compagnie assicurativa introduce con frequenza questo tipo di clausola nei propri contratti, chiamandola alternativamente come franchigia o come minimo, e stabilisce una franchigia diversa a seconda della prestazione.
Per esempio, il contraente troverà indicate delle franchigie diverse a seconda di incendio e furto, o atti vandalici, o kasko. E per quanto concerne la copertura sulla responsabilità civile?
In questo caso non sempre la franchigia è presente, ma il richiedente potrà pur sempre domandarla, chiedendo quindi alla propria compagnia assicurativa di inserirla in contratto, con la previsione di un importo minimo a suo carico anche per i danni causati a terzo. In questo modo il contraente potrebbe beneficiare di una riduzione del premio sull’assicurazione ma, di contro, dovrà sopportare il rischio di essere esposto con il proprio patrimonio personale al risarcimento dei danni verso terzi.
Esempio di franchigia
Per comprendere in maniera ancora più chiara che cosa sia la franchigia e come operi all’interno di un contratto di assicurazione auto, cerchiamo di elaborare un piccolo esempio.
Immaginiamo che per un determinato sinistro il contratto preveda un massimale di assicurazione pari a 5.000.000 euro, con una franchigia di 200 euro.
Ipotizziamo dunque che il danno determinato con colpa sia pari a 5.000 euro. In questo caso l’indennizzo al terzo da parte della compagnia sarà pari a 5.000 euro, ma questa somma non verrà addebitata interamente al patrimonio della compagnia, che invece interverrà in prima persona per 4.800 euro (ovvero, l’ammontare del danno detratta la franchigia), lasciando invece la franchigia (200 euro) a carico dell’assicurato.
Di norma il meccanismo del pagamento del risarcimento del danno a terzi prevede che la compagnia assicurativa eserciti l’azione di rivalsa nei confronti del proprio assicurato dopo aver liquidato il danno al terzo danneggiato.
Il premio assicurativo nelle polizze auto
Il premio assicurativo è il corrispettivo versato dall’assicurato all’assicuratore. Se ad esempio la polizza assicurativa per la responsabilità civile dell’auto prevede un premio di 1.000 euro vuol dire che l’assicurato dovrà versare alla compagnia assicurativa suddetto importo per ricevere le coperture previste.
Nell’ambito della copertura assicurativa per la responsabilità civile per la circolazione di veicoli il premio assicurativo è annuale ma, nella prassi, è spesso possibile suddividere il premio in due rate semestrali.
Attenzione, però: questo non vuol dire che esistano due premi distinti, ma un unico premio frazionato in due rate. Solitamente la rateizzazione del premio (unico) comporta il versamento di un importo complessivo maggiore a titolo di interesse.
I massimali nelle polizze auto
Tra gli aspetti più importanti da valutare al momento della stipula di un contratto di assicurazione ci sono sicuramente i massimali.
Il massimale indica infatti il valore massimo coperto per danni provocati a terzi o ad oggetti. E’ importante verificare l’indicazione degli importi che possono variare di molto: spesso i premi non variano proporzionalmente rispetto al valore del massimale assicurato, anche in considerazione del fatto che risarcire dei danni al di sopra di una certa entità appare statisticamente improbabile per l’assicurazione. In Italia i valori relativi ai massimali minimi sono previsti per legge e sono differenziati a seconda che si riferiscano a danni a persone o cose.
Le esclusioni di responsabilità nelle polizze auto
Parliamo infine di esclusioni dalle responsabilità. Ogni contratto assicurativa contiene delle esclusioni, si tratta di responsabilità che la compagnia non copre.
Ad esempio, per quanto riguarda le polizze auto, i più comuni, e naturalmente comprensibili sono, i danni causati per guida in stato di ebrezza, trasporti non consentiti, conducente non abilitato. E’ buona norma verificare i limiti e valutare prima di ogni contratto le reali esigenze.
Trasferimento della polizza auto ad altro veicolo
Con l’occasione di questo breve approfondimento sulla polizza auto, ricordiamo anche che i termini contrattuali di cui sopra possono essere oggetto di trasferimento da un veicolo ad un altro.
Tuttavia, il trasferimento della polizza auto ad altro veicolo e, di conseguenza, il trascinamento delle precedenti condizioni alla nuova (con evidente adeguamento a seconda delle caratteristiche del nuovo veicolo assicurato) è ammesso esclusivamente in alcune situazioni stabilite dal contratto di assicurazione e, generalmente:
- Vendita
- Consegna in conto vendita
- Furto
- Demolizione
- Esportazione definitiva del veicolo assicurato.
Guida del veicolo e polizze auto
Molti automobilisti si domandano se il contratto assicurativo sul veicolo copra qualsiasi situazione di sinistro, anche se alla guida del veicolo non sia presente il contraente.
La risposta è tendenzialmente positiva, considerato che la generalità dei contratti assicurativi auto non prevedono la guida esclusiva. Ne consegue che il proprietario dell’auto potrà far guidare il veicolo a qualsiasi altro soggetto e godere sempre dell’assicurazione di responsabilità civile.
Dunque, le condizioni di franchigia e massimali, così come le clausole di esclusione, non subiranno variazione.
Se tuttavia nel contratto viene specifica la guida esperta, allora le cose potrebbero cambiare: per i sinistri determinati da un guidatore di età inferiore a quanto previsto all’interno delle condizioni contrattuali, infatti, il contraente potrebbe essere chiamato a rimborsare una franchigia supplementare.
La decorrenza della polizza auto
Un altro concetto fondamentale nei contratti di assicurazione auto è quello della decorrenza.
La decorrenza della polizza auto è la data a partire dalla quale l’assicurazione diventa effettiva. Di norma la decorrenza coincide dalle ore 24 della maggiore tra la data di decorrenza richiesta dal cliente, la data del pagamento del premio e la data di ricezione della documentazione richiesta per la stipula del contratto di assicurazione.
La copertura a primo rischio assoluto nelle polizze auto
Sempre in merito alle possibili clausole assicurative che è possibile trovare nei contratti assicurativi auto, un cenno è certamente attribuibile alla copertura a primo rischio assoluto, una forma di indennizzo secondo cui la compagnia assicurativa si impegna a coprire il danno verificatosi fino al valore assicurato, anche se quest’ultimo è inferiore al valore complessivo dei beni assicurati (ovvero, al valore assicurabile).
Si tratta dunque di una formula contrattuale che è in contrapposizione a quella proporzionale, per la quale quando il valore di un bene assicurato è superiore a quello di chiarato in contratto, l’assicuratore risarcisce il danno proporzionalmente alla somma assicurata e al valore reale dell’oggetto.
Bonus Malus nelle polizze auto
Franchigia, massimali e clausole di esclusione non impattano sul meccanismo Bonus Malus che, invece, è un sistema premiale che tende a riconoscere migliori condizioni di premio assicurativo agli automobilisti più virtuosi che, proprio per il loro comportamento corretto alla guida, in grado di non determinare sinistri con colpa, possono fruire di un premio più basso, a parità di altre condizioni, rispetto a quello a cui sono sottoposti gli automobilisti che hanno invece un merito assicurativo minore.
Il sistema Bonus Malus è dunque una delle principali forme di personalizzazione dell’assicurazione RC auto, i cui principi di funzionamento si basano proprio sulla maggiore o minore propensione a provocare incidenti con colpa.
Sulla base di questo tipo di sistema, alla scadenza annuale del contratto assicurativo si verificherà la variazione del premio applicato all’atto della stipula in rapporto agli eventuali sinistri che abbiano dato luogo a pagamenti nel corso di un determinato periodo di tempo, chiamato periodo di osservazione.