L’attività lavorativa rumorosa in condominio – indice:
Ci siamo recentemente occupati di un tema sempre piuttosto frequente all’interno dei fabbricati condominiali: il disturbo lamentato da un vicino particolarmente rumoroso che, magari, ha al piano terra un’attività lavorativa che mina la quiete dei condomini sovrastanti. Ma quando si può parlare di un vero e proprio reato da parte del lavoratore rumoroso? E quando invece c’è solo il rischio di andare incontro a una sanzione amministrativa?
Le attività idonee a turbare la pubblica quiete
Per poter dirimere tali riflessioni è recentemente giunta la sentenza n. 39261/2018, con la quale la terza sezione penale della Corte di Cassazione ha compiuto un interessante chiarimento, permettendo il dissequestro di un laboratorio fornaio, e affermando che non vi è reato se le attività lavorative non sono idonee a turbare la pubblica quiete, e cioè non eccedono le normali modalità di esercizio. In questa ipotesi, a scattare non è la sanzione penale, ma solamente quella amministrativa, ferma restando la necessità di accertare il superamento dei limiti di emissione di cui alla l. 447/95.
Con una simile pronuncia, i giudici della Suprema Corte dichiarano pertanto come inammissibile il ricorso del Procuratore della Repubblica, che contestava l’ordinanza con cui il Tribunale aveva annullato il sequestro preventivo del laboratorio di un fornaio, effettuato a margine di alcune indagine svolte per i reati di cui all’art. 659 c.p., commi 1 e 2 (cioè, disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone).
L’idoneità a disturbare un numero indeterminato di persone
Per il Tribunale cautelare, in realtà, non sussistevano il periculum in mora né il fumus commissi delicti, considerato che le attività rumorose compiute dal laboratorio non avevano idoneità a disturbare un numero indeterminato di persone, e che trattandosi di uno stabile condominiale, non era nemmeno ravvisabile l’ipotesi di contravvenzione che necessita che i rumori siano idonei ad arrecare un disturbo ad una più consistente parte degli occupanti l’immobile, e non solamente all’abitante che è domiciliato nel piano sovrastante.
Per quanto concerne l’ipotesi del secondo comma dell’art. 659 c.p., ferma l’applicazione – anche in questo caso – della sola sanzione amministrativa con riferimento al mero superamento dei limiti di emissione, occorreva comunque la prova del pericolo concreto di diffusione, situazione piuttosto dubbia nella fattispecie di cui si sono occupati i giudici.
Sanzione penale solo se l’attività lavorativa eccede le normali modalità di esercizio
I giudici della Suprema Corte hanno così l’occasione di valutare un’ipotesi piuttosto interessante, peraltro accogliendo in maniera quasi integrale le considerazioni del Tribunale, e non quelle del Procuratore della Repubblica.
Nelle loro motivazioni, gli Ermellini sostengono anzitutto come la giurisprudenza sia oramai costante e coerente nel ritenere che l’ambito di operatività, in relazione ad attività o mestieri rumorosi, debba essere individuato nel senso che – se si verifica esclusivamente il mero superamento dei limiti di emissione fissati secondo i criteri di cui alla l. 447/95, mediante l’impiego o l’esercizio delle sorgenti che sono individuate dalla stessa legge, si configura solamente un illecito amministrativo.
Solo se la condotta si concretizza nella violazione di disposizioni di legge o di prescrizioni dell’autorità che disciplinano l’esercizio del mestiere o dell’attività, sarà applicazione la sanzione di cui all’art. 659 c.p., comma 2. Invece, solamente nel caso in cui l’attività e il mestiere vengano svolti eccedendo dalle normali modalità di esercizio, ponendo così in essere una condotta idonea a turbare la pubblica quiete, sarà configurabile la violazione di cui all’art. 659 c.p., comma 1, indipendentemente dalla fonte sonora dalla quale i rumori provengono, e quindi anche nell’ipotesi in cui l’abuso di concretizzi in un “uso smodato dei mezzi tipici di esercizio della professione o del mestiere rumoroso”.
Rumori e disturbo della quiete pubblica nello svolgimento dell’attività lavorativa
Non tutte le valutazioni del Tribunale vengono però accolte dai giudici della Suprema Corte. Di fatti, la Cassazione condivide l’osservazione del Pubblico Ministero, secondo cui il disturbo della quiete pubblica – nell’ipotesi di un immobile condominiale – possa realizzarsi anche nel caso in cui interessi esclusivamente gli abitanti sovrastanti il laboratorio di panificazione.
Per la giurisprudenza è oramai pacifica la natura di reato e di pericolo della contravvenzione di cui all’art. 659 c.p., tanto che – rammentano i giudici nelle loro motivazioni di conclusione – la violazione può configurarsi anche nel caso in cui manchi l’offesa a determinati soggetti, ma vi sia una condotta idonea ad arrecare disturbo ad un numero indeterminato di persone.
Ad ogni modo, considerato che il ricorso del Pubblico Ministero non contiene alcuna censura sull’esclusione del periculum in mora, viene dichiarato inammissibile il suo ricorso stante anche la manifesta infondatezza dei motivi in punto fumus commissi delitti.