L’aumento gratuito del capitale – indice:
- Come funziona
- L’efficacia
- La riserva legale
- Le riserve statutarie
- Le riserve facoltative
- Quelle da sovrapprezzo
- Altre riserve
- I versamenti dei soci
- L’emissione di nuove azioni
- L’aumento del valore nominale
Dopo la precedente trattazione sull’aumento di capitale a pagamento, l’approfondimento odierno si concentra sull’aumento di capitale gratuito o anche detto nominale. Con l’aumento gratuito del capitale sociale infatti si ha un aumento del capitale nominale mediante l’imputazione di valori presenti nel patrimonio della società. Dall’aumento del capitale sociale gratuito dunque non si ha, come nell’aumento di capitale a pagamento, una variazione del patrimonio sociale. Non viene aggiunto del capitale esterno, cioè non vengono eseguiti nuovi conferimenti, ma si utilizzano valori già presenti in bilancio.
L’aumento gratuito di capitale inoltre ha una procedura meno macchinosa di quella dell’aumento di capitale a pagamento, che si può dire esaurirsi in un unico momento. L’aumento infatti è immediatamente efficace e non crea problemi circa la modifica della clausola statutaria relativa al valore del capitale che dev’essere modificata a seguito dell’aumento. Di seguito, dopo aver ampliato quanto appena introdotto come primo approccio all’istituto, si analizzeranno le conseguenze sul piano giuridico dell’aumento gratuito del capitale.
Come funziona l’aumento gratuito di capitale
Ai sensi del primo comma dell’articolo 2442 del codice civile: “L’assemblea può aumentare il capitale, imputando a capitale le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili“.
La prima condizione richiesta dalla legge per l’aumento gratuito del capitale è che avvenga mediante l’utilizzo di poste già iscritte in bilancio. Fra queste vanno esclusi gli utili di esercizio che prima di poter essere imputati a capitale devono essere accantonati in una riserva.
La seconda condizione è che tali poste iscritte in bilancio siano disponibili.
In ogni caso, prima di poter procedere con l’aumento del capitale, sia gratuito che a pagamento, la giurisprudenza ritiene che sia necessario fare il punto della situazione patrimoniale della società al momento dell’aumento. Tale accortezza è prevista dal legislatore in sede di riduzione del capitale. Non essendo tuttavia stata prevista invece per l’aumento, si è comunque esteso tale sistema, contenuto nell’articolo 2446 del codice civile, ad opera della giurisprudenza. La situazione dev’essere aggiornata, come in sede di aumento del capitale oneroso a non oltre 120 giorni. Trascorso detto termine dev’essere redatta a cura degli amministratori una situazione patrimoniale ad hoc per l’aumento che va allegata al verbale dell’assemblea che ha deliberato la modificazione dello statuto.
Le riserve di capitale
Per procedere è necessario conoscere cosa siano le riserve di capitale e quali tipi esistono. Le riserve sono dei valori dell’attivo patrimoniale che eccedono il capitale nominale e che, in luogo dell’assegnazione ai singoli soci, vengono messe da parte a giovamento della società in caso di bisogno. La società può, ad esempio, aver bisogno di mezzi finanziari senza ricorrere a dei finanziamenti esterni oppure può aver la necessità di salvaguardare il capitale sociale qualora conduca uno o più esercizi in perdita.
Esistono varie tipologie di riserve:
- quelle obbligatorie e facoltative a seconda che la legge o lo statuto ne prevedano o meno obbligatoriamente la costituzione;
- che possono o non possono essere distribuite ai soci (distribuibili e non);
- utilizzabili o meno ai fini dell’aumento del capitale sociale (a tal fine si definiscono disponibili o indisponibili);
- destinate a qualcosa di specifico e accantonate per un’utilità generica (generiche e specifiche).
Gli altri fondi iscritti in bilancio
Per altri fondi iscritti in bilancio la norma fa riferimento ad accantonamenti diverse dalle riserve per un duplice ordine di ragioni:
- sono accantonamenti diretti a soddisfare specifiche esigenze societarie;
- non derivano dal reddito;
- sono iscritti in bilancio fra le passività dello stato patrimoniale a cura degli amministratori e non dell’assemblea dei soci come avviene per le riserve.
Per citare un esempio si possono definire altri fondi le riserve per i versamenti in conto capitale.
L’efficacia immediata dell’aumento gratuito di capitale
A differenza di quanto accade per l’aumento di capitale a pagamento, l’aumento gratuito ha efficacia immediata. Cosa significa dal lato pratico? Significa che non ci sono due momenti distinti che portano all’efficacia dell’aumento come in quello a pagamento. In quest’ultimo infatti si dividono il momento della deliberazione da quello della sottoscrizione per dare efficacia all’operazione. Il capitale aumentato onerosamente ha bisogno una fase di “esecuzione” affinché l’aumento produca effetti.
L’aumento gratuito invece non ha bisogno di esecuzione cioè viene deliberato ed è immediatamente esecutivo. Non si applica pertanto all’aumento gratuito di capitale il primo comma dell’articolo 2438 del codice civile che, sebbene in maniera generica con riferimento all’aumento di capitale, vieta l’esecuzione dell’aumento se non sono state interamente liberate le azioni precedentemente emesse. Non si ha esecuzione nell’aumento di capitale gratuito e pertanto l’espressione non avrebbe senso.
La riserva legale ex art. 2430 del codice civile e l’aumento gratuito di capitale
Si ricorda ex art. 2430 del codice civile che “Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale”. Tale accantonamento obbligatorio per legge è la riserva legale cui è obbligata la società all’accantonamento. Si tratta di una riserva dunque obbligatoria e non distribuibile fra i soci.
La dottrina si è interrogata se possa essere utilizzata ai fini dell’aumento gratuito del capitale. Quella maggioritaria ha dato risposta negativa. La sua funzione infatti lungi dall’ingrossare il valore del capitale togliendogli la stabilità per la quale viene creata. La sua funzione principale è quella di salvaguardare il capitale sociale e non può essergli tolta.
La riserva legale tuttavia dev’essere costituita per almeno il 20% degli utili conseguiti nell’esercizio. L’eccedenza può essere destinata a nuova riserva così come distribuita ai soci. Nel caso venga destinata a nuova riserva può essere utilizzata per l’aumento del capitale.
Le riserve statutarie
Si tratta di riserve che vengono costituite per espressa previsione dello statuto. Ad esempio tale atto può prevedere in una sua clausola che per un certo numero di esercizi venga accantonata una percentuale degli utili conseguiti dalla società e destinata a riserva. Le clausole statutarie che prevedono ciò possono essere inserite nello statuto alla costituzione della società o in un momento successivo mediante la delibera dell’assemblea straordinaria di modifica dello statuto.
Sono riserve obbligatorie in quanto trovano origine in una fonte normativa regolatrice della società e non sono di norma distribuibili ai soci. Essendo però di fonte normativa diversa dalla legge la loro indistribuibilità può essere derogata qualora l’assemblea straordinaria modifichi lo statuto in tal senso.
Ai fini dell’aumento gratuito di capitale si ritiene che tali riserve siano disponibili. Se la riserva aveva una specifica destinazione diversa da quella di aumento del capitale tale destinazione può essere modificata dall’assemblea straordinaria con delibera. Si ritiene in aggiunta che il mutamento della destinazione della riserva possa avvenire in forma implicita mediante la delibera di aumento del capitale e l’imputazione della riserva a capitale.
Le riserve facoltative
Sono quelle riserve introdotte una tantum dall’assemblea ordinaria in sede di approvazione del bilancio di esercizio per accantonare una quota di utili risultante dell’esercizio. Sono infatti facoltative perché decise autonomamente dall’assemblea senza che vi sia un obbligo di legge o dello statuto. Possono anche essere distribuite ai soci negli esercizi successivi.
Venendo all’aumento gratuito di capitale, le riserve facoltative possono essere utilizzate per l’aumento. Anche qualora siano state destinate ad altro utilizzo. È sufficiente infatti la modifica della destinazione da parte dello stesso organo che le ha istituite (assemblea ordinaria) oppure dall’assemblea straordinaria implicitamente mediante delibera di aumento e loro imputazione a capitale.
Aumento gratuito di capitale con riserve da sovrapprezzo azioni
Il sovrapprezzo delle azioni si ricava dall’articolo 2431 del codice civile secondo cui “Le somme percepite dalla società per l’emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall’articolo 2430″. Tale sovrapprezzo costituisce un valore aggiunto al prezzo nominale delle azioni di nuova emissione e può essere accantonato a riserva.
Da quanto disposto dalla norma suddetta la riserva così costituita è vincolata fino alla costituzione della riserva legale al quinto del capitale sociale. Non è pertanto distribuibile ai soci né disponibile fino a quel momento nemmeno per l’aumento del capitale. La dottrina maggioritaria tuttavia e il Consiglio notarile di Milano ritengono disponibile la riserva da sovrapprezzo anche prima che sia costituita integralmente la riserva legale.
Le riserve da rivalutazione, da operazioni sul capitale e da operazioni proprie in portafoglio
Le riserve da rivalutazioni sono quelle che derivano dalla rivalutazione dei valori dei beni iscritti in bilancio. L’iscrizione dei beni in bilancio infatti si esegue secondo delle stime operate in base a criteri di prudenza. Alcune leggi speciali prevedono che il valore di tali beni possa essere rivalutato: dalla rivalutazione può derivare uno scostamento tra il valore di mercato del bene e il valore iscritto in bilancio. Tali differenze costituiscono delle somme che, ai sensi delle suddette leggi speciali, devono essere accantonate a riserva e non possono essere distribuite ai soci. Le stesse leggi prevedono inoltre che le riserve da rivalutazione possano essere imputate a capitale.
Ci sono inoltre delle riserve che possono derivare dal compimento di operazioni sul capitale soprattutto nei casi di riduzione. Tali riserve sono imputabili ad aumento gratuito di capitale e quindi disponibili. Lo stesso orientamento è tenuto dalla giurisprudenza con riguardo alle riserve da azioni proprie in portafoglio ex art. 2357 del codice civile.
Versamenti dei soci
Possono essere utilizzati per l’aumento gratuito di capitale i versamenti in conto capitale effettuati dai soci. Si tratta dunque di somme disponibili e di valori iscritti in bilancio. Si ricorda che i versamenti in conto capitale sono versamenti che i soci eseguono in favore della società senza alcun vincolo particolare di destinazione né obbligo di restituzione da parte della stessa.
Non sono invece imputabili a capitale per l’aumento i finanziamenti dei soci in quanto costituiscono debiti che la società ha verso gli stessi.
Diversi ancora sono i versamenti fuori capitale che si distinguono in versamenti effettuati dai soci a fondo perduto e versamenti dei soci effettuati in conto futuro aumento di capitale.
I primi sono versamenti finalizzati alla copertura di una perdita di esercizio che vanno a costituire delle riserve con specifica destinazione. Hanno pertanto uno scopo ben preciso e non sono disponibili per l’utilizzo in aumento del capitale.
I secondi, ovvero i versamenti in conto futuro aumento di capitale. non sono riserve e non possono essere utilizzati per l’imputazione a capitale.
L’aumento gratuito di capitale sociale con emissione di nuove azioni
L’articolo 2442, secondo comma del codice civile stabilisce che “In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute”. Regola dunque il caso in cui l’aumento gratuito di capitale avvenga mediante l’emissione di nuove azioni.
A differenza di quanto previsto per l’aumento di capitale a pagamento in questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione e devono essere assegnate rispetto il principio della parità di trattamento tra i soci. Il legislatore ha voluto far in modo che nell’aumento gratuito di capitale rimanesse l’omogeneità delle partecipazioni sociali. Tale garanzia di omogeneità può tuttavia essere derogata, dai soci, in unanimità di accordo, a mezzo dell’assemblea. È possibile pertanto che possano essere assegnate ai soci anche azioni diverse se questa è la volontà di tutti i soci.
L’assegnazione delle azioni di nuova emissione nell’aumento gratuito di capitale è legittimo che non sempre avvenga proporzionalmente alle quote possedute dai soci. In tal caso si determina una modifica della partecipazione sociale di ciascun singolo socio. Il Comitato Triveneto dei Notai ha riconosciuto la legittimità dell’assegnazione non proporzionale delle assegnazioni delle azioni di nuova emissione purché avvenga con il consenso espresso di tutti i soci.
Le nuove azioni devono essere assegnate anche alla società oltre che ai soci.
Con riguardo agli azionisti di godimento non c’è ancora uniformità di vedute in dottrina.
L’assegnazione gratuita e l’aumento “misto” del capitale
Il codice civile dice che le azioni di nuova emissione devono essere assegnate ai soci gratuitamente. Per gratuitamente significa che i soci non devono sopportare nessun onere per l’assegnazione delle nuove azioni. Hanno infatti già sopportato la perdita dell’utile che anziché essere distribuito è stato destinato a riserva per l’aumento di capitale.
Da tale affermazione codicistica la dottrina ha configurato l’ipotesi del cosiddetto aumento misto del capitale. Tale ipotesi si ha quando l’aumento del capitale avviene in parte in maniera gratuita e in parte a pagamento. In particolare l’aumento misto di capitale è legittimo quando si delibera prima l’aumento gratuito e poi quello oneroso. È illegittimo invece quando accade il contrario.
Con aumento del valore nominale delle azioni in circolazione
La seconda modalità di aumento gratuito del capitale è quella prevista dal terzo comma dell’articolo 2442 del codice civile il quale recita: “L’aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione“. L’aumento del valore nominale delle azioni può attuarsi in due modi:
- stampigliatura dei titoli azionari;
- sostituendo il vecchio titolo con uno nuovo avente il valore nominale aggiornato.