L’azione di rivendicazione – indice:
- Codice civile
- Azione di reintegrazione
- Legittimazione ad agire
- Imprescrittibilità
- Azione di restituzione
- Azione di regolamento di confini
Il nostro codice civile introduce nel libro III, titolo II, capo IV, le azioni a difesa della proprietà, ovvero azioni che hanno come obiettivo quello di tutelare il diritto di proprietà contro varie forme di violazione.
Considerato che al forma più grave e definitiva di violazione è quella di sottrazione del possesso di propria cosa, se ciò accade il nostro ordinamento ha previsto la c.d. azione di rivendicazione.
L’azione di rivendicazione nel codice civile
L’art. 948, rubricato – appunto – Azione di rivendicazione, introduce l’argomento di cui oggi vogliamo occuparci, stabilendo che:
Il proprietario può rivendicare la cosa da chiunque la possiede o detiene e può proseguire l’esercizio dell’azione anche se costui, dopo la domanda, ha cessato, per fatto proprio, di possedere o detenere la cosa. In tal caso il convenuto è obbligato a recuperarla per l’attore a proprie spese, o, in mancanza, a corrispondergliene il valore, oltre a risarcirgli il danno.
Il proprietario, se consegue direttamente dal nuovo possessore o detentore la restituzione della cosa, è tenuto a restituire al precedente possessore o detentore la somma ricevuta in luogo di essa.
L’azione di rivendicazione non si prescrive, salvi gli effetti dell’acquisto della proprietà da parte di altri per usucapione.
Emerge da tali brevi spunti la volontà del legislatore di:
- far agire in rivendica solo il proprietario del bene, al fine di vedersi riconosciuto il diritto, provando di essere il titolare con ogni mezzo;
- ricondurre l’azione di rivendicazione nell’actio in rem, e cioè di un’azione reale che può essere esperita contro chiunque. Il presupposto di tale azione è insito nella natura stessa dei diritti reali, che sono caratterizzati dal diritto di seguito, che permette al titolare di seguire la cosa presso chiunque la possieda;
- rendere imprescrittibile l’azione di rivendita, poiché tale è il diritto di proprietà che ne sta a fondamento.
Azione di reintegrazione e azione di rivendicazione
Non sfugge, tuttavia, fin da queste prime fasi di analisi,che non sempre al proprietario di una cosa spetti anche il possesso, o – per meglio introdurre questo tema – non sempre al proprietario spetta un possesso che corrisponde alla proprietà piena (si pensi al caso della nuda proprietà, quando il diritto di godimento del proprietario è limitato dal diritto altrui).
L’azione di rivendicazione si distingue nettamente dalle azioni possessorie di cui agli artt. 1168 e 1170 c.c., per il fatto che:
- l’azione di reintegrazione o di spoglio tende al ripristino del factum possessionis, indipendentemente dalla verifica dell’esistenza del diritto, dello ius possidendi;
- l’azione di rivendicazione tende a alla riparazione dello ius possidendi, mediante la reintegrazione del factum possessionis.
In sintesi, l’azione possessoria si basa sull’assunto del factum possessionis, e tale è la prova che deve fornire colui che agisce per questa strada. Di contro, l’azione petitoria si basa sull’affermazione dello ius possidendi e domanda la dimostrazione del diritto di proprietà, dello ius possidendi.
Lo scopo delle azioni possessorie è evidentemente quello di far rientrare il possessore (che può o meno coincidere con il proprietario) nella disponibilità del bene mediante la dimostrazione della preesitente situazione di fatto (quella che è antecedente il verificarsi dello spoglio), mentre l’azione di rivendicazione domanda al proprietario che vuole rivendicare, la dimostrazione del diritto di proprietà.
Azione di rivendicazione: legittimazione ad agire
Risulta essere legittimato ad agire in rivendica il proprietario, che può chiedere e ottenere dal giudice una condanna nei confronti del detentore o del possessore della sua cosa, che gli permetta di disporne nuovamente in modo pieno.
L’azione di rivendicazione – fermo restando che il proprietario dovrà dimostrare con ogni mezzo il diritto di proprietà – punta così a ricongiungere il possesso alla proprietà.
Di contro, legittimato passivo sarà colui che è detentore o possessore attuale della cosa, ovvero colui che dispone della facultas restituendi. Non sarà invece legittimato passivo il venditore che dopo aver trasferito a terzi la detenzione del bene alienato al compratore, non ne abbia la materiale disponibilità. Nel particolare caso del leasing, il legittimato passivo sarà il possessore mediato e l’utilizzatore.
Si ricorda che l’azione può anche essere diretta nei confronti del detentore che abbia ottenuto la consegna della cosa in base a un rapporto contrattuale dallo stesso richiedente / rivendicante, ove quest’ultimo, invece di avvalersi della cessazione del predetto rapporto e dell’obbligo di restituzione in esso compreso, intende invece conseguire il riconoscimento del suo diritto di proprietà e il recupero del possesso.
Imprescrittibilità dell’azione di rivendicazione
L’azione di rivendicazione è imprescrittibile e reale: l’esercizio di questa azione può dunque proseguire anche se dopo l’azione, il detentore o il possessore della cosa non è più tale perché – appunto – ha cessato di possedere o di detenere la cosa.
Insomma, come risulta già evidente, l’azione di rivendicazione può essere esercitata da colui che afferma (e dimostra) di essere proprietario della cosa senza limite di tempo. Esiste un’unica eccezione a tale regola: l’acquisto per usucapione che il detentore o il possessore dovesse opporre al proprietario che agisce in rivendica.
Per quanto attiene invece il carattere reale dell’azione di rivendicazione, tale deve intendersi come la possibilità di esercitare l’azione nei confronti di chiunque detenga o possegga il bene e sia in grado di restituirlo al proprietario.
Azione di restituzione e azione di rivendicazione
L’azione di rivendicazione si distingue anche dall’azione di restituzione. Come abbiamo visto, la prima è un’azione reale che tutela il diritto di proprietà nei confronti di chiunque detenga o possegga la cosa, mentre la seconda è un’azione personale.
Sebbene entrambe siano finalizzate a far recuperare la materiale disponibilità del bene a chi la reclama, solo l’azione di rivendicazione è imprescrittibile, mentre l’azione di restituzione è prescrittibile. Inoltre, mentre con l’azione di rivendica il proprietario agisce nei confronti del detentore e possessore del bene per poterne ottenere la restituzione, l’azione di restituzione ha come obiettivo quello di dimostrare la insussistenza o il sopravvenuto venir meno del titolo in base al quale il detentore dispone della cosa, e dunque il proprietario non deve dimostrare la proprietà della cosa della quale chiede la restituzione (fondamentale nella rivendica), ma solo dimostrare l’insussistenza di un titolo che legittimi la disponibilità della cosa in favore del contenuto.
Azione di regolamento di confini e azione di rivendicazione
L’azione di rivendicazione si distingue anche da quella di regolamento di confini poiché solo quest’ultima tende esclusivamente ad accertare la linea di demarcazione tra due fondi, allegando l’incerta demarcazione dei fondi o provando che il confine di atto non corrisponde a quello dei rispettivi titoli di acquisto.