L’azione revocatoria ordinaria – indice:
L’azione revocatoria ordinaria è un rimedio disciplinato dagli artt. 2901 e ss. c.c., per la quale i creditori in determinate condizioni possono domandare l’inefficacia nei loro confronti di atti di disposizione del patrimonio con i quali il debitore hanno generato pregiudizio alle loro ragioni.
Che cos’è l’azione revocatoria
Sostanzialmente, pertanto, l’azione revocatoria è un mezzo di conservazione della garanzia patrimoniale per i creditori, prescritta in 5 anni dalla data dell’atto dispositivo. È un istituto ben distinto dall’azione revocatoria penale di cui all’art. 193 c.p., e dall’azione revocatoria fallimentare, che hanno una disciplina autonoma e separata rispetto all’azione di revocatoria ordinaria di cui oggi parliamo (torneremo nei prossimi giorni su entrambi i temi, evidenziando le divergenze con la revocatoria ordinaria).
Presupposti dell’azione revocatoria
Il legislatore ha fissato alcuni paletti piuttosto importanti per poter utilizzare tale rimedio. Il creditore che desidera esercitare l’azione revocatoria deve innanzitutto accertarsi del fatto che il debitore fosse consapevole di arrecargli un danno mediante il compimento dell’atto dispositivo (la c.d. “scientia fraudis”). Se l’atto è anteriore al sorgere del credito deve dimostrare che il debitore abbia posto in essere un atto dolosamente preordinato per poter pregiudicare il successivo soddisfacimento (il c.d. “consilium fraudis”).
Oltre a tale primo presupposto è poi necessario che il creditore si accerti del fatto che – nel caso in cui gli atti posti in essere dal debitore siano a titolo oneroso – i terzi fossero consapevoli del pregiudizio, o fossero partecipi della dolosa preordinazione nel caso in cui il credito fosse successivo all’atto da sottoporre ad azione revocatoria.
Quale ulteriore elemento che vincola l’esercizio dell’azione revocatoria, rammentiamo altresì il fatto che l’azione può essere esercitata solamente nell’ipotesi in cui l’atto abbia comportato un effettivo pregiudizio per il creditore: in altre parole, il creditore proprio in seguito a quell’atto deve essere impossibilitato a soddisfarsi sul patrimonio residuo del debitore (c.d. “eventus damni”). Sarebbe in altri termini improponibile porre un divieto assoluto per il debitore di compiere atti dispositivi del proprio patrimonio.
Effetti dell’azione revocatoria
Una volta introdotta la natura dell’azione revocatoria e i suoi presupposti, possiamo passare a occuparci pur brevemente degli effetti della stessa iniziativa.
In particolare, una volta che il creditore – esperita l’azione revocatoria – abbia ottenuto la dichiarazione di inefficacia dell’atto dispositivo che è stato posto in essere dal debitore, potrà promuovere le azioni esecutive o conservative più opportune sui beni oggetto dell’atto impugnato, nei confronti del terzo acquirente.
In tal proposito, si rammenta come il codice civile precisi come non sia possibile per il terzo contraente, che abbia verso il debitore delle ragioni di credito che siano dipendenti dall’azione revocatoria, concorrere sul ricavato dei beni che sono stati oggetto dell’atto dichiarato inefficace se non dopo che sia stato prioritariamente soddisfatto il creditore.
Peraltro occorre specificare anche che in coerenza con l’unica funzione tipica dell’azione revocatoria (cioè quella cautelare e conservativa del proprio diritto di credito), quando tale azione risulta essere esperita vittoriosamente, non travolge l’atto dispositivo posto in essere dal debitore, ma può solo determinare l’inefficacia dell’atto nei confronti del debitore che l’abbia esperita, al fine di consentire allo stesso di esercitare sul bene oggetto dell’atto l’azione esecutiva per la realizzazione del credito.
Azione revocatoria semplificata
Una relativamente recente novità in materia di azione revocatoria è rappresentata dall’introduzione dell’art. 2929-bis c.c., con il d.l. 83/2015.
L’articolo in esame, inerente all’azione revocatoria semplificata, permette al creditore di procedere con l’azione esecutiva senza dover necessariamente attendere l’esito dell’azione revocatoria, nel caso di apposizione di vincoli di indisponibilità o di alienazioni a titolo gratuito.
Per potersi avvalere dell’azione revocatoria semplificata è tuttavia necessario il verificarsi di alcuni presupposti. È necessario che l’atto pregiudizievole posto dal debitore abbia per oggetto beni immobili o beni mobili iscritti nei pubblici registri. È inoltre necessario che sia stato compiuto a titolo gratuito successivamente al sorgere del credito. Ciò è differente da quanto accade nell’azione revocatoria ordinaria, che è invece ammissibile anche nel caso inverso.
Ulteriormente a quanto sopra abbiamo appena riassunto, il creditore dovrà trascrivere il pignoramento nel termine di un anno dalla data in cui l’atto è stato oggetto di trascrizione.
Fac simile azione revocatoria
Al Tribunale Civile di _______
Atto di citazione ex art. 2901 c.c.
per
(nome, cognome) nato a (luogo di nascita) il (data di nascita) e residente in (città di residenza) alla via (residenza) n. (numero civico) (Codice Fiscale: ___ ) domiciliato in (domicilio studio legale) via (domicilio legale) n. (numero civico) presso lo studio dell’Avv. (identità difensore legale, comprensivo del codice fiscale), che lo rappresenta e difende in virtù di procura speciale in allegato al presente atto ai sensi dell’articolo 83, comma 3, c.p.c. e art. 10 D.P.R. n. 123/2001, con dichiarazione di voler ricevere le comunicazioni ai sensi dell’art. 125 comma 1 c.p.c. e dell’art. 136 comma 3 c.p.c. ai seguenti recapiti: ____ (indicare posta, fax, posta elettronica certificata)
contro
___________________
premesso
– che è creditore di (nome del debitore) della somma di Euro (indicare in cifre e in lettere) in virtù di (indicare il rapporto che ha fatto scaturire la sussistenza del credito)
– ____ (indicare una sintetica descrizione dei fatti che permetta di evincere il fatto che il debitore ha posto in essere l’atto dispositivo e l’impossibilità del creditore di soddisfarsi agendo sul patrimonio residuo)
– che ____ (indicare eventuali ulteriori notizie utili per il Tribunale)
– ___ l’atto dispositivo di alienazione ha compromesso le ragioni creditorie ed è stata effettuata nella consapevolezza di tale pregiudizio da parte del debitore. Questo poiché (indicare le ragioni per le quali si ritiene di poter accertare la sussistenza della scientia fraudis o del consilium fraudis)
Tutto ciò premesso
il Sig. (nome creditore) come in epigrafe rappresentato e difeso
cita
il Sig. (nome debitore) nato a (luogo di nascita) il (data di nascita) e residente in (luogo di residenza) alla via (residenza) n. (numero civico) C.F. (codice fiscale), e il Sig. (nome terzo acquirente) nato a (luogo di nascita) il (data di nascita) e residente in (luogo di residenza) alla via (residenza) n. (numero civico) C.F. (codice fiscale), a comparire dinanzi al Tribunale Civile di (luogo del tribunale competente), giudice designando, all’udienza che si terrà il giorno ________________, ore di rito, con espresso invito alla parte convenuta a ritualmente costituirsi in giudizio nel termine di venti giorni prima dell’udienza sopraindicata ai sensi e nelle forme di cui all’art. 166 c.p.c., con avvertimento che la costituzione oltre i suddetti termini implica le decadenze di cui agli artt. 38 e 167 c.p.c. e che in difetto di costituzione si procederà in sua contumacia, per ivi sentire accogliere le seguenti conclusioni
Voglia l’Ill.mo Tribunale adito, accertati i presupposti di cui all’art. 2901 cc così come descritti in narrativa, disporre la revocatoria dell’atto di (indicare riferimenti atto) stipulato in data (data di stipula dell’atto) tra il Sig. (debitore) e il Sig. (terzo acquirente) dichiarando inefficace nei confronti dell’attore l’atto di disposizione del patrimonio.
Con vittoria di spese, diritti e onorari del presente giudizio, oltre IVA e CPA come per legge.
Luogo, data Avv. ________________________