L’azione surrogatoria – indice:
- Cos’è
- I presupposti
- L’oggetto
- Gli effetti
- Come esercitarla
- In ambito successorio
- Revocatoria e sequestro
Un soggetto che vanta un credito nei confronti di un altro soggetto, suo debitore, ha come garanzia del soddisfacimento del proprio credito il patrimonio del debitore. Il debitore tuttavia potrebbe non conservare l’integrità del suo patrimonio rischiando di diminuire quella garanzia patrimoniale necessaria al soddisfacimento del credito del suo creditore. Potrebbe farlo per pura negligenza ovvero con la volontà di arrecare un danno al creditore e quindi dolosamente.
Il legislatore ha voluto pertanto tutelare l’interesse del creditore mettendo a sua disposizione quelli che sono chiamati “mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale” ai quali ha dedicato uno specifico capo del codice civile. Tali strumenti sono tre:
- l’azione surrogatoria;
- l’azione revocatoria e
- il sequestro conservativo.
L’odierno approfondimento conduce un’analisi del primo istituto introducendo anche taluni aspetti di natura processuale.
Cos’è l’azione surrogatoria
L’azione surrogatoria è disciplinata dall’articolo 2900 del codice civile. È la norma che legittima il creditore ad esercitare diritti e azioni che spetterebbero al debitore e che questi non esercita per inerzia o volontà aggravando le condizioni di soddisfacimento del credito che il creditore vanta nei suoi confronti. Il debitore infatti potrebbe, ad esempio non riscuotendo un proprio credito o non esercitando un suo diritto, pregiudicare la capienza del proprio patrimonio al soddisfacimento del suo creditore. Si tratta dunque di una forma di tutela di quest’ultimo nell’ottica della conservazione della garanzia patrimoniale tra debitore e creditore. Con tale azione il creditore diventa il soggetto surrogante e il debitore il soggetto surrogato.
L’articolo 2900 del codice civile dispone che “Il creditore, per assicurare che siano soddisfatte o conservate le sue ragioni, può esercitare i diritti e le azioni che spettano verso i terzi al proprio debitore e che questi trascura di esercitare, purché i diritti e le azioni abbiano contenuto patrimoniale e non si tratti di diritti o di azioni che, per loro natura o per disposizione di legge, non possono essere esercitati se non dal loro titolare. Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi “.
I presupposti dell’azione surrogatoria
Di norma il creditore non ha il potere di controllare come il debitore amministra il suo patrimonio e di sostituirsi a quest’ultimo nell’esercizio di suoi determinati diritti e azioni. La legge tuttavia lo consente, tramite l’azione surrogatoria, quando ci sono i seguenti presupposti:
- in primo luogo che ci sia inerzia del debitore nell’esercizio di tali diritti e azioni;
- che tale inerzia comporti un pregiudizio alle ragioni del creditore. Come si diceva nel paragrafo precedente, il pregiudizio deve concretizzarsi nella maggiore difficoltà arrecata al creditore nel riscuotere il proprio credito.
Per poter agire in surrogazione deve chiaramente sussistere il credito vantato dal surrogante come affermato dalla Suprema Corte di Cassazione nella sentenza 10428 del 1998.
Sulla necessaria sussistenza dei requisiti, ovvero sulla specialità di tale istituti giuridico, si è espressa in maniera significativa la Cassazione con sentenza n. 5805/2012. Si legge nella pronuncia infatti che “Tale azione, peraltro, conferendo al creditore la legittimazione all’esercizio d’un diritto altrui, si traduce in un’interferenza nella sfera giuridica del soggetto passivo che ha carattere necessariamente eccezionale, onde, pur essendo nel campo patrimoniale un’azione di carattere generale, esclusa soltanto per i diritti che non consentono sostituzioni nel loro esercizio, può nondimeno essere proposta solo nei casi ed alle condizioni previsti dalla legge. Ne discende che, qualora il debitore non sia più inerte, per essersi attivato dopo esserlo stato, o tale non possa essere comunque considerato, per aver posto in essere comportamenti idonei e sufficienti a far ritenere utilmente espressa la sua volontà in ordine alla gestione del rapporto, viene a mancare il presupposto perché a lui possa sostituirsi il creditore“.
L’oggetto
Ma quali sono i diritti e le azioni per i quali è ammesso l’esercizio dell’azione di surroga del creditore? L’articolo 2900 del codice civile ne stabilisce due caratteristiche:
- devono essere di natura patrimoniale;
- non devono essere diritti personalissimi o azioni esercitabili solo dal loro titolare.
L’interesse alla conservazione della garanzia patrimoniale infatti non può che riguardare l’esercizio di diritti e azioni attinenti il patrimonio. Il creditore non può avere interesse, ad esempio, ad esercitare il diritto alla separazione personale del debitore.
Ci sono tuttavia dei diritti e delle azioni di natura patrimoniale che il legislatore esclude dal costituire oggetto di azione surrogatoria in quanto diritti personalissimi. Si pensi, ad esempio, all’azione rivolta all’ottenimento degli alimenti spettanti al debitore dal coniuge, i figli o da altri soggetti obbligati.
Gli effetti
È vero che il creditore esercitando l’azione surrogatoria si sostituisce al debitore nell’esercizio di diritti e azioni spettanti a quest’ultimo per evitare il pregiudizio alla sua garanzia patrimoniale. È altrettanto vero tuttavia che gli effetti benefici di tali azioni non sono esclusivi del creditore surrogante bensì di tutti i creditore del debitore. Le azioni e i diritti esercitati dal surrogante in sostituzione del surrogato infatti sono dirette a reintegrare il patrimonio del debitore e non esplicano i propri effetti direttamente a vantaggio del creditore surrogante. L’unico vantaggio immediato che acquisisce il creditore è quello di vedere conservata e migliorata la garanzia patrimoniale. L’effetto diretto dell’azione surrogatoria è quello di impedire che al creditore possa essere contestato l’esercizio di azioni e diritti spettanti ad altro soggetto legittimato appunto dall’articolo 2900 qualora ricorrano i presupposti suddetti.
Come esercitare l’azione surrogatoria
Il creditore è legittimato attivo ad agire in via surrogatoria sia giudizialmente che in via stragiudiziale.
In via stragiudiziale il creditore può agire in via surrogatoria, ad esempio, interrompendo la prescrizione di un credito del proprio debitore.
Nel caso in cui il creditore agisca in via giudiziale l’articolo 2900 del codice civile al secondo comma richiama il principio del litisconsorzio necessario di cui all’articolo 102 del codice di procedura civile. Recita infatti che “Il creditore, qualora agisca giudizialmente, deve citare anche il debitore al quale intende surrogarsi”. In via giudiziale infine non esiste un’azione tipica surrogatoria bensì il creditore porrà in essere l’azione spettante al suo debitore.
Azione surrogatoria ed eredità: applicazioni in ambito successorio
Si segnala un caso interessante di applicazione dell’azione surrogatoria in ambito successorio.
Nel 2019, la Corte di Cassazione è stata chiamata a pronunciarsi relativamente all’ammissibilità dell’esercizio dell’azione di riduzione da parte dei creditori dei legittimari pretermessi in via surrogatoria. Decidendo positivamente sulla questione i giudici si sono pronunciati come segue:
“Da questa ricostruzione sistematica derivante dall’esame combinato degli artt. 457, 524 (anche in correlazione all’art. 481), 557 e 2900 c.c., scaturisce che l’azione di riduzione è direttamente esperibile in via surrogatoria da parte del creditore del legittimario pretermesso nella specifica ipotesi di inerzia colpevole di questi (non essendo, perciò, necessario in tal caso il preliminare esperimento dell’actio interrogatoria e della conseguente domanda di autorizzazione, in caso di rinunzia, ai sensi dell’art. 524 c.c.), realizzandosi un’interferenza di natura eccezionale – ma legittima – nella sfera giuridica del debitore; infatti, l’azione surrogatoria non è altro che lo strumento che la legge appresta al creditore per evitare gli effetti che possano derivare alle sue ragioni dall’inerzia del debitore che ometta di esercitare le opportune azioni dirette ad alimentare il suo patrimonio, riducendo così la garanzia che esso rappresenta in favore dei creditori“.
Azione surrogatoria, azione revocatoria e sequestro conservativo
L’azione surrogatoria si differenzia dagli altri due mezzi di conservazione della garanzia patrimoniale ovvero l’azione revocatoria e il sequestro conservativo.
La prima è disciplinata dall’articolo 2901 all’articolo 2904 del codice civile ed è l’azione con cui i creditori possono domandare che alcuni atti compiuti dal debitore che modificano la consistenza del suo patrimonio in senso peggiorativo per i creditori possano essere ritenuti inefficaci nei loro confronti. A differenza dell’azione surrogatoria il presupposto della revocatoria non coincide con l’inerzia bensì con l’atto dispositivo del debitore modificativo del suo patrimonio in modo pregiudizievole al creditore. Tale atto inoltre dev’essere accompagnato dalla volontà di arrecare un pregiudizio alle ragioni dei creditori. Il legittimato attivo all’esercizio dell’azione è sempre il creditore ma a differenza dell’azione surrogatoria la revocatoria è soggetta al termine di prescrizione di cinque anni.
Il sequestro conservativo invece trova la propria disciplina agli articoli 2905 e 2906 del codice civile. Si differenzia maggiormente dagli altri due istituti in quanto si tratta di una misura avente finalità preventiva e cautelare. Il creditore può chiedere il sequestro conservativo dei beni del debitore quando ha un fondato timore di vedere diminuita la garanzia del proprio credito. La disciplina di tale istituto tuttavia è per lo più di natura processuale e pertanto contenuta nel codice di procedura civile.