I costi aggiuntivi nei biglietti aerei online – indice:
Sono sempre più frequenti le cause civili aventi ad oggetto le lamentele sull’applicazione di costi aggiuntivi in sede di conferma della procedura di acquisto online di un biglietto aereo. Con un iter, peraltro, oramai quasi prevedibile: il ticket sembra molto conveniente in fase di pubblicizzazione, ma al momento dell’acquisto ci si rende conto che, in realtà, il prezzo effettivo è ben più alto a causa dell’inserimento di tasse e altri costi. Una condotta illecita, recentemente sanzionata dall’Autorità garante della Concorrenza e del Mercato, che cogliamo l’occasione di riprendere al fine di “ispirare” una maggiore attenzione sul tema.
Biglietti online: cosa NON possono fare le compagnie aeree
Cominciamo con il ricordare che l’azione della compagnia aerea che pubblicizza un prezzo del biglietto inferiore a quello effettivo, allo scopo di attirare consumatori con tale condotta, rientra nel novero delle pratiche commerciali scorrette e ingannevoli e, come tali, vietate dal Codice del Consumo all’art. 20, che definisce la pratica commerciale scorretta quella pratica che “è contraria alla diligenza professionale, ed è falsa o idonea a falsare in misura apprezzabile il comportamento economico, in relazione al prodotto, del consumatore medio che essa raggiunge o al quale è diretta o del membro medio di un gruppo qualora la pratica commerciale sia diretta a un determinato gruppo di consumatori”.
Che cosa devono fare le compagnie aeree nel vendere biglietti online
Per poter agire in maniera corretta e diligente, il sistema di prenotazione on line dei biglietti aerei deve indicare fin da subito il prezzo effettivo del biglietto aereo. Pertanto, costituisce un’azione non corretta la pratica di rendere noti, solamente al momento del pagamento, gli addebiti ulteriori per tasse e altri costi, come quelli legati al sovrapprezzo eventuale che può essere domandato al consumatore quando questi decida di acquistare i biglietti con carta di credito.
Le pronunce AGCM su Norwegian Air e Blue Air
Recentemente, il Garante è tornato sull’argomento sanzionando le compagnie aeree low cost Norwegian Air e Blue Air per non aver rispettato le norme previste dal Codice del Consumo in materia di informazione e tariffe contrattuali. Al di là dei principi ispiratori generali dei comportamenti di trasparenza e di correttezza commerciale, le pronunce che oggi evidenziamo rappresentano un buon passo in avanti nel dettagliare le caratteristiche delle azioni comportamentali degli operatori che gestiscono il sistema di prenotazione online dei biglietti.
In particolar modo, il Garante ha ricordato come la compagnia aerea sia obbligata a fornire informazioni corrette e complete al consumatore, senza porre in essere delle condotte attive (come quelle ricordate dall’art. 21 del Codice del Consumo), omissive ingannevoli (art. 22 del Codice del Consumo) e pratiche commerciali ingannevoli (art. 23 del Codice del Consumo), rappresentate nella fattispecie dall’abitudine di mostrare al consumatore un determinato prezzo del biglietto per indurlo all’acquisto, salvo poi mostrargli – in sede di conferma dell’acquisto del ticket – un prezzo diverso, poiché il costo inizialmente mostrato non comprendeva tasse e altri costi.
Quando la pratica commerciale è scorretta
Dunque, ricordiamo ai nostri lettori che costituisce una pratica commerciale scorretta la rappresentazione del prezzo dei biglietti aerei mediante lo scorporo ex ante dalla tariffa di supplementi di spesa non eventuali, inevitabili e prevedibili, all’inizio del processo di prenotazione e acquisto on line, o nei messaggi pubblicitari. Tale condotta è infatti in grado di indurre in errore il consumatore medio, e non rispetta le norme del Codice del Consumo che, invece, prevedono esplicitamente la necessità di informare il consumatore sull’esistenza di sovraprezzi applicati, fin dal primo contatto con il consumatore.
Per quanto concerne il caso in esame legato alla compagnia aerea low cost Blue Air, per esempio, l’AGCM ha accertato che il sistema di prenotazione on line rappresentava l’esistenza del supplemento denominato “Altre tasse” solamente in sede di conferma della prenotazione. Come se non bastasse, in una fase successiva il consumatore era chiamato a scegliere il metodo di pagamento che, a sua volta, determinava un ulteriore incremento del prezzo finale dovuto per acquistare il biglietto. In merito a tale comportamento, il Garante ha rammentato che le compagnie aeree non possono prevedere alcun costo aggiuntivo per i mezzi di pagamento scelti dal consumatore.