Bonifico bancario accreditato in ritardo – indice:
- Il danno morale
- La prova del danno subito
- L’insindacabilità del giudizio
- Come effettuare un bonifico
- Coordinate bancarie per fare un bonifico
Con sentenza n. 24643/2021, la Cassazione civile ha affrontato il tema del risarcimento del danno morale in rapporto all’inadempimento della banca. L’istituto di credito, infatti, aveva tardivamente accreditato un bonifico bancario di circa 250 mila euro al correntista.
Ritenendo di aver subito un danno morale, il cliente aveva promosso un’azione legale volta a ottenere un risarcimento, poi ottenuto in Corte d’appello, con i giudici che avevano condannato la banca a risarcire il cliente con 5.000 euro a titolo di danno non patrimoniale come conseguenza del ritardo nell’adempimento.
In particolare, la sentenza della Corte d’appello condannava la banca a risarcire il danno determinato al cliente in virtù di un sensibile patema d’animo, tale da richiedere l’uso di psicofarmaci per la gestione degli effetti dello stress che è stato causato dal lungo tempo di attesa dell’accredito.
Dinanzi a questa sentenza la banca ha promosso ricorso in Cassazione, articolando la propria posizione difensiva sostenendo che i giudici di appello la avrebbero erroneamente condannata al risarcimento del danno di natura non patrimoniale, poiché avrebbero ritenuto provato il danno morale sulla base di una unica presunzione. Ovvero, che il bonifico bancario tardivamente accreditato avesse ad oggetto una somma di denaro molto elevata.
La banca ricorrente ha sostenuto invece che il ritardo di circa un mese nell’accredito delle somme fosse del tutto inidoneo a fondare una prova presuntiva. Poiché, si legge nel ricorso dei legali dell’istituto di credito, la legge richiederebbe l’esistenza di più presunzioni gravi, precise e concordanti.
Il danno morale a causa di stress e patema d’animo
Iniziamo subito con il ricordare la Cassazione ha più volte ricordato come il danno morale sia una voce della più ampia categoria del danno non patrimoniale.
Sono gli stessi giudici della Suprema Corte ad aver sottolineato altresì come tale danno possa essere originato anche da un inadempimento contrattuale che possa determinare un pregiudizio al diritto inviolabile della persona, che può essere inquadrato come diritto alla salute o diritto all’integrità psicofisica della persona.
Ciò premesso, è evidente che una delle questioni di maggiore rilevanza in questo ambito sia capire in che modo provare il danno sofferto.
La prova del danno subito
Per opinione giurisprudenziale prevalente, l’onere della prova del danno subito rimane in capo al soggetto che ha subito le lesioni. E da costui, dunque, fornito, anche mediante semplici presunzioni.
Peraltro, ai fini della prova per presunzioni, non c’è bisogno che tra il fatto noto e il fatto ignoto vi sia un legame di necessità causale, ma è sufficiente che il fatto da provare sia desumibile dal fatto noto, quale conseguenza ragionevolmente possibile, stando all’applicazione di un criterio di normalità che può essere desunto da regole di esperienza.
Proprio in virtù di ciò, la Corte di Cassazione aggiunge come sia stato possibile accertare proprio in via presuntiva il danno da patema d’animo, partendo da un dato incontestato quale il tardivo adempimento della banca nell’accreditare le somme originate dal bonifico bancario, per giungere al conseguenziale patema d’animo, ovvero lo stato patologico subito dal cliente proprio a causa del ritardato adempimento dell’istituto di credito.
Trattandosi di una valutazione di natura presuntiva, la stessa sarebbe peraltro insindacabile da parte del giudice di legittimità. Può invece essere fondata dal giudice di merito, sulla base anche della sola mera presunzione, a patto che sia precisa e profonda.
L’insindacabilità del giudizio
Si arriva così a valutare un aspetto molto interessante della questione, ovvero l’insindacabilità della valutazione presuntiva da parte dei giudici di legittimità.
Quel che dunque può fare la Cassazione non è certo entrare nel merito della valutazione in termini presuntivi ma, al limite, operare nella censura del giudice di merito nei limiti ex art. 360 c.p.c., con specifico riferimento al quinto comma, laddove si rimanda all’ipotesi di mancato esame di fatti storici, anche se non veicolati da elementi indiziari non esaminati e, pertanto, non considerati dal giudice come decisivi.
Dunque, i limiti dell’intervento della Cassazione in questi casi sono ancora più stringenti. Al giudice di legittimità sarà riconosciuta la possibilità di censura solamente se la violazione commessa dal giudice di merito riguarda un interesse costituzionalmente rilevante. L’omesso esame deve risultare decisivo per il giudizio, deve essere oggetto di discussione tra le parti e, dunque, come tale, deve essere idoneo a determinare una decisione di merito che possa essere potenzialmente diversa da quella che è stata oggetto di impugnazione.
Nella sentenza ora in commento, i giudici di legittimità sono giunti alla conclusione della non rilevanza di quanto contenuto nel già rammentato art. 360 c.p.c., non potendosi dunque rilevare un intervento in sede di legittimità sulla censura del giudizio di merito.
Come effettuare un bonifico bancario correttamente
L’opportunità di tale approfondimento ci è naturalmente utile per riepilogare alcune semplici indicazioni che permetteranno di effettuare un bonifico bancario correttamente, evitando o riducendo al minimo potenziali disguidi come quelli oggi in commento.
Proviamo a sintetizzare, fin quanto possibile, alcune delle principali informazioni sulla corretta esecuzione del bonifico.
Dove si può fare un bonifico
In primo luogo, ricordiamo come il bonifico bancario sia un’operazione di trasferimento di denaro verso un conto corrente del destinatario. Colui che esegue il bonifico è l’ordinante. Colui che lo riceve è il beneficiario.
Ora, sebbene il bonifico avvenga generalmente tra due conti correnti, non è certo escluso che possa in realtà avvenire attraverso altre strade.
Per esempio, una persona potrebbe ben disporre il bonifico per contanti, nei limiti di legge, recandosi presso uno sportello bancario. Oppure, si potrebbe ricevere per bonifico un disinvestimento dei propri titoli.
Quali dati servono per fare un bonifico
L’effettuazione di un bonifico bancario viene realizzata solamente se l’ordinante è in grado di fornire alla banca intermediaria tutte le informazioni necessarie. Alcune di queste informazioni sono peraltro preventivamente verificate dalla banca dell’ordinante, in maniera tale che non si possa disporre un trasferimento di fondi – ad esempio – verso una banca inesistete o un conto corrente dalle coordinate non rispondenti a quanto previsto dall’ordinamento.
In particolare, del beneficiario bisogna avere:
- Nome
- Cognome
- Codice IBAN del suo conto corrente
- Codice BIC o SWIFT, se si deve eseguire il bonifico su un conto corrente estero
- Causale del bonifico, al fine di determinare una breve descrizione del motivo del trasferimento della somma di denaro.
Se si è in possesso di questi dati, si avrà a disposizione tutto quello che serve per poter realizzare il bonifico bancario. Per quanto concerne l’ordinante, infatti, i dati saranno già in proprio possesso e, in ogni caso, sono compilati automaticamente dall’istituto di credito dello stesso ordinante.
Coordinate bancarie per fare un bonifico
La coordinata bancaria principale per fare un bonifico è l’IBAN (International Bank Account Number), un codice bancario che identifica il proprio conto corrente e la propria banca in modo univoco. Per i conti italiani, la coordinata ha una lunghezza di 27 caratteri.
L’IBAN è composto da una serie di numeri e di lettere che identificano il Paese, la banca, lo sportello e il conto corrente di ogni cliente. Sono inoltre previsti dei caratteri di controllo che impediscono che l’ordinante possa indirizzare un bonifico con coordinate inesatte.
Considerato che il controllo sulla correttezza formale viene effettuato già dalla banca ordinante, ne deriva che per una persona è praticamente impossibile disguidare un bonifico verso una banca che non esiste.
Per motivi di maggiore esposizione, ecco riassunta la composizione del codice IBAN per l’Italia:
Dove si usa il codice IBAN
Il codice IBAN, quale coordinata bancaria fondamentale per effettuare bonifici, viene utilizzata in Italia e in tutta l’area SEPA, ovvero quella zona unica in cui realizzare e ricevere pagamenti in euro, utilizzando un unico conto bancario.
Fanno parte dell’area SEPA:
- I Paesi della UE che utilizzano l’euro
- I Paesi che fanno parte dell’UE, utilizzano una valuta diversa dall’euro sul territorio nazionale ma effettuano comunque pagamenti in euro
- altri Paesi come Svizzera, Norvegia, Islanda, Liechtenstein.
Come fare un bonifico in area non SEPA
Chiarito quanto sopra, rimane da comprendere come fare un bonifico in area non SEPA, ovvero verso un destinatario che non accetta il solo codice IBAN come coordinata bancaria di riferimento per la realizzazione del trasferimento di denaro.
Questa opportunità ci permette di scindere i bonifici esteri in due diverse tipologie:
- da una parte i bonifici SEPA. Che, come abbiamo visto, sono quelli indirizzabili verso conti correnti delle banche aderenti all’area SEPA, sostituendo di fatto i vecchi bonifici nazionali. Non vi sono più distinzioni tra i trasferimenti domestici e quelli europei, sia per tempi che per costi;
- dall’altra parte i bonifici SWIFT, un sistema completamente differente dal precedente. È il bonifico estero più conosciuto, e indica un trasferimento bancario tra due Paesi che non fanno parte dell’area SEPA, o se uno dei due non è parte di questa area. I tempi e i costi sono generalmente più elevati.