Bonifico eseguito in ritardo, responsabilità per la banca – guida rapida
Con sentenza n. 29885 dello scorso 27 ottobre 2023, la Corte di Cassazione si è pronunciata sul tema della responsabilità della banca per ritardata esecuzione di un bonifico funzionale alla sottoscrizione di quote di un fondo di investimento.
Nella fattispecie, il cliente aveva domandato l’accertamento della responsabilità della banca e di un suo dipendente e, di conseguenza, il risarcimento del danno, per aver effettuato in ritardo un ordine di bonifico che serviva a sottoscrivere quote di un fondo mobiliare.
Le pretese del cliente erano state respinte sia in primo che in secondo grado. I giudici di merito avevano infatti ritenuto dirimente che la domanda di sottoscrizione delle quote fosse stata presentata dopo l’ordine di bonifico.
Dunque, per i giudici di merito il ritardo nell’eseguire il bonifico non poteva assumere alcuna incidenza causale nel verificarsi del danno. E in sede di legittimità quali sono state le valutazioni?
Abbiamo provato a riassumerle nelle prossime righe.
L’accertamento della responsabilità della banca
Come anticipato, il cliente aveva domandato ai giudici di merito I’accertamento della responsabilità solidale della banca e del suo dipendente, con conseguente richiesta risarcitoria, per avere eseguito in ritardo, rispetto agli accordi specificamente assunti, un ordine di bonifico funzionale alla sottoscrizione, da parte dello stesso ordinante, di quote di partecipazione a un dato fondo mobiliare.
Contro la sentenza di appello che respingeva le proprie richieste, il cliente ha proposto ricorso per cassazione nei confronti della banca e del dipendente.
Il cliente in sede di impugnazione di legittimità ha impugnato per vizio di “omessa, insufficiente o contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo ex art. 360 comma 1, n. 5 cod. proc. civ.”.
In particolare, il cliente rilevò un esame insufficiente, da parte della Corte di appello, del punto relativo alle condizioni di sottoscrizione delle quote del fondo di cui al bonifico ordinato alla banca, non avendo la Corte di merito “considerato la necessarietà del compimento della triplice operazione di adesione al momento dell’effettiva disponibilità della somma di denaro sulla piazza di Milano”, triplice e contestuale operazione consistente nella domanda di sottoscrizione, sottoscrizione delle quote e contestuale pagamento della relativa somma.
Il rilievo della Corte
Nel respingere I’impugnazione proposta dal cliente, la Corte d’appello aveva ritenuto come dirimente al punto da rendere del tutto inutile l’esame delle altre doglianze mosse dall’appellante – il seguente rilievo:
anche ipotizzando un colpevole ritardo della banca nel rendere materialmente disponibile alla data del 09/11/1998 (data di emissione dell’ordine di bonifico) la somma presso la Società Interbancaria Gestione (beneficiaria del bonifico medesimo, come funzionale alla sottoscrizione delle quote), il fatto che la ricezione della domanda di sottoscrizione sia avvenuta in data 12/11/1998 interrompe ogni rapporto causale fra il comportamento della banca e il fatto che la data riferimento valore quota” fosse stata dalla Società” beneficiaria del bonifico in questione individuata al 12/11/1998, non essendo prima di tale domanda prevenuta la domanda di sottoscrizione.
Secondo la prima Corte territoriale, pertanto, il ritardo della Banca nell’eseguire il bonifico non avrebbe potuto assumere nessuna incidenza causale. Si sottolinea infatti che nel giorno in cui aveva impartito l’ordine di bonifico (9 novembre), il cliente non aveva comunque presentato domanda di sottoscrizione delle quote del fondo (evento materialmente avvenuto solo il 12 novembre).
La Corte di cassazione accolse il ricorso proposto rinviando alla Corte di appello per una nuova lettura della vicenda processuale.
Nell’occasione la Corte evidenziò che il regolamento disciplinante la sottoscrizione del fondo in questione era del tutto univoco nello stabilire che
la sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore della quota di partecipazione.
L’effettivo compimento del versamento
La Corte osservò inoltre che l’effettivo compimento del versamento avrebbe integrato la condizione senza la quale la sottoscrizione delle quote e la presentazione della domanda relativa rimanevano eventi privi di ogni significato al riguardo e, in quanto tali, affatto inutili.
Ancora, la Corte evidenziò che il tempo di esecuzione del bonifico da parte della banca si poneva come radice causale del tempo della sottoscrizione delle quote, essendo pacifico che il cliente sottoscrisse le quote nello stesso giorno in cui il bonifico ricevette effettiva esecuzione.
Tornata in sede di appello, la Corte del merito ritiene che la domanda risarcitoria avanzata dal cliente dovesse essere disattesa perché non vi era in atti alcun elemento idoneo a dimostrare che vi fosse stato un inadempimento contrattuale o extracontrattuale da addossarsi alla banca o al suo dipendente.
La Corte del merito osserva dunque che la decisione della Corte di cassazione aveva riguardato in realtà un secondo aspetto trattato in prima battuta dalla Corte di appello sulla necessaria contemporaneità tra il bonifico e la sottoscrizione delle quote. Ha tuttavia evidenziato come il primo e più rilevante aspetto, trattato dalla sentenza di primo grado – che doveva essere dunque confermata – atteneva invece alla prova della colpa dell’istituto bancario, una prova invece assente.
La dovuta diligenza nella negoziazione del bonifico eseguito in ritardo
Il giudice ha infatti osservato come la banca avevano provato la dovuta diligenza nella negoziazione del bonifico, avvenuta nei quattro giorni lavorativi successivi, previsti dalle norme bancarie allora vigenti. Non era invece stata data alcuna prova dal cliente sul fatto di avere avvisato la banca di necessitare di una negoziazione più rapida.
Inoltre, è emerso come I’ordine di bonifico, non fosse stato siglato come urgente, e come la dizione “valuta per il beneficiario compensata” riguardasse solo il calcolo degli interessi.
Per il giudice, ciò bastava a provare la diligenza nell‘effettuazione della operazione da parte della banca. Non era invece stato provato il fatto costitutivo della specifica richiesta di immediata negoziazione.
La sentenza impugnata con ricorso per Cassazione
Così facendo, si torna nuovamente in Cassazione con un unico motivo da pare del cliente. Il ricorrente lamenta infatti ex art. 360, primo comma, n. 3, cod. proc. civ., la violazione e la falsa applicazione degli artt. 383, 384 e 385 cod. proc. civ..
In particolare, il ricorrente ricorda che l’art. 384 c.p.c. prevede I’obbligo per il giudice di uniformarsi al principio di diritto e comunque a quanto statuito dalla Corte di cassazione. Ecco dunque che il giudice del rinvio deve uniformarsi non solo alla regola giuridica enunciata, quanto anche alle premesse logico-giuridiche della decisione adottata. Dovrà quindi attendersi agli accertamenti già compresi nell’ambito di tale enunciazione.
Il ricorrente evidenzia altresì che diversamente da quanto opinato dai giudice del rinvio, la decisione della Corte di cassazione non aveva riguardato un secondo aspetto, ma I’essenziale conditio sine qua non idonea ad accogliere la domanda di merito, che riguarda la necessaria contemporaneità tra il bonifico e la sottoscrizione delle quote.
Ora, per la Suprema Corte il motivo di ricorso è fondato. Premette infatti come secondo la giurisprudenza espressa dalla stessa Corte di legittimità, nel giudizio di rinvio, i limiti dei poteri attribuiti al giudice sono diversi a seconda che la sentenza di annullamento abbia accolto il ricorso per violazione o falsa applicazione di norme di diritto ovvero per vizi di motivazione in ordine a punti decisivi della controversia, ovvero per l’una e per l’altra ragione.
Nel primo caso, infatti, il giudice del rinvio è tenuto solo ad uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla sentenza di Cassazione. Non ha dunque la possibilità di di modificare I’accertamento e la valutazione dei fatti acquisiti al processo.
Il potere del giudice
Nel caso di cassazione con rinvio per vizio di motivazione, da solo o cumulato con il vizio di violazione di legge, il giudice è invece investito del potere di valutare liberamente i fatti gia accertati ed anche d’indagare su altri fatti, ai fini di un apprezzamento complessivo, in relazione alla pronuncia da emettere in sostituzione di quella cassata.
Risulterebbe peraltro evidente come nella fattispecie la ragione della cassazione con rinvio sia stata determinata dall’accoglimento del vizio di cui all’art. 360, primo comma, n. 5, c.p.c. con la conseguenza che il giudice del rinvio sarebbe stato investito di un potere più ampio di valutazione e di accertamento dei fatti rispetto alla ipotesi di cassazione determinata ai sensi dell’art. 360, primo comma, n. 3, c.p.c.
Questa maggiore libertà di manovra, però, non può essere intesa nel determinare una assoluta non valutazione dell’accertamento contenuto nel provvedimento della Cassazione. Cosa che, invece, sembra essere avvenuta nel caso in esame.
Di fatti, nell’ordinanza emessa in Cassazione era stato accertato che
il regolamento disciplinante la sottoscrizione del fondo in questione è del tutto univoco nello stabilire che la sottoscrizione di quote può avvenire solo a fronte del versamento di un importo corrispondente al valore della quota di partecipazione.
L’effettivo compimento del versamento integra pertanto la condizione senza cui la sottoscrizione delle quote e la presentazione della domanda relativa rimangono eventi privi di ogni significato al riguardo.
Il rilievo della Corte d’appello sul bonifico eseguito in ritardo
È stato poi evidenziato come la Corte d’appello avesse ritenuto dirimente il seguente rilievo:
anche ipotizzando un colpevole ritardo della banca nel rendere materialmente disponibile alla data del 09/11/1998» (data di emissione dell’ordine di bonifico) la somma presso la Societd Interbancaria Gestione (beneficiario del bonifico medesimo, come funzionale alla sottoscrizione delle quote), il fatto che la ricezione della domanda di sottoscrizione sia avvenuta in data 12/11/1998 interrompe ogni rapporto causale fra il comportamento della banca e il fatto che la data riferimento valore quota” sia stata dalla Società beneficiaria del bonifico in questione individuata al 12/11/1998, non essendo prima di tale domanda prevenuta la domanda di sottoscrizione.
Sempre secondo la Corte d’appello il ritardo della Banca nell’eseguire il bonifico non avrebbe potuto assumere nessuna incidenza causale, posto che nel giorno in cui aveva impartito l’ordine di bonifico il cliente non aveva comunque presentato domanda di sottoscrizione delle quote del fondo.
La Corte di Cassazione ha invece al contrario ritenuto che
il tempo di esecuzione del bonifico da parte della banca si ponesse come radice causale del tempo della sottoscrizione delle quote, essendo pacifico che Giovanni Cecchini sottoscrisse le quote nello stesso giorno in cui il bonifico ricevette effettiva esecuzione.
Da quanto sopra ne deriva che contrariamente da quanto opinato dai giudice del rinvio, la decisione della Corte di cassazione non aveva certo riguardato un secondo aspetto. Di contro, aveva riguardato I’essenziale conditio sine qua non idonea ad accogliere la domanda di merito. Ovvero, l’unico aspetto riguardante invero la necessaria contemporaneità tra bonifico e sottoscrizione delle quote.
La valutazione della responsabilità della banca per bonifico eseguito in ritardo
A quanto detto si aggiunge anche il fatto che, ferma la sussistenza del nesso causale, la valutazione della responsabilità della banca avrebbe dovuto prendere le mosse dal predetto accertamento e dai suoi presupposti (regolamento, contestualità bonifico rispetto alla sottoscrizione). In questo modo sarebbe stato possibile verificare:
- se la banca fosse stata comunque adempiente
- o dovesse conoscere i tempi concentrati dell’operazione di bonifico e di investimento finanziario.
Il percorso argomentativo non sarebbe invece stato seguito dalla Corte territoriale.
Per questi motivi la Corte di legittimità accoglie il ricorso.