Il brevetto – indice:
Il brevetto è l’istituto giuridico nato per consentire la tutela dell’invenzione tecnologica di un imprenditore dalla possibile perdita dell’invenzione stessa. L’invenzione infatti, essendo uno strumento che migliora la posizione dell’imprenditore nel sistema concorrenziale in cui è inserito, dev’essere oggetto di segreto aziendale. Costui, dunque, deve renderla nota al minor numero possibile di persone per evitarne la copiatura o il riutilizzo. L’imprenditore, tuttavia, opera insieme ad una collettività, che porterà avanti e custodirà la sua invenzione affinché questa non si perda. Tra l’imprenditore e la collettività, dunque, si instaura un rapporto di reciproco interesse che alcuni studiosi hanno paragonato a quello nascente da un contratto tra due soggetti. Per evitare che il monopolio dell’invenzione, tuttavia, resti eternamente nella sfera di competenza dell’imprenditore e l’invenzione possa andare perduta il legislatore italiano ha introdotto il brevetto per invenzione disciplinato agli articoli 2584-2591 del Codice Civile e nel Codice della proprietà industriale.
Cos’è il brevetto: il diritto di esclusività
Il brevetto è un atto giuridico che costituisce titolo per l’artefice di un’invenzione di esercitare su di essa un diritto esclusivo per un certo arco di tempo e in un certo territorio potendo da esso trarne un profitto. Esiste infatti un principio di territorialità cui soggiace il diritto di esclusività del brevetto e che individua l’Italia come territorio in cui poterlo esercitare. Questo è quanto stabilito dal primo comma dell’articolo 66 del Codice della proprietà industriale.
L’articolo 2584 del codice civile riconosce il diritto di esclusività stabilendo che “Chi ha ottenuto un brevetto per un’invenzione industriale ha il diritto esclusivo di attuare l’invenzione e di disporne entro i limiti e alle condizioni stabilite dalla legge. Il diritto si estende anche al commercio del prodotto a cui l’invenzione si riferisce”.
Tale diritto di esclusiva può essere di due tipi a seconda che l’invenzione sia di prodotto o di procedimento. L’invenzione di prodotto dà diritto, ai sensi del secondo comma dell’articolo 66 del Codice della proprietà industriale, di “vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di produrre, usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto in questione”. L’invenzione di procedimento invece conferisce al titolare il diritto di “vietare ai terzi, salvo consenso del titolare, di applicare il procedimento, nonché di usare, mettere in commercio, vendere o importare a tali fini il prodotto direttamente ottenuto con il procedimento in questione”.
Ambito di applicazione della disciplina
La disciplina sul brevetto, come si è già accennato, si distribuisce su alcune norme di carattere generale, come quelle del codice civile, ed alcune più mirate contenute in leggi speciali. Fra le seconde particolare rilevanza ha il Codice della proprietà industriale. Le prime si applicano ad ogni settore mentre quelle del Codice sono rivolte al solo settore della meccanica.
Per altri settori sono state varate altre leggi speciali contenenti delle regole ad hoc. Si tratta, ad esempio, di norme sui brevetti chimici, sui brevetti nel campo delle biotecnologie e del settore delle tipografie di semiconduttori.
L’oggetto del brevetto
Le norme che disciplinano il brevetto non ne danno una definizione bensì ne indicano l’oggetto. Questo è costituito dall’invenzione che trova una definizione sia nel codice civile che nel Codice della proprietà industriale.
L’articolo 2585 del codice civile stabilisce che “Possono costituire oggetto di brevetto le nuove invenzioni atte ad avere un’applicazione industriale, quali un metodo o un processo di lavorazione industriale, una macchina, uno strumento, un utensile o un dispositivo meccanico, un prodotto o un risultato industriale e l’applicazione tecnica di un principio scientifico, purché essa dia immediati risultati industriali”.
L’articolo 45 del codice della proprietà industriale invece, più conciso, afferma che “Possono costituire oggetto di brevetto per invenzione le invenzioni, di ogni settore della tecnica, che sono nuove e che implicano un’attività inventiva e sono atte ad avere un’applicazione industriale“.
Le due norme, che vanno coordinate, condividono due caratteristiche dell’invenzione brevettabile:
- la novità;
- l’applicazione industriale.
Queste caratteristiche, insieme ad altre, costituiscono i requisiti di brevettabilità che si andranno ad analizzare nel successivo paragrafo.
I requisiti di brevettabilità dell’invenzione
Il brevetto può essere rilasciato se l’invenzione che ne costituisce l’oggetto presenta determinati requisiti. Di due si è già accennato e sono la novità e l’industrialità, ma a fianco a questi ne devono sussistere altri due ovvero l’originalità e la liceità.
La novità
Partendo dalla novità il Codice della proprietà industriale definisce, all’articolo 46, l’invenzione nuova quando è esclusa dallo stato della tecnica. Per stato della tecnica intende “tutto ciò che è stato reso accessibile al pubblico nel territorio dello Stato o all’estero prima della data del deposito della domanda di brevetto, mediante una descrizione scritta od orale, una utilizzazione o un qualsiasi altro mezzo”.
La novità manca in due casi. Si distinguono in particolare due fattispecie distruttive della novità:
- le anteriorità;
- le predivulgazioni dell’innovazione.
Per anteriorità si intende, ad esempio, la diffusione di conoscenze, brevettate o non, in Italia o all’estero prima di aver fatto domanda di brevetto oppure le domande di brevetto già depositate e pubblicate in Italia o all’estero. Il terzo comma dell’articolo 46 poi prevede espressamente che sono anteriorità distruttive della novità le domande di brevetto italiano e le domande di brevetto europeo designanti l’italia depositate e pubblicate prima di aver depositato la domanda di brevetto.
Le predivulgazioni, invece, sono la diffusione volontaria o involontaria da parte dell’inventore di notizie sull’invenzione a terzi prima che venga effettuata la domanda di brevetto.
L’industrialità
Il requisito dell’industrialità è definito all’articolo 49 del Codice della proprietà industriale. Questo stabilisce che “Un’invenzione è considerata atta ad avere un’applicazione industriale se il suo oggetto può essere fabbricato o utilizzato in qualsiasi genere di industria, compresa quella agricola”.
Ritornano in tale definizione i concetti di invenzione di prodotto e di procedimento riferendosi rispettivamente alla fabbricabilità e all’utilizzabilità.
Nonostante la norma parli di applicazione industriale la disciplina del brevetto non è limitata al settore industria. La stessa disposizione cita infatti il settore agricolo così come il quarto comma lettera a dell’articolo 45 cita il settore medico-chirurgico e dunque un’attività professionale.
L’originalità
L’articolo 48 del Codice della proprietà industriale, derubricato “attività inventiva”, recita: “Un’invenzione è considerata come implicante un’attività inventiva se, per una persona esperta del ramo, essa non risulta in modo evidente dallo stato della tecnica. Se lo stato della tecnica comprende documenti di cui al comma 3, dell’articolo 46, questi documenti non sono presi in considerazione per l’apprezzamento dell’attività inventiva”.
Quella che la norma chiama attività inventiva coincide con l’originalità. Questa può riguardare la struttura del prodotto o la sua funzionalità. Si ha un prodotto originale, ad esempio, quando costituisce qualcosa di radicalmente diverso rispetto a quelli già noti. Si ha una funzione originale di un prodotto quando invece questo ha delle somiglianze con altri prodotti già noti ma una funzione totalmente diversa o lontana da quella di questi.
L’accertamento dell’originalità si ricava mediante un giudizio costituito da varie fasi e mediante indizi di evidenza o non evidenza dell’originalità.
La liceità
L’ultimo dei requisiti di brevettabilità è la liceità ovvero la non contrarietà all’ordine pubblico e al buon costume. Il riferimento normativo è l’articolo 50 del Codice della proprietà industriale che è comunque una norma marginale. Il rilascio del brevetto infatti può avvenire in ogni caso in cui l’invenzione sia utilizzabile per almeno un uso lecito. Non costituisce autorizzazione all’uso quanto piuttosto l’esclusiva di produrre, commercializzare e utilizzare l’invenzione.
Il secondo comma dell’articolo 50 inoltre precisa che “L’attuazione di un’invenzione non può essere considerata contraria all’ordine pubblico o al buon costume per il solo fatto di essere vietata da una disposizione di legge o amministrativa“.
Domanda e rilascio del brevetto
Per poter brevettare un’invenzione bisogna farsi riconoscere come autori della stessa e procedere con la domanda di brevetto. Il diritto ad essere riconosciuti come autori dell’invenzione è riconosciuto dall’articolo 62 del Codice che lo chiama “diritto morale”. Tale diritto può essere fatto valere dall’inventore, e dopo la sua morte, dal coniuge e dai discendenti fino al secondo grado oppure, in mancanza di questi, dai genitori e dagli altri ascendenti nonché dai parenti fino al quarto grado incluso.
L’articolo 2591 del codice civile stabilisce che “Le condizioni e le modalità per la concessione del brevetto, l’esercizio dei diritti che ne derivano e la loro durata sono regolati dalle leggi speciali”. La procedura di rilascio del brevetto infatti, gli effetti e la durata sono stabiliti dal Codice della proprietà industriale.
Il rilascio del brevetto avviene a seguito del deposito della domanda da parte dell’autore, personalmente o tramite un consulente della proprietà industriale. Non è chiaro, in quanto la norma non si esprime, se sia necessaria la capacità di agire per effettuare la domanda di brevetto. In dottrina si sostiene che la proposizione della domanda di brevetto, incidendo fortemente sulla sfera giuridica dell’inventore, non possa essere accolta se non è stata effettuata dal rappresentante legale del minore o dell’interdetto oppure con l’assistenza del curatore per l’inabilitato e l’emancipato. Il codice civile, all’articolo 2588, stabilisce che il diritto di brevetto spetta all’autore dell’invenzione e ai suoi aventi causa.
Il contenuto della domanda
La domanda può avere ad oggetto il rilascio del brevetto per una sola invenzione e dev’essere depositata presso l’Ufficio Italiano Brevetti e Marchi oppure presso una Camera di Commercio. Questa deve contenere, ai sensi dell’articolo 51 del Codice della proprietà industriale, le seguenti fondamentali indicazioni:
- l’invenzione;
- un titolo per la stessa;
- le rivendicazioni, di cui all’articolo 52 del Codice della proprietà industriale, che sono l’allegato alla domanda contenente la specificazione di ciò che forma oggetto del brevetto;
- la descrizione dell’invenzione;
- i disegni necessari alla sua intelligenza.
Quanto dura il brevetto e che effetti produce
Da quando viene depositata la domanda decorrono i termini di durata del brevetto che, ai sensi dell’articolo 60 del Codice della proprietà industriale, è pari a 20 anni. Non è possibile, a differenza del marchio, il rinnovo del brevetto né la proroga della sua durata.
Per quanto riguarda gli effetti del brevetto invece, ovvero l’acquisizione dei diritti esclusivi, questi decorrono, ai sensi dell’articolo 53, comma secondo, da quando la domanda viene resa accessibile al pubblico. La domanda di brevetto rimane infatti segreta per almeno diciotto mesi. Durante questo arco temporale viene lasciata all’autore la possibilità di valutare l’effettiva opportunità di dar corso alla procedura di brevetto. Questa infatti verrà avviata dall’ufficio solo su impulso dell’istante entro un certo termine altrimenti si considera ritirata. Se la procedura viene avviata, durante la stessa si ha la possibilità di modificare o integrare la domanda.
L’esame della domanda di brevetto
Il deposito della domanda di brevetto apre la strada alla fase di esame della stessa. L’esame della domanda di rilascio si divide in due fasi di verifica: l’una della regolarità formale l’altra di quella sostanziale. La seconda è stata introdotta nel 2011 mentre in origine l’ufficio si limitava alla valutazione dei requisiti formali. In precedenza infatti l’Italia era uno dei pochi paesi che procedeva al rilascio dei brevetti senza alcun esame di merito della domanda. Oggi dunque l’ufficio ricevente provvede dapprima a verificare la regolarità formale della domanda e successivamente quella sostanziale.
Ai sensi dell’articolo 170 del Codice della proprietà industriale, primo comma, lettera b), l’ufficio accerta “per le invenzioni ed i modelli di utilità che l’oggetto della domanda sia conforme a quanto previsto dagli articoli 45, 50 e 82, inclusi i requisiti di validità, ove sia disciplinata con decreto ministeriale la ricerca delle anteriorità e in ogni caso qualora l’assenza di essi risulti assolutamente evidente sulla base delle stesse dichiarazioni ed allegazioni del richiedente oppure sia certa alla stregua del notorio”.
Trasferimento del diritto di brevetto
Sia il codice civile che quello della proprietà industriale ammettono la possibilità di trasferire il diritto di brevetto. L’articolo 2589 del codice civile riconosce la possibilità di trasferire i diritti sulle invenzioni industriali ad eccezione del diritto di essere riconosciuti come autore. La norma si coordina perfettamente con l’articolo 63 del Codice della proprietà industriale secondo cui “I diritti nascenti dalle invenzioni industriali, tranne il diritto di essere riconosciuto autore, sono alienabili e trasmissibili”.
Il trasferimento del diritto di brevetto può avvenire in due modi volontari:
- tramite la cessione;
- con la licenza.
Vi è poi una terza modalità di trasferimento del diritto di natura coattiva tramite pignoramento o licenza obbligatoria. La disciplina di tali provvedimenti, di cui in questa sede non ci si sofferma, è contenuta rispettivamente agli articoli 137 e 70 del Codice della proprietà industriale.
La cessione e la licenza
La cessione si realizza tramite la stipula di un contratto con cui il titolare del diritto di brevetto lo cede ad un altro soggetto, spogliandosene. Può avere ad oggetto sia il diritto di brevetto sia il diritto su una domanda di brevetto e può avvenire per atto tra vivi o mortis causa. Nel primo caso si può realizzare, ad esempio, con un contratto di vendita o di donazione o comunque mediante un atto in grado di produrre un effetto traslativo. Nel secondo caso la cessione avverrà secondo le regole della successione mortis causa.
La licenza è anch’essa una modalità di trasferimento del diritto sul brevetto che avviene tramite stipula di un contratto, in questo caso atipico. A differenza del contratto di cessione il contratto di licenza non priva il titolare del diritto della sua posizione giuridica ma gli permette di fare utilizzare l’invenzione brevettata da un terzo. Si tratta di una modalità a titolo oneroso.
Per tali contratti la legge non prevede espressamente la forma scritta sebbene in realtà sia indirettamente imposta. Si rende infatti obbligatoria la loro trascrizione, ai sensi dell’articolo 138 del codice della proprietà industriale.
Quando si estingue il diritto di brevetto e quando è nullo
Il diritto di brevetto può estinguersi in tre ipotesi:
- quando scade il termine ventennale;
- se il titolare del diritto non paga entro sei mesi dalla data di scadenza la tassa che consente di mantenere in vita il brevetto (diritto annuale). Si tratta in questo caso di un’ipotesi di decadenza del diritto ai sensi dell’articolo 75 del Codice della proprietà industriale;
- qualora il titolare decidesse di rinunciarvi totalmente, ai sensi dell’articolo 78 del Codice della proprietà industriale.
Il codice della proprietà industriale, all’articolo 76, stabilisce in quali casi il brevetto è nullo. Si riportano di seguito tali casi:
- se l’invenzione manca dei requisiti di validità;
- quando nella domanda non è sufficientemente descritta in modo chiaro e completo l’invenzione come prescritto dall’articolo 51 del Codice della proprietà industriale;
- se l’oggetto del brevetto rilasciato eccede di contenuto rispetto a quello richiesto nella domanda nonché qualora ne venga estesa la protezione;
- quando l’ufficio Marchi e Brevetti ha rilasciato il brevetto ad una persona diversa dell’avente diritto e questi non ha provveduto alla rivendica ai sensi dell’articolo 118.
Se il brevetto è nullo perché il suo oggetto presenta dei requisiti di validità di un brevetto diverso può essere convertito in quest’ultimo e produrne gli effetti.