Buoni fruttiferi postali cointestati – una guida rapida
- Come si rimborsa il buono fruttifero postale
- Il ricorso di Poste
- La sentenza della Cassazione
- Il rimborso per ogni cointestatario
- La natura dei buoni postali
- I libretti di risparmio e i buoni postali
- La funzione di protezione dell’erede
- Il principio di diritto
La riscossione dei buoni fruttiferi in caso di cointestazione con un soggetto defunto può creare qualche grattacapo sul superstite, generando una situazione di incertezza sulla quale, con sentenza n. 24639/2021, si è recentemente espressa la Corte di Cassazione.
Anticipando quanto sotto andremo ad esaminare in maggior dettaglio, la Suprema Corte ha enunciato come in materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola pari facoltà di rimborso, nell’ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, ogni cointestatario superstite è legittimato a ottenere il rimborso dell’intera somma del documento.
Un cliente di Poste Italiane conveniva l’istituto postale dinanzi al giudice di pace domandano la condanna al rimborso dell’intero montante di un buono postale fruttifero, dotato della clausola della pari facoltà di rimborso, di cui era cointestatario insieme a un soggetto defunto, e in subordine il rimborso della sola propria quota pari al 50% del totale. Il giudice di pace ha accolto la subordinata.
A questo punto il cliente delle Poste ha impugnato la pronuncia al Tribunale, il quale ha accolto l’appello condannando Poste Italiane a rimborsare il 100% del buono postale fruttifero “calcolato a norma dei tassi di interessi indicati sul retro del titolo e fino all’effettivo rimborso, oltre interessi legali dalla domanda al saldo”.
Come si rimborsa il buono fruttifero postale
Per i giudici territoriali, infatti:
- sul buono in questione risultava apposta la clausola “pari facoltà di rimborso”, che permette a ciascuno dei contitolari di riscuotere autonomamente il buono postale, in conformità a quanto pure discende in via generale dall’art. 2021 c.c.;
- la cointestazione di uno strumento di risparmio è forma di comunione ordinaria, in virtù della quale ciascuno dei comproprietari è legittimato a disporne in quanto concreditore solidale;
- la pari facoltà deve intendersi sussistere anche dopo la morte del cointestatario. Se si dovesse accedere alla prospettazione difensiva delle Poste Italiane, e cioè subordinare anche in questo caso il pagamento del buono alla quietanza congiunta degli eredi del cointestatario deceduto, così come prescritto dal D.P.R. n. 256 del 1989, art. 187, si dovrebbe ritenere ingiustificatamente estinta la “pari facoltà” al momento della sostituzione al concreditore defunto dei suoi eredi;
- non è rinvenibile alcuna disposizione di legge che preveda la cessazione della pari facoltà di rimborso in conseguenza del suo presunto carattere personale;
- a fronte delle chiare prescrizioni contenute nel titolo… risulta illegittimo il diniego, da parte di Poste Italiane, di rimborso del titolo. La clausola che “attribuisce a ciascuno dei contitolari del buono il diritto di riscuoterlo autonomamente anche per intero e su semplice presentazione, senza alcun onere aggiuntivo, rappresenta un’obbligazione contrattuale assunta da Poste, che non può essere disattesa“;
- l’eventuale lesione dei diritti successori degli eredi del cointestatario defunto non legittima il rifiuto da parte del debitore, essendo questione interna al rapporto tra coeredi.
Dinanzi a tale presa di posizione le Poste Italiane ricorrono in Cassazione.
Il ricorso delle Poste
Le Poste ricorrono con tre motivi, che esaminiamo ora brevemente prima di occuparci di comprendere quali siano state le valutazioni elaborate dai giudici.
Primo motivo
Con il primo motivo viene denunciata la “”violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. n. 256 del 1989, artt. 156 e 187 (approvazione di regolamento di esecuzione del libro terzo del codice postale e delle telecomunicazioni – servizi di banco posta), D.P.R. n. 156 del 1973, art. 182 (testo unico delle disposizioni legislative in materia postale di bancoposta e telecomunicazioni) e del D.Lgs. n. 284 del 1999, art. 7, comma 3“.
In particolare, le Poste sostengono che non possa essere ignorato quanto stabilito dal DPR 187/1989, che sarebbe applicabile anche ai buoni postali fruttiferi. Il decreto stabilisce che:
il rimborso a saldo del credito a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà di rimborso a due o più persone una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto.
Per le Poste, infatti, la ratio della disposizione sarebbe evidente. Il legislatore, nelle ipotesi di decesso di uno dei cointestatari, impone la quietanza congiunta di ogni avente diritto, sia per tutelare il debitore (Poste) da eventuali pretese degli eredi del cointestatario deceduto, sai per evitare che – come conseguenza dell’estinzione del titolo su richiesta di uno solo degli aventi diritto – cessi la sua fruttuosità, anche in danno di coloro che non sono intervenuti alla quietanza.
Secondo motivo
Con il secondo motivo Poste denuncia la “violazione e falsa applicazione degli artt. 1100, 1102, 1111 c.c.”.
In particolare, Poste afferma che il quadro normativo della comunione ordinaria si applica “quando la proprietà di un bene, e dunque anche di un diritto di credito, spetta a più persone”. Un tenore letterale che smentirebbe dunque la soluzione adottata dal Tribunale. Ad avviso di Poste, dunque, nel caso di morte di un cointestatario entra in applicazione la norma dell’art. 1102 c.c.:
pertanto, qualora la cosa comune sia alterata o addirittura sottratta definitivamente alla possibilità di godimento collettivo, si rientra nell’ambito dell’appropriazione del bene comune, per legittimare il quale è necessario il consenso di tutti i partecipanti.
Verificata la sussistenza di una comunione, “si può addivenire al rimborso della propria quota solo attivando la procedura di scioglimento della comunione prevista dall’art. 1111 c.c.”.
Terzo motivo
Infine, con terzo e ultimo motivo di ricorso, Poste Italiane lamenta la “violazione del D.Lgs. n. 346 del 1999, art. 48, commi 3 e 4 (Testo unico in materia di imposta sulle successioni e donazioni)”.
In particolare, Poste rammenta come il provvedimento stabilisce che:
alla morte dell’intestatario di somme depositate presso un istituto di credito, debba procedersi al blocco di qualsiasi operazione di pagamento sino a quando non sia esibita la dichiarazione di successione o sia dichiarato per iscritto dall’interessato che tale obbligo non sussiste.
Nel caso in cui non ci si attenga a questa disposizione, la banca è soggetta a sanzioni amministrative, ricorda la ricorrente. Poiché, in effetti, si tratta di un vincolo di indisponibilità della prestazione, imposto in via automatica da una norma di tipo imperativo.
La sentenza della Cassazione
Nell’ordinanza interlocutoria, ricorda la Corte di Cassazione, si è già affermato come la questione relativa alla clausola pari facoltà di rimborso non fosse ancora stata affrontata dalla giurisprudenza di legittimità. In realtà, affermano gli Ermellini, non è così: ci si può infatti riferire alla sentenza n. 11137/2020, che aveva accolto senza riserve la tesi delle Poste.
In ogni caso, la pronuncia sopra citata non propone degli approfondimenti utili per orientare la decisione in questa fattispecie. Pertanto, essa non può essere scrutinata in modo specifico, né può essere ritenuta in grado di nuocere all’ordinanza interlocutoria che, dal canto suo, si limita ad affermare che:
in assenza di specifica disciplina per il rimborso si applica quindi l’art. 187, comma 1 del regolamento di esecuzione approvato con il D.P.R. n. 256 del 1989, anch’esso relativo ai libretti di risparmio postale, ma applicabile anche ai buoni postali fruttiferi per effetto del rinvio di cui all’art. 203, comma 1, del regolamento medesimo.
La richiesta di rimborso per ogni cointestatario
Quindi, i giudici della Suprema Corte evidenziano come sia necessario ribadire che la clausola contrattuale apposta sul buono postale in questione prevede la distinta facoltà di ogni cointestatario di ottenere il rimborso dell’intero dovuto, senza limitazioni e senza riserve di sorta.
In questo senso Poste Italiane non contesta la lettura del Tribunale, ma vi contrappone la presenza di norme imperative che hanno segno diverso. Dunque, si tratta di comprendere se la portata del testo sulla clausola sia o meno in grado di scontrarsi con l’applicazione di norme imperative.
La natura dei buoni postali
I giudici di legittimità ritengono infondato il secondo motivo, ovvero il rischiamo alla disciplina della comunione di diritti reali e alle norme ex artt. 1102 e 1111 c.c.
La Suprema Corte si limita in questo caso a ribadire quanto già affermato nell’ordinanza interlocutoria, ovvero che:
La conformazione dei buoni postali cointestati rinvia, in sè stessa, alla figura della contitolarità nei diritti di credito, che nulla ha a che vedere con la comunione di diritti reali. Nella specie, soprattutto, si discute unicamente di un profilo attinente alla legittimazione attiva alla prestazione, secondo una problematica per sua natura diversa da quella attinente alla (con)titolarità del relativo diritto (esemplare, al riguardo, è la norma dell’art. 1992 c.c.)
Libretti di risparmio e buoni postali
Proseguendo con i motivi di esclusione, si ritiene poi non essere applicabile l’art. 187 del DPR 256 del 1989, concernente i libretti di risparmio, ai buoni fruttiferi postali, per il tramite dell’art. 203 dello stesso decreto.
Rubricato Rimborso a saldo, l’art. 187 del decreto stabilisce infatti che:
Il rimborso a saldo del credito del libretto intestato a persona defunta oppure cointestato anche con la clausola della pari facoltà a due o più persone, una delle quali sia deceduta, viene eseguito con quietanza di tutti gli aventi diritto. 2 Le quote spettanti agli aventi diritto che non possono intervenire alla quietanza sono fatte normalmente depositare dall’Amministrazione sopra nuovi libretti…
Il successivo art. 203, rubricato Applicabilità al servizio dei buoni delle norme relative alle casse postali di risparmio, afferma invece che:
Le norme relative al servizio dei libretti di risparmio postali, di cui al titolo V del presente regolamento, sono estese al servizio dei buoni postali fruttiferi, in quanto applicabili e semprechè non sia diversamente disposto dalle norme del presente titolo VI.
Per i giudici di legittimità, la tesi dell’applicabilità dell’art. 187 ai buoni postali fruttiferi tramite quanto introdotto dall’art. 203, muove dall’assunto dell’omogeneità morfologica tra i due prodotti e dalla constatazione dell’assenza di una deposizione dedicata alla riscossione dei buoni nelle ipotesi di decesso di uno dei cointestatari del prodotto.
Il decesso di uno degli intestatari
Partendo da tale esposizione i giudici osservano come l’assunto secondo cui la disciplina dei buoni postali fruttiferi non regolerebbe l’ipotesi del decesso di uno degli intestatari non possa essere collocato come una “scontata premessa” del ragionamento, valutato che l’art. 208 del Decreto contiene una disciplina specifica che è relativa proprio alla riscossione dei buoni postali, rimborsabili a vista.
Gli Ermellini ricordano inoltre che non solamente i libretti di risparmio, ma anche i buoni fruttiferi postali, sono riconducibili alla specie dei documenti di legittimazione di cui all’art. 2002 c.c. e non hanno dunque natura di titoli di credito.
La clausola di pari facoltà di rimborso
Tuttavia, tra libretti e buoni esiste una notevole differenza, rappresentata dal funzionamento della clausola di pari facoltà di rimborso in caso di morte di uno dei cointestatari. La differenza consiste in ciò che in deroga al principio generale di libera cedibilità dei crediti, stabilita dall’art. 1260 c.c., dell’art. 204 co. 3 del Derceto, sancisce l’intrasferibilità del credito portato dai buoni postali:
I buoni non sono sequestrabili né pignorabili, tranne che per ordine del magistrato penale; non sono cedibili, salvo il trasferimento per successione a termine di legge, e non possono essere dati in pegno.
In altre parole, i buoni fruttiferi postali si contraddistinguono per un rafforzamento piuttosto marcato del diritto di credito dell’intestatario sulla somma portata dal documento a ottenere il rimborso a vista. Il che si traduce quindi nell’incanalamento della fase di pagamento della somma che è riportata sul titolo sul binario del pagamento a vista dell’intestatario.
La previsione concernente la riscossione in clausola di pari facoltà di rimborso dei libretti di deposito non è pertanto esportabile al campo dei buoni fruttiferi. Di contro, la lettura del nato normativo di Poste, secondo cui la clausola pari facoltà di rimborso dei buoni cointestati a due o più persone, farebbe sì che in caso del decesso di uno di essi sarebbe precluso il rimborso dell’intero agli altri, finirebbe per penalizzare proprio uno degli aspetti per cui i buoni si contraddistinguono.
La funzione di protezione dell’erede
In ulteriore aggiunta, i giudici evidenziano come non rileverebbero la funzione di protezione dell’erede o dei coeredi del cointestatario defunto ex art. 187.
Per sostenere tale valutazione, i giudici della Suprema Corte richiamano il Collegio di coordinamento ABF n. 22747/2019, che all’epoca aveva osservato che
la normativa esaminata non tutela gli interessi dei coeredi, i quali potranno venire eventualmente a conoscenza aliunde dell’esistenza dei buoni intestati anche a propri danti causa e agire nei confronti del coerede davanti al giudice ordinario.
Dunque, non si può che considerare la distinzione concettuale tra la titolarità del credito e la legittimazione alla riscossione nel buono fruttifero. Considerato evidentemente che in caso di cointestazione con clausola pari facoltà di rimborso, l’obbligazione solidale, alla morte di uno dei concreditori, “si divide fra gli eredi in proporzione delle quote” (art. 1295 c.c.), senza toccare la posizione del cointestatario superstite, la riscossione riservata all’intestatario superstite non interferirà con la spettanza del credito. Colui che ha riscosso rimarrà tenuto nei rapporti interni nei confronti dell’erede o degli eredi del cointestatario defunto.
Il principio di diritto
Il ricorso di Poste è dunque respinto in applicazione del principio di diritto
In materia di buoni postali fruttiferi cointestati e recanti la clausola “pari facoltà di rimborso”, in caso di morte di uno dei cointestatari, ciascun cointestatario superstite è legittimato ad ottenere il rimborso dell’intera somma portata dal documento.