Il reato di calunnia – indice
- La calunnia nel codice penale
- Calunnia formale e materiale
- I caratteri generali
- Le pene e le aggravanti
- La procedibilità
Il reato di calunnia, disciplinato dall’art. 368 c.p., si concretizza laddove un soggetto incolpi di un reato una persona di cui conosce l’innocenza, o simuli a carico di quest’ultima le tracce di un reato.
Cerchiamo di approfondirne i principali termini e caratteristiche.
La calunnia nel codice penale
Come sempre, iniziamo il nostro focus dalla lettura della norma. L’art. 368 c.p. afferma che:
Chiunque, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’Autorità giudiziaria o ad un’altra Autorità che a quella abbia obbligo di riferirne o alla Corte penale internazionale, incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato, è punito con la reclusione da due a sei anni.
La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.
Fin da queste poche righe, appaiono numerosi gli spunti offerti dal legislatore.
In questa sede introduttiva ci limitiamo tuttavia a sottolineare come l’interesse che il legislatore ha voluto proteggere con questo intervento normativo sia plurimo.
Da una parte si vuole naturalmente difendere il corretto funzionamento della giustizia. Si vuole dunque scoraggiare l’instaurazione di un procedimento nei confronti di un soggetto innocente. Dall’altra parte si vuole evidentemente tutelare l’onore e la libertà dell’innocente incolpato. Si configura in tal modo – sebbene non vi sia omogeneità di considerazione, ma è a tale tesi che si aderisce – un reato plurioffensivo.
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Calunnia formale e calunnia materiale
Riprendendo più approfonditamente un passaggio di rilievo della norma, evidenziamo come la calunnia si configuri sia se reato è effettivamente commesso da altri e se l’accusatore è consapevole di ciò, sia quando il reato è inventato:
(…) incolpa di un reato taluno che egli sa innocente, ovvero simula a carico di lui le tracce di un reato (…)
Didatticamente, si suole così distinguere una duplice “versione” di configurabilità del reato:
- calunnia formale, se il reato è stato effettivamente commesso, e l’accusatore – essendone consapevole – incolpa un innocente;
- calunnia materiale, se le tracce di reato sono state simulate. Le tracce non devono riguardare un reato realmente accaduto, e possono consistere sia in segni o indizi materiali, sia in segni sulla persona del denunciante o su altri. In ogni caso, tali segni dovranno inequivocabilmente essere diretti a indicare il soggetto innocente, ma incolpato, come responsabile del reato.
I caratteri generali
Chiarito che, a giudizio di chi scrive, il reato di calunnia è di tipo plurioffensivo, si può altresì condividere che si tratti di un reato di pericolo. Tale reato trova infatti configurazione anche nelle ipotesi di assenza di una condanna o dell’instaurazione di un processo penale nei confronti dell’incolpato. Rileva pertanto il fatto che sia sufficiente la possibilità che l’autorità giudiziaria si attivi per reprimere il reato che viene falsamente addebitato.
È per questo motivo che si configura il delitto in questione ogni volta che l’autorità giudiziaria debba procedere anche a una minima attività di indagine, e anche solo per accertare che il reato esista o meno.
Ricordiamo altresì che l’elemento soggettivo richiesto per la configurabilità del reato è il dolo generico. È dunque necessario che vi sia la coscienza da parte dell’accusatore di incolpare un innocente, e la sua volontà di farlo.
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Le pene e le aggravanti
Passiamo dunque al quadro sanzionatorio che ex art. 368 c.p. prevede la reclusione per una durata compresa tra un minimo di 2 anni e un massimo di 6 anni.
Vi sono tuttavia alcune ipotesi aggravate, in cui la pena è aumentata:
La pena è aumentata se s’incolpa taluno di un reato pel quale la legge stabilisce la pena della reclusione superiore nel massimo a dieci anni, o un’altra pena più grave.
La reclusione è da quattro a dodici anni, se dal fatto deriva una condanna alla reclusione superiore a cinque anni; è da sei a venti anni, se dal fatto deriva una condanna all’ergastolo.
In altri termini, si procede ad un aumento della pena se l’accusatore incolpa qualcuno di un reato per cui la legge stabilisce come pena una reclusione fino a 10 anni, o altra pena più grave. L’aumento di pena non è determinato dalla legge e, dunque, bisogna riferirsi ex art 64 c.p., con la conseguenza che la pena può essere incrementata fino a un terzo rispetto a quella che dovrebbe essere inflitta per il reato commesso, senza però la possibilità di superare i 30 anni di reclusione.
Se invece dal fatto deriva una reclusione di durata superiore a 5 anni, allora il reato è punito con una reclusione da 4 a 12 anni. Se infine dal fatto deriva una condanna all’ergastolo, il reato è punito con una reclusione da 6 a 20 anni.
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La procedibilità
Il reato di calunnia è procedibile d’ufficio. Anche abbracciando la tesi del carattere plurioffensivo del delitto, a prevalere è evidentemente l’obiettivo della tutela del corretto funzionamento del sistema giudiziario, onde evitare che le attività di investigazione e quelle della magistratura siano in qualche modo influenzate e oberate da false notizie di reato.
Concludiamo infine – torneremo sul tema nei prossimi giorni – con l’invito a non confondere la calunnia con la simulazione di reato.
In questo secondo caso, infatti, ad essere punito è il comportamento del soggetto che, con denuncia, querela, richiesta o istanza, anche se anonima o sotto falso nome, diretta all’autorità competente, ha falsamente affermato essere avvenuto un reato, o simula le tracce di un reato, in maniera tale che si possa iniziare un procedimento penale per accertarlo.
In tale scenario manca evidentemente l’azione di incolpare qualcuno, impedendo che si possa configurare la calunnia. Anche per questo motivo la pena è meno severa, essendo prevista la reclusione da uno a tre anni, contro la reclusione da due a sei anni prevista per la calunnia.
Rimane comunque l’opportunità che si possa configurare il reato simulativo sia nell’ipotesi di simulazione formale che reale. In quest’ultima ipotesi vengono simulate le tracce di reato, che non devono riguardare veramente accaduto, e che possono consistere in segni e indizi materiali sulla persona del denunciante, o su altri.