La cambiale – indice:
- Come funziona
- In bianco
- Tratta
- Pagherò
- Protestata
- Conseguenze protesto
- Cancellazione protesto
- Ipotecaria
- Agraria
La cambiale è un titolo di credito formale e astratto, che attribuisce al suo legittimo possessore il diritto a ottenere il pagamento della somma indicata, nella scadenza e nel luogo che sono previsti da essa.
Titolo all’ordine, trasferibile per girata, cerchiamo di capire come funziona e quali siano le sue principali caratteristiche.
Come funziona la cambiale: compilazione
La cambiale ha la forma prevista dall’art. 1 r.d. 1669/33 (la c.d. legge cambiaria), con la conseguenza che in assenza di tali formalità non si può nemmeno parlare di cambiale, ma solo di attestazione di credito.
La cambiale deve dunque contenere:
- la denominazione di cambiale inserita nel contesto del titolo ed espressa nella lingua in cui esso è redatto;
- l’ordine incondizionato di pagare una somma determinata ;
- il nome, il luogo e la data di nascita ovvero il codice fiscale di chi è designato a pagare (trattario) ;
- l’indicazione della scadenza ;
- l’indicazione del luogo di pagamento ;
- il nome di colui al quale o all’ordine del quale deve farsi il pagamento ;
- l’indicazione della data e del luogo dove la cambiale è emessa ;
- la sottoscrizione di colui che emette la cambiale (traente).
Cambiale in bianco
Chiarito quanto sopra, si tenga conto che la sussistenza di tutti i requisiti cambiari di cui abbiamo appena fatto cenno deve essere riscontrata nel momento in cui la cambiale viene prestata per il pagamento.
Ne deriva che nel caso in cui manchi uno o più elementi, si parlerà di cambiale incompleta. Tuttavia, se vi sono accordi sul successivo riempimento del titolo in seguito alla sua emissione, si parlerà più specificatamente di cambiale in bianco.
Cambiale tratta
Esistono diverse tipologie di cambiali, a seconda del rapporto che si desidera instaurare. Le tradizionali forme in cui viene suddiviso il settore è quello delle cambiali tratte, e i pagherò.
Rimandando al prossimo paragrafo l’analisi dei pagherò, cominciamo con il rammentare che, comunemente, quando ci si riferisce alla cambiale si suole intendere proprio la cambiale tratta, che contiene un ordine di pagamento con il quale il traente (chi firma la cambiale in emissione) impone al trattario di pagare al beneficiario una somma indicata nel titolo. Evidentemente, la figura del traente e del beneficiario possono coincidere. È il caso in cui – come intuibile – il traente della cambiale ordini al trattario di pagare se stesso.
Vengono insomma a crearsi due diversi tipi di rapporti: il rapporto di valuta, che è quello che si instaura tra il traente e il primo prenditore del titolo, e il rapporto di provvista, che è quello che si instaura tra il traente e il trattario. Colui che appone la propria firma per accettazione della tratta (trattario) diviene debitore principale.
Pagherò
Diversa sembianza assume il pagherò, o vaglia cambiario, che non contiene un ordine di pagamento, bensì la promessa che l’emittente effettua nel pagare al beneficiario la somma indicata nel titolo. Trattandosi di promessa unilaterale, ci si suole riferire alla disciplina delle promesse unilaterali ex artt. 1987 e ss. c.c., fermo restando che tutte le norme che sono previste per la cambiale tratta – qualora non siano esplicitamente oggetto di deroga – sono applicabili anche al pagherò.
Il protesto
Come abbiamo avuto modo di anticipare, la cambiale è un titolo esecutivo che assegna al legittimo possessore il diritto di ricevere il pagamento della somma indicata nel luogo e nei tempi previsti.
Al di là delle caratteristiche più specifiche, quel che appare certo è che il mancato pagamento da parte del soggetto obbligato può condurre a un protesto, ovvero a un patto pubblico che viene redatto da pubblico ufficiale, il quale accerta in forma solenne che la cambiale è stata presentata correttamente, ma il pagamento non è avvenuto. Ma con quali conseguenze?
Nel caso in cui, all’atto della sua presentazione, la cambiale non viene pagata, il mancato pagamento può essere contestato con atto formale, la levata del protesto, come previsto dall’art. 51 della legge cambiaria.
In particolare, la norma citata prevede che:
- il rifiuto dell’accettazione o del pagamento deve essere constatato con atto autentico (ovvero con levata del protesto per mancata accettazione o per mancato pagamento);
- il protesto per mancata accettazione deve essere levato nei termini fissati per la presentazione all’accettazione;
- il protesto per mancato pagamento di una cambiale, pagabile a giorno fisso o a certo tempo data o vista deve essere levato in uno dei due giorni feriali seguenti al giorno in cui la cambiale è pagabile.
Come evidente, lo scopo principale del protesto è assicurare al portatore del titolo la possibilità di poter esercitare l’azione di regresso nei confronti dei debitori e, complessivamente, agevolare da parte del creditore il recupero delle somme.
Conseguenze del protesto
Levato il protesto, l’atto viene registrato in modo sequenziale all’interno di un apposito elenco, successivamente trasmesso al presidente del Tribunale competente, ovvero quello in cui è stata redatta la levata del protesto, a scadenze predeterminate. Ad inizio di ogni mese viene altresì trasmesso al presidente della Camera di commercio competente, che pubblica i dati entro 10 giorni dalla ricezione dell’elenco: il bollettino protesti costituisce un archivio pubblico, al quale tutti possono accedere.
Le conseguenze di quanto sopra non sono interamente prevedibili, ma sono facilmente immaginabili. Chi subisce il protesto di un titolo di credito è spesso condotto fuori dal mondo del credito, non permettendo al soggetto protestato di poter ottenere credito da parte di un istituto bancario (tranne il ricorso a particolari e più onerose forme di finanziamento). Inoltre, potrebbe essere difficile instaurare perfino rapporti su basi attive, considerato che molti operatori non amano intrattenere relazioni con soggetti ritenuti poco affidabili a causa proprio della levata del protesto.
Altro soggetto che potrebbe avere delle conseguenze è colui che ha avallato il credito, ovvero colui che ha garantito per il debitore. Pur non costituendo figura di debitore principale, anche il garante è obbligato allo stesso modo nei confronti del creditore, con la conseguenza che diverrà responsabile del pagamento delle somme indicate nel titolo.
Infine, trattandosi di titolo esecutivo, la cambiale assegna al possessore legittimo il diritto di escutere i beni del debitore inadempiente mediante azione di pignoramento, che per natura del titolo non richiede sentenza del giudice per poter essere esperita.
Cancellazione protesto cambiale
Nell’ipotesi in cui la cambiale sia stata pagata entro 12 mesi dalla levata del protesto, il soggetto protestato potrà ben domandarne chiederne la cancellazione dal Registro Informatico. È possibile presentando apposita domanda all’Ufficio territorialmente competente della Camera di Commercio. Nel caso in cui la richiesta sia presentata correttamente, entro i 20 giorni successivi si procederà alla cancellazione del protesto.
Tuttavia, è bene ricordare che per poter cancellare correttamente il protesto è bene compilare la domanda alla Camera di Commercio avendo cura di accompagnare la presentazione con la marca da bollo richiesta, con la cambiale originale con quietanza di pagamento avvenuto, o con dichiarazione di avvenuto pagamento (liberatoria) rilasciata dal creditore, con l’atto di protesto, con un documento d’identità in corso di validità e con il codice fiscale del creditore, e ancora con la fotocopia del documento di identità in corso di validità del protestato e la ricevuta del pagamento dei diritti di segreteria di 8 euro per ogni singolo protesto di cui è richiesta la cancellazione.
E se invece il pagamento della cambiale è avvenuto oltre i 12 mesi dalla levata del protesto? In questo caso non si può più procedere direttamente con la cancellazione diretta del protesto, ma è necessario proporre una specifica domanda al Presidente del Tribunale territorialmente competente della riabilitazione, fornendogli i documenti comprovanti l’avvenuto saldo del debito. Nel caso in cui si riesca ad ottenere il decreto di riabilitazione, si potrà dunque procedere con l’apposita istanza presso la Camera di Commercio, accompagnando la domanda – naturalmente – alla copia del decreto.
In ogni caso, giova sapere che il protesto delle cambiali decade automaticamente dopo 5 anni dalla pubblicazione. Dunque, trascorsi 60 mesi dalla pubblicazione, anche se i titoli non sono stati pagati, il nominativo del protestato scomparirà dal Registro informatico dei protesti.
Cambiale ipotecaria
Una particolare tipologia di cambiale è costituita dalla c.d. cambiale ipotecaria, che consiste in un credito cartolare garantito da ipoteca. In tale ipotesi la garanzia non sarà relativa al credito sottostante il titolo, bensì nello stesso rapporto cartolare, che assumerà caratteristiche di astrattezza.
In altri termini, il creditore potrà far valere la propria pretesa pur rimanendo dispensato dal provare l’esistenza del rapporto sottostante. Pertanto, l’obbligazione cambiaria prescinde dal rapporto causale, tanto che il debitore non potrà eccepire la nullità o la mancanza della causa del rapporto per cui è nata l’obbligazione.
Di contro, il debitore si troverà soggetto sia all’azione cambiaria sia a quella causale, considerato che l’obbligazione cambiaria di norma non estinguerà l’obbligazione causale. Nell’ipotesi in cui abbia pagato la somma al creditore, ma costui abbia già trasferito le cambiali emesse, l’acquirente rimarrà obbligato a pagare le cambiali anche al terzo giratario, salvo poi esercitare il diritto di regresso verso il creditore stesso.
Cambiale agraria
Un’altra particolare tipologia di cambiali è rappresentata dalla cambiale agraria.
In estrema sintesi, si tratta di uno strumento che è oggi preferenziale per poter avere accesso a una specifica categoria di finanziamenti bancari, con sconto dell’effetto e, dunque, corresponsione al cliente di un anticipo di capitale, da destinare alla copertura di spese per la produzione agricola.
Pertanto, il cliente che desidera ottenere un finanziamento bancario attraverso cambiale agraria non dovrà far altro che sottoscrivere le cambiali. In caso di mancato pagamento la cambiale consentirà alla banca – essendo un titolo esecutivo – di agire nei confronti dell’obbligato o degli obbligati, mediante protesto.
Evidenziamo infine che per poter agevolare il ricorso a questo strumento, il legislatore fiscale abbia riconosciuto un’imposta di bollo pari a 0,1 per mille, contro il 12 per mille previsto per le cambiali ordinarie. Per quanto ovvio, il cliente dovrà poi corrispondere alla banca le spese legate al finanziamento, come quelle di istruttoria e di gestione della pratica.
Per quanto poi attiene la durata, è possibile ricorrere all’emissione di una cambiale unica con durata massima di 12 anni, generalmente rinnovabile per pari periodo, oppure per una cambiale firmata per ogni rata, in relazione a un piano di ammortamento che può giungere a un massimo di 60 mesi.