I costi sulle carte di credito – indice:
- Applicazione di supplementi di prezzo
- Divieto di costi aggiuntivi
- Trasporto aereo
- Servizi energetici
- Servizi di viaggio
- Conclusioni
L’Antitrust, ribadendo un principio che ha avuto modo di esprimere più volte in questa comune questione, qualche giorno fa ha confermato il divieto di applicare dei sovrapprezzi a carico dei consumatori che intendono pagare con carta di credito.
Una regola che, per l’istituto, non vale solamente per i grandi distributori, quanto anche per gli esercizi commerciali più piccoli, che non possono richiedere costi aggiuntivi nel caso in cui il proprio cliente decida di utilizzare tale strumento transazionale per poter regolare il proprio pagamento in un modo diverso dal denaro contante.
Applicazione di supplementi di prezzo
Nella sua nota, l’Antitrust rammenta di aver ricevuto segnalazioni riguardanti l’applicazione di un supplemento di prezzo per l’acquisto di vari beni e servizi (come i biglietti e gli abbonamenti del trasporto pubblico, i servizi di lavanderia, le bevande e gli alimenti) attraverso carta di credito / debito, presso esercizi commerciali anche di piccola dimensione, distribuiti su tutto il territorio nazionale.
In aggiunta a ciò, sono inoltre pervenute diverse segnalazioni riguardanti l’applicazione da parte di tabaccai di un sovrapprezzo in occasione dell’acquisto con carta di debito/credito di sigarette, marche da bollo, biglietti per trasporti pubblici.
Un comportamento che, chiarisce subito il comunicato dell’authority, è in violazione dell’art. 62 del Codice di Consumo, che stabilisce come i venditori di beni e servizi ai consumatori finali non possano imporre ai consumatori, in relazione all’uso di determinati strumenti di pagamento, delle spese per l’utilizzo di detti strumenti.
Divieto di costi aggiuntivi
Peraltro, rammenta ancora l’Antitrust nella sua nota, il divieto generalizzato per il beneficiario di un pagamento di imporre al pagatore delle spese aggiuntive, rispetto al costo del bene o del servizio, in relazione all’utilizzo specifico di alcune categorie di strumenti di pagamento, è stato ribadito nella direttiva (UE) 2015/2366 relativa ai servizi di pagamento nel mercato interno (la PSD2), recepita dal decreto legislativo 15 dicembre 2017, n. 218.
Sulla base di quanto sopra rammentato, emerge dunque come i venditori di beni e di servizi al dettaglio non possano applicare supplementi sul prezzo dei beni o servizi venduti nei confronti di coloro che per poter effettuare i propri pagamenti usano degli strumenti quali, in modo specifico, carte di credito o di debito, qualsiasi sia l’emittente della carta.
Nel suo comunicato, l’Autorità rammenta come sia già intervenuta in numerosi settori per sanzionare l’applicazione di supplementi per l’uso di certi mezzi di pagamento, in violazione (già rammentata) dell’art. 62 del Codice del Consumo, un importante perno nella difesa dei diritti dei consumatori.
Trasporto aereo
Tra i settori che con più ricorrenza hanno dovuto fare i conti con l’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato in relazione al divieto di applicazione di costi aggiuntivi per l’uso di carte di credito c’è sicuramente quello del trasporto aereo.
In tal settore, infatti, numerose sono state le compagnie aeree sanzionate per aver applicato un supplemento per il pagamento con carta di credito dei biglietti aerei acquistati online sui propri siti.
Servizi energetici
Altro settore interessato dai provvedimenti dell’Antitrust è quello della vendita al dettaglio di elettricità e gas naturale.
Nel comunicato, l’authority rammenta come alcuni primari operatori siano stati sanzionati per aver penalizzato il pagamento mediante mezzi diversi dalla domiciliazione bancaria o dall’addebito ricorrente su carta di credito (come ad esempio il bollettino postale) o per aver imposto il pagamento di supplementi per il pagamento con carta di credito sui propri siti Internet.
Servizi di viaggio
Tra gli altri esempi sottolineati dall’Antitrust vi è poi il settore della vendita online di servizi di viaggio. L’ente sottolinea come alcune primarie agenzie di viaggio online siano sanzionate per aver richiesto il pagamento di supplementi per l’acquisto online dei propri servizi mediante carte di credito.
Ancora, per la stessa motivazione, sono state sanzionate agenzie di viaggio specializzate nella vendita di biglietti per trasporti marittimi, specializzate nella vendita di biglietti aerei, e nei servizi di rinnovo degli abbonamenti ai trasporti pubblici e di agenzia automobilistica.
Conclusioni
Tornando dunque ancora una volta sullo stesso tema, l’Antitrust conferma che il divieto è da intendersi applicato a tutti gli esercenti commerciali, ivi inclusi i dettaglianti specializzati, anche di piccola dimensione (tabaccai, ferramenta, lavanderie, macellerie, frutterie ecc.).
Con tale conclusione, l’Autorità invita tutti gli esercenti commerciali, inclusi i venditori di piccole dimensioni di beni e servizi, che desiderano offrire ai consumatori la possibilità di utilizzare più mezzi di pagamento per l’acquisto dei beni e dei servizi venduti, a conformarsi alle prescrizioni del Codice del Consumo e del D.Lgs. 218/2017, eliminando ogni supplemento di prezzo applicato in relazione all’utilizzo da parte dei consumatori di carte di credito o di debito o di altri mezzi di pagamento.