La segnalazione alla centrale rischi per piccoli importi – indice:
La recente sentenza n. 29896/2018 della Corte di Cassazione ha affermato di ritenere inapplicabile alla CRIF le stesse disposizioni in tema di comunicazioni previste per la Centrale Rischi della Banca d’Italia, legittimando così l’istituto di credito a comunicare alla CR (privata), anche ritardi per il pagamento delle rate di restituzione del prestito di importo modesto, al di sotto della soglia delle comunicazioni alla CR dell’istituto banchiere centrale. Ad avviso della Suprema Corte non è dunque illecita una segnalazione per piccoli importi.
Segnalazione di posizione debitoria modesta
La vicenda processuale inizia con la citazione di un istituto bancario da parte di due titolari di conto corrente cointestato, perché a causa della mancata comunicazione da parte di quest’ultima alla CRIF dell’estinzione della propria posizione debitoria di 22 mila euro, si sono visti respingere da quattro ulteriori istituti di credito la richiesta di mutuo relativa all’acquisto di un immobile.
Le banche che sono intervenute a indagare in CRIF successivamente alla segnalazione originaria hanno infatti notato la presenza di una sofferenza presso l’istituto di credito citato, per 32 mila euro.
Per questa ragione, i correntisti cointestatari hanno domandato la condanna dell’istituto di credito segnalante, con restituzione del denaro versato in più rispetto alla reale posizione debitoria, il risarcimento dei danni morali e materiali, la cancellazione dei nominativi dalla CRIF e le spese di lite. L’istituto di credito citato si è però opposto, contestando quanto affermato dai clienti.
In primo grado, il Tribunale ha rilevato come i quattro istituti di credito cui era stata inoltrata la richiesta di mutuo non abbiano respinto la domanda citando espressamente l’indagine CRIF, ma solamente uno abbia domandato un chiarimento sulla segnalazione in Centrale Rischi. I correntisti fanno dunque ricorso in secondo grado, con i giudici in appello che rilevano però “l’inapplicabilità della disciplina in tema di comunicazioni alla Centrale Rischi della Banca d’Italia, all’attività espletata dalla Centrale Rischi Finanziaria, quale società privata”.
Segnalazioni in CRIF legittime anche per piccoli importi
Con la già rammentata sentenza n. 29896/2018, la Corte di Cassazione ha condiviso la motivazione dei giudici d’appello sull’inapplicabilità della disciplina in tema di comunicazioni della Centrale Rischi della Banca d’Italia all’attività svolta dalla Centrale Rischi Finanziaria, che è società privata.
Le finalità della centrale rischi
Per gli Ermellini non solamente è diversa la disciplina applicabile, quanto anche la finalità della Centrale Rischi della Banca d’Italia e delle strutture di vigilanza privata, come la CRIF in esame, la quale si limita a segnalare le insolvenze. A sua volta, il termine “insolvenza” – proseguono i giudici di Cassazione – non deve essere interpretato sulla base del glossario allegato alla circolare della Banca d’Italia. Questo in quanto alla Centrale Rischi della Banca d’Italia non interessa monitorare le insolvenze, quali situazioni meno gravi, caratterizzate da incapacità non transitoria di adempiere alle obbligazioni assunte.
Rilevano, invece, le sofferenze, quali esposizioni per cassa nei confronti dei rapporti in stato di insolvenza (anche non accertata giudizialmente) o in situazione sostanzialmente equiparabile, e ciò indipendentemente dalle previsioni di perdita formulate dall’intermediario o dall’esistenza di eventuali garanzie poste a presidio dei crediti. Pertanto non è possibile applicare alla Centrale Rischi privata il concetto di insolvenza rilevante per la Banca d’Italia e ciò per le differenti funzioni istituzionali svolte
prosegue ancora la sentenza.
In altri termini, l’istituto di credito che eroga il finanziamento, come quello citato dai due correntisti cointestatari, ha tutto il diritto di segnalare alla Centrale Rischi Finanziari, quale società per azioni privata, il ritardo nel pagamento delle rate mensili, anche se queste sono di importo modesto.