Centrale Rischi, ultime novità sul preavviso del termine – guida rapida
- La mancanza del preavviso del termine
- Le valutazioni del Collegio di Roma
- L’esame del Collegio di Coordinamento
- Il principio di diritto
Con una recente decisione il Collegio di Coordinamento dell’Arbitro Bancario Finanziario è tornato a pronunciarsi sul diffuso tema del rispetto del preavviso del termine in caso di segnalazione in Centrale Rischi. Vediamo quali sono le conclusioni cui è giunto il Collegio e se vi siano o meno novità rispetto al precedente orientamento.
Mancanza del preavviso del termine
Il ricorrente ha adito l’ABF per lamentare l’illegittimità delle segnalazioni effettuate dall’intermediario convenuto in Centrale dei rischi, e per cui si domanda la cancellazione, per mancanza del preavviso.
In sintesi, il ricorrente a giugno e luglio 2017 ha stipulato due contratti di finanziamento. I pagamenti delle rate previste dal piano di ammortamento hanno avuto sin dall’inizio un andamento irregolare, con accumulo di ritardi e, successivamente, con cessazione dei pagamenti da agosto 2018 per un contratto e da maggio 2019 per il secondo contratto.
L’intermediario riferisce che gli inadempimenti sono stati contestati a parte ricorrente in diverse occasioni e sostiene di aver cercato, più volte ma invano, di trovare una soluzione bonaria per il ripianamento del debito.
Dunque, considerato il perdurarsi dello stato di inadempimento, consolidatosi nel frattempo, l’intermediario ha trasmesso le due posizioni all’Ufficio Contenzioso, ha messo in mora la parte ricorrente e la ha dichiarata decaduta dal beneficio del termine inviando due raccomandate, una ciascuna per ognuno dei finanziamenti, a marzo ed agosto 2019.
Segnalazione a sofferenza
Con queste comunicazioni, riferisce ancora l’intermediario, la parte ricorrente sarebbe stata informata che, in assenza di regolarizzazione, la sua posizione sarebbe stata segnalata a “sofferenza”. Non ricevendo reazioni o proposte, l’intermediario ha proceduto alla segnalazione dalla contribuzione di luglio 2019 fino a quella di maggio 2020. Dopo questa data, in assenza di pagamenti e non avendo il ricorrente provveduto né a sanare lo scoperto né a prendere accordi di rientro del debito, le posizioni sono state cedute ad altro intermediario, con conseguente interruzione della segnalazione oggetto del contendere.
Pertanto, per l’intermediario il comportamento tenuto, basato sulla buona fede, correttezza e trasparenza, sarebbe stato conforme a tutte le normative di riferimento e, pertanto, la segnalazione in Centrale dei Rischi sarebbe del tutto legittima.
Da ultimo, peraltro, l’intermediario sottolinea come la comunicazione di preavviso sia stata correttamente inviata in conformità con le normative in materia e che per giurisprudenza arbitrale costante, l’eventuale mancato preavviso della segnalazione in C.R. non determina una declaratoria di illegittimità della segnalazione, con conseguente condanna alla cancellazione della stessa. Infine, per quanto concerne il presupposto sostanziale, l’intermediario ha depositato copia degli estratti conto relativi ai contratti di finanziamento oggetto di segnalazione, nei quali sarebbe documentato che gli ultimi pagamenti ricevuti risalgono ad agosto 2018 e maggio 2019, e sottolinea come lo stato complessivo di inadempienza non sia stato contestato da parte ricorrente.
I ritardi nei pagamenti
Dal canto suo, il ricorrente rimarca come gli estratti conto attestano come gli episodi di ritardo nei pagamenti non fossero eventi ricorrenti e siano sempre stati sanati entro il termine massimo di 20 giorni dalla scadenza della rata, al fine di evitare un accumulo del debito. Afferma inoltre come per uno dei due contratti i pagamenti siano stati cessati deliberatamente dopo il mese di agosto 2018 per contestare lo sviluppo incrementale del credito preteso dall’intermediario. Per quanto riguarda invece il secondo contratto, il ricorrente sostiene come la trasmissione della pratica all’Ufficio Contenzioso sia avvenuta dopo il mancato pagamento di sole due rate consecutive (giugno e luglio 2019).
Infine, il ricorrente sottolinea anche che le istruzioni della Banca d’Italia affermano che
l’appostazione a sofferenza implichi una valutazione da parte dell’intermediario della complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore.
In termini giurisprudenziali, evidenzia poi come la Cassazione abbia chiarito che
non è consentito agli intermediari creditizi segnalare il proprio debitore alla Centrale rischi, sol perché questi sia inadempiente
concludendo che è onere dell’intermediario allegare e dimostrare di aver effettuato una adeguata valutazione circa la sussistenza del requisito della sofferenza. Cosa che, a uso dire, non è avvenuta.
Le comunicazioni sui due finanziamenti
In conclusione, il ricorrente eccepisce come solo la comunicazione relativa al primo dei due finanziamenti presenti in calce l’informativa circa la segnalazione a sofferenza in Centrale Rischi, mentre l’altra nulla indica in tal senso. Si ribadisce così l’illegittimità della segnalazione a sofferenza, confermata anche dal fatto che la comunicazione è stata inviata nel mese di agosto 2019, mentre la segnalazione è stata attiva dalla contribuzione di luglio 2019 fino a maggio 2020, con l’effetto che, per l’appunto quanto a uno dei due prestiti la segnalazione è stata fatta oltre che in assenza di preavviso e addirittura prima di comunicare la decadenza dal beneficio del termine e messa in mora, impedendo, di fatto, al cliente, di evitare conseguenze pregiudizievoli attraverso il tempestivo pagamento del debito.
Le valutazioni del Collegio di Roma
Il procedimento è stato proposto al collegio di Roma che, con ordinanza di rimessione n. 1881 del 24/02/2023, ha sottoposto al Collegio di Coordinamento la questione concernente la valenza del preavviso di segnalazione in Centrale Rischi ex art. 125, comma 3, T.U.B.
In particolare, il Collegio rimettente si interroga sulla natura del preavviso ritenendo necessario verificare, anche per evitare l’insorgere di eventuali contrasti interpretativi tra i vari Collegi ABF,
se l’orientamento consolidato dei Collegi territoriali – secondo il quale, il preavviso di segnalazione in Centrale Rischi al consumatore costituisce un mero obbligo di trasparenza, il cui inadempimento non inficia la validità della segnalazione (ma può al più dare adito a conseguenze risarcitorie) – non debba essere rivisto.
Il Collegio territoriale afferma infatti come la giurisprudenza di merito ritenga come l’invio della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi ex art. 125, comma 3, T.U.B. rappresenti un presupposto di validità della segnalazione in Centrale Rischi, in quanto esso avrebbe la stessa finalità del preavviso nei SIC, ovvero, come afferma la stessa parte ricorrente nel caso di specie, di consentire l’adempimento della prestazione.
L’esame del Collegio di Coordinamento
Giunta sulle scrivanie del Collegio, l’Arbitro ricostruisce brevemente i fatti nei loro tratti più puntuali e significativi, cominciando con l’evidenziare che la segnalazione contestata è accesa a partire dalla contribuzione del mese di luglio 2019 ed è cessata da parte dell’intermediario convenuto dopo il maggio 2020, quando il credito è ceduto.
Dalle raccomandate prodotte emerge come le stesse abbiano ad oggetto “Decadenza del beneficio del termine e messa in mora” e siano inviate rispettivamente nel marzo e nell’agosto 2019 al fine di intimare l’immediato pagamento delle somme dovute ai sensi dei due finanziamenti. Non risulta agli atti prova della ricezione delle due missive.
Ora, l’inadempimento sembrerebbe essere pacifico anche se il ricorrente contesta la classificazione ‘a sofferenza’ e quindi l’illegittimità della segnalazione sotto questo ulteriore specifico profilo.
Ciò premesso, il Collegio sottolinea come l’esame testuale delle disposizioni normative in vigore epermetta di osservare che
- l’art. 125, comma 3, TUB e la Circolare n. 139/1991 non qualificano formalmente il preavviso come presupposto di legittimità della segnalazione;
- il Codice di condotta – che, invece, prevede un obbligo di preavviso costituente presupposto di legittimità della segnalazione – si applica ai sistemi di informazione creditizia privati (SIC), ma non alla C.R., come risulta expressis dal Preambolo.
Vi è inoltre da apprezzare, per il Collegio, il fatto che la già citata Circolare n. 139/1991, al cap. II, sez. 2, par. 1.5. disponga come
l’appostazione a sofferenza implica una valutazione da parte dell’intermediario circa la complessiva situazione finanziaria del cliente e non può originare automaticamente al verificarsi di singoli specifici eventi quali, ad esempio, uno o più ritardi nel pagamento del debito o la contestazione del credito da parte del debitore
identificando in tal modo il presupposto sostanziale della eventuale segnalazione.
Il passaggio a sofferenza secondo la Circolare 139/1991
Per quanto poi riguarda il passaggio ‘a sofferenza’ e correlata informativa, la stessa Circolare stabilisce che
Il cliente consumatore, ai sensi dell’articolo 125 del T.U.B., va informato quando, per la prima volta, viene classificato “negativamente” (ossia quando si evidenzia un inadempimento persistente o una sofferenza).
Emerge dunque in modo chiaro e univoco che l’informativa si trasmette prima della prima segnalazione “negativa” e dunque prima della effettuazione della segnalazione in C.R., ma dopo che l’intermediario delibera il passaggio a sofferenza. D’altronde, la classificazione a sofferenza va, quanto meno a fini di vigilanza, segnalata in C.R. entro tre giorni dalla relativa delibera, in coerenza con quanto registrato dall’intermediario nella propria contabilità.
Passando poi alla comunicazione al cliente, la Circolare 139/1991 afferma che
l’informativa, resa per iscritto, è finalizzata a comunicare al cliente la decisione dell’intermediario di classificare “negativamente” la posizione debitoria e non può essere utilizzata quale strumento di pressione psicologica per indurre il cliente al pagamento, né come azione ritorsiva. L’invio della comunicazione sulla classificazione negativa non può essere strumentale alla più agevole riscossione del credito da parte dell’intermediario, né può essere utilizzata per sollecitare il cliente ad adempiere ai suoi obblighi.
Tale prescrizione – almeno sotto un profilo testuale – sembrerebbe essere in contrapposizione a quella giurisprudenza di merito di segno contrario rispetto agli orientamenti ABF, considerato che evidenzia proprio la differente finalità del prescritto preavviso.
Gli altri elementi da considerare
Per l’ABF, ulteriori elementi da considerare ai fini del decidere sono natura e finalità della Centrale Rischi. Si richiamano quindi alla mente gli art. 51 e 53 del TUB, secondo cui “le banche inviano alla Banca d’Italia, con le modalità e nei termini da essa stabiliti, le segnalazioni periodiche” e “la Banca d’Italia emana disposizioni di carattere generale aventi a oggetto: […] b) il contenimento del rischio nelle sue diverse configurazioni […]”
Si richiama anche la Circolare n. 139/1991 che contiene disposizioni di carattere generale sul servizio di centralizzazione dei rischi creditizi gestito da Banca d’Italia e che ha dato attuazione alle citate disposizioni del TUB secondo cui “la Centrale dei rischi è un sistema informativo sui rapporti di credito e di garanzia che il sistema finanziario (…) intrattiene con la propria clientela e rappresenta uno strumento per il regolare funzionamento del mercato del credito” e che “la finalità perseguita è [tra l’altro] quella di contribuire a: – migliorare la qualità degli impieghi degli intermediari partecipanti, offrendo uno strumento di ausilio per il contenimento del rischio di credito nelle sue diverse configurazioni; – accrescere la stabilità del sistema finanziario; – favorire l’accesso al credito; – contenere il sovra-indebitamento”.
La partecipazione alla C.R.
Della stessa circolare si è anche occupato il Collegio di Coordinamento nella decisione n. 1317/2023, laddove ricorda che “la partecipazione al servizio centralizzato dei rischi è obbligatoria per: a) le banche iscritte nell’albo di cui all’art. 13 del T.U.B. (l’obbligo di partecipazione riguarda pertanto le banche italiane e le filiali di banche comunitarie ed extracomunitarie stabilite nel territorio della Repubblica); b) gli intermediari finanziari iscritti nell’albo unico di cui all’art. 106 del T.U.B.; c) le società di cartolarizzazione dei crediti e le società cessionarie per la garanzia di obbligazioni bancarie (c.d. società di covered bond) di cui alla legge 30 aprile 1999, n. 13013; d) gli Organismi di Investimento Collettivo del Risparmio (OICR) che investono in crediti; e) la Cassa depositi e prestiti”.
Ora, da questo quadro emerge la natura sfaccettata dell’obbligo di segnalazione che da un lato è quella di informare tempestivamente il sistema finanziario che il cliente è classificato a sofferenza. Ecco dunque che se la segnalazione si cancella, verrebbe meno tale valenza informativa e si creerebbe una discrepanza tra situazione reale in cui il debitore è insolvente e situazione rappresentata in CR in cui il debitore risulta in bonis. Dall’altro, la natura della segnalazione è quella di far sì, a fini di vigilanza che l’intermediario classifichi correttamente – per l’appunto a sofferenza – il cliente, tenendo conto della sua complessiva situazione finanziaria.
Tutto ciò premesso l’ABF sintetizza anche gli argomenti spesi dalla giurisprudenza di merito, così riassunti.
L’essenzialità del preavviso
Si riconduce dalla giurisprudenza in via di applicazione diretta – e non analogica – all’art. 4, comma 7, del Codice di deontologia e buona condotta per i sistemi informativi gestiti da soggetti privati in tema di crediti al consumo, affidabilità e puntualità nei pagamenti che sancisce pacificamente l’illegittimità della segnalazione nei SIC effettuata in assenza di preavviso.
È pur vero che il preambolo del Codice di deontologia e di buona condotta prevede anche che “il presente codice non riguarda sistemi informativi di cui sono titolari soggetti pubblici e, in particolare, il servizio di centralizzazione dei rischi gestito dalla Banca d’Italia”. In altri termini, il Codice di deontologia e di buona condotta si riferisce ai soli SIC.
Il requisito di validità
Il preavviso è requisito di validità della segnalazione a sofferenza in CR ex art. 125, comma 3, TUB, poiché avrebbe la medesima finalità del preavviso nei SIC, che è quella di consentire l’adempimento della prestazione.
Tuttavia, tale rilievo non tiene conto del fatto che presupposto per la segnalazione a sofferenza è uno stato paragonabile a quello dell’insolvenza in una valutazione complessiva della situazione finanziaria del cliente e quindi difficilmente sanabile solo per effetto del preavviso.
Il preavviso come requisito di validità della segnalazione contribuirebbe al perseguimento delle finalità pubblicistiche della Centrale dei rischi, poiché il preavviso consentirebbe al debitore di far presente in anticipo un eventuale errore di segnalazione. Però, tale rilievo non considera il termine stringente di cui alla richiamata Circolare n. 139/1991 che impone all’intermediario di effettuare la segnalazione entro 3 giorni dalla delibera del competente organo che ha classificato come tale il credito. Pertanto, se l’intermediario dovesse attendere l’effettiva ricezione del preavviso, si renderebbe inadempiente agli obblighi imposti dalla vigilanza.
La funzione pubblicistica della CR
Il richiamo alla funzione pubblicistica della Centrale dei rischi – di razionalizzazione degli impieghi e di aumento della stabilità del sistema finanziario – non potrebbe comportare una pretermissione della tutela del singolo debitore, ancorata ai doveri di correttezza e buona fede oggettiva ex art. 1175 e 1375 c.c. e al principio di solidarietà ex art. 2 Costituzione. Di qui, l’essenzialità del preavviso ai fini di legittimità della segnalazione.
Pur considerando i casi in cui l’interesse pubblico si piega di fronte alla tutela del singolo, il Collegio sostiene che è difficile ritenere che gli interessi superiori di stabilità del sistema bancario (al cui permanere vigila Banca d’Italia) possano cedere il passo in questa specifica materia all’interesse del singolo.
Secondo la giurisprudenza, peraltro, se il preavviso non incidesse sulla validità della segnalazione allora gli intermediari sarebbero indotti ad ometterne l’invio.
Alla luce di quanto sopra, il Collegio ha ritenuto che l’orientamento sin qui adottato sia aderente ai principi che regolano la materia, tenuto conto sia delle differenze che contraddistinguono i SIC sia degli effetti della configurazione degli oneri informativi come requisito di validità di una segnalazione in Centrale Rischi.
Sotto il primo profilo, conclude il Collegio ABF, “va notato che le segnalazioni in SIC possono essere effettuate per il mancato pagamento di una o più rate con l’effetto che il preavviso consente al cliente di regolarizzare la posizione e di evitare la segnalazione”. Da qui, la valenza del preavviso come presupposto di validità della segnalazione nei SIC.
Sotto il secondo profilo, invece, “la configurazione degli oneri informativi come requisito di validità – con conseguente cancellazione di una segnalazione in Centrale Rischi effettuata senza preavviso – potrebbe comportare un disallineamento tra la contabilità dell’intermediario e le informazioni effettivamente rese disponibili al sistema su uno specifico debitore”.
Il principio di diritto
Si formula così il seguente principio di diritto:
L’invio ex art. 125, comma 3, T.U.B. della informativa di imminente segnalazione in Centrale Rischi non costituisce un presupposto di legittimità della segnalazione ma l’adempimento di un obbligo di trasparenza, la cui violazione può dar luogo soltanto alla tutela risarcitoria in favore della parte lesa.