Il certificato carichi pendenti – indice:
Il certificato dei carichi pendenti è un documento ufficiale che permette di conoscere i procedimenti penali in corso a carico di un determinato soggetto, e gli eventuali relativi giudizi di impugnazione.
Si tratta dunque di un documento che indica o meno la presenza di carichi pendenti, distinguendosi in questo dal certificato del casellario giudiziale, che invece attesta la presenza di provvedimenti di condanna a carico del soggetto.
Cos’è e cosa contiene il certificato dei carichi pendenti
Il certificato dei carichi pendenti contiene alcune informazioni relative ai processi in corso – e relativi giudizi di impugnazione – dinanzi al tribunale, a cui accede la procura dove è stato richiesto il certificato.
Da quanto sopra ne deriva che se l’interessato desidera conoscere le pendenze in corso presso più uffici giudiziari, deve presentare la richiesta a tutte le procure della Repubblica che siano interessate.
Di contro, nel certificato dei carichi pendenti non risultano alcune altre iscrizioni, come ad esempio le sentenze di condanna per le quali è stato concesso il beneficio della non menzione, i provvedimenti emessi dal giudice di pace, le condanne per contravvenzioni che risultano essere punibili con l’ammenda, e così via.
Per quanto concerne la durata delle iscrizioni nel casellario, le stesse vengono eliminate per morte della persona alla quale si riferiscono o per compimento dell’80mo anno di età, o alla cessazione della qualità di imputato.
Chi può richiedere il certificato dei carichi pendenti
Il certificato dei carichi pendenti può essere richiesto dall’interessato, da persona da lui delegata, da pubbliche amministrazioni e gestori di pubblici servizi per l’espletamento delle loro specifiche funzioni, dall’autorità giudiziaria penale, dal difensore della persona offesa dal reato e dal testimone.
Come si richiede il certificato dei carichi pendenti
Il certificato può essere richiesto mediante l’apposito modulo disponibile nelle procure e sul sito internet del Ministero della Giustizia, unitamente a un valido documento di riconoscimento.
Non è necessario indicare il motivo della richiesta, salvo la precisazione dell’uso cui è destinato.
Il certificato dei carichi pendenti e i procedimenti di assunzione
Una disputa molto diffusa è legata al fatto che il datore di lavoro che sta valutando l’assunzione di un soggetto possa o meno richiedere alla persona valutata di esibire il certificato dei carichi pendenti, in aggiunta al certificato penale.
Ebbene, la recente sentenza n. 19012/2018 da parte della Corte di Cassazione ha precisato che è illegittima la pretesa del datore di lavoro di esibire tale documento se il CCNL prevede invece – ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore – solo la produzione del certificato penale.
Nella ricostruzione i giudici fanno riferimento innanzitutto al CCNL di riferimento, al cui art. 19 è presente la possibilità di presentazione del mero certificato penale. Di qui l’opinione degli Ermellini secondo cui sarebbe corretta la rilevanza attribuita al dato letterale dell’articolo, secondo cui tra i documenti da presentare ai fini dell’assunzione vi è il solo “certificato penale di data non anteriore a tre mesi”, senza alcun riferimento al certificato dei carichi pendenti. Peraltro, rammenta la Suprema Corte, errato sarebbe attribuire all’espressione “certificato penale”, un significato semantico suscettibile di plurime interpretazioni, che andrebbe ad estendere il recinto di documenti richiedibili.
La richiesta del certificato penale e lo statuto dei lavoratori
Chiarito ciò, i giudici ricordano anche come “la richiesta del certificato penale integra un limite rispetto alla previsione di cui all’art. 8 dello Statuto dei Lavoratori (è fatto divieto al datore di lavoro, ai fini dell’assunzione, come nel corso dello svolgimento del rapporto di lavoro, di effettuare indagini, anche a mezzo di terzi […] su fatti non rilevanti ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore’) che si giustifica con la rilevanza ai fini della valutazione dell’attitudine professionale del lavoratore della conoscenza di date informazioni relative all’esistenza di condanne penali passate in giudicato. Tale limite, in assenza di espressa previsione contrattuale, non può essere dilatato per via interpretativa fino a ricomprendere informazioni relative a procedimenti penali in corso (oggetto del certificato previsto dall’art. 27 del T.U. sopra citato), ciò specie in considerazione del principio costituzionale della presunzione d’innocenza”.