La cessione del credito – indice:
La disciplina della cessione del credito si trova agli articoli 1260 e seguenti del codice civile. Si tratta di un contratto bilaterale attraverso il quale il creditore cedente trasferisce ad un terzo cessionario il proprio credito nei confronti del debitore ceduto. L’articolo 1260 del codice civile infatti recita:
“Il creditore può trasferire a titolo oneroso o gratuito il suo credito, anche senza il consenso del debitore, purché il credito non abbia carattere strettamente personale o il traferimento non sia vietato dalla legge”.
Cos’è la cessione del credito
La cessione del credito è un contratto a struttura bilaterale. Per la cessione non è necessario il consenso del creditore a cui però dovrà essere notificata.
Come chiarito dall’articolo 1260 ha causa variabile: può infatti avere titolo gratuito quanto oneroso. La cessione può avvenire dietro corrispettivo o in assenza di corrispettivo e quindi a titolo gratuito. Il contratto di cessione non avrà però efficacia fintantoché non sia notificato al debitore o quest’ultimo non l’abbia accettata, così come stabilito all’articolo 1264 del codice civile.
Si tratta di un contratto ad effetti reali: il diritto trasferito è trasferito per effetto del consenso.
Cessione pro solvendo o pro soluto
In assenza di diversa pattuizione, l’articolo 1267 del codice civile stabilisce che:
“Il cedente non risponde della solvenza del debitore, salvo che ne abbia assunto la garanzia. In questo caso egli risponde nei limiti di quanto ha ricevuto”.
Ove difetti la garanzia in ordine alla solvenza del debitore si avrà cessione “pro soluto” (ipotesi tipica prevista dal codice), ma nulla vieta alle parti che il cedente assuma nei confronti del cessionario la garanzia in ordine alla solvenza del debitore ceduto. In questo caso si parlerà di cessione “pro solvendo”.
Nella cessione pro soluto a titolo oneroso, il cedente, secondo quanto disposto dall’articolo 1266 del codice civile, dovrà comunque garantire l’esistenza del credito al momento della cessione. Laddove invece la cessione sia a titolo gratuito, la garanzia sarà dovuta ove prestata oppure laddove l’evizione dipenda da dolo o da fatto personale del cedente, o ancora, laddove sia previsto un onere a carico del cedente.
Cessione di credito ipotecario
Laddove il credito ceduto sia garantito da ipoteca, secondo quanto disposto dall’articolo 2843 del codice civile, la cessione dovrà essere annotata a margine dell’iscrizione ipotecaria. In questo caso, benché la cessione abbia effetto con il solo consenso delle parti, la trasmissione della garanzia non avrà effetto fintantoché non si sia proceduto alla relativa annotazione.
Limiti alla cessione del credito
Può essere oggetto di una cessione non soltanto il credito avente ad oggetto una prestazione di danaro, ma anche laddove la prestazione sia di carattere diverso, purché fungibile. Vi sono tuttavia alcuni limiti previsti dalla legge.
Secondo quanto disposto dall’articolo 1260 del codice civile, non tutti crediti possono infatti essere oggetto di cessione. Non possono essere ceduti:
- I crediti di carattere personale, connotati dal cosiddetto “intuitu personae”, come ad esempio il credito di un datore di lavoro nei riguardi del proprio dipendente.
- Allo stesso modo sono incedibili i crediti la cui cessione è vietata dalla legge. Fra questi si annoverano quelli di carattere alimentare, dei minori, dell’interdetto e così via.
- I crediti per i quali le parti abbiano convenuto l’incedibilità. Questo patto non è però opponibile al cessionario che abbia avuto a sé trasferito il credito ignorando questo accordo fra cedente e debitore.
Per quanto invece attiene alla cessione dei crediti nei confronti delle Pubbliche Amministrazioni, la relativa disciplina è contenuta all’articolo 67 del Regio Decreto numero 2248 del 1865. In questo caso sarà necessaria l’adesione dell’Amministrazione ceduta.
Esempio di cessione del credito
Ecco un esempio di contratto di compravendita di credito. La compravendita rappresenta una cessione a titolo oneroso, dietro corrispettivo.
“Il Sig. … (cedente) vende al Sig. … (cessionario) che accetta ed acquista il credito vantato dal Sig. … (cedente) nei confronti del Sig. … (debitore ceduto).
Il prezzo della cessione è di euro … corrisposti dal Sig. … al Sig. …, che ne rilascia ampia e definitiva quietanza a mezzo di … .
Il Sig. … non assume garanzia, nei confronti del Sig. …, che accetta, in ordine alla solvenza del debitore, ma garantisce l’esistenza del credito”.