Il chargeback o contestazione di addebito – indice:
- Quando
- Come attivare il chargeback
- Cosa accade dopo
- Quando conviene
- La disciplina del codice del consumo
Il chargeback è una procedura con la quale vengono gestiti i movimenti relativi a contestazioni da parte dei titolari di strumenti di pagamento (principalmente, carte di credito). Utilizzato sui circuiti internazionali, tale meccanismo è generalmente attivato quando il titolare di una carta di credito chiede alla società emittente lo storno (cioè, il rimborso) di una transazione già avvenuta. Ma perchè si può domandare il chargeback? E che relazioni esistono tra il chargeback e la contestazione di una operazione di e-commerce?
Quando si può contestare un addebito relativo ad una transazione
Per poter arrivare a definire correttamente il tema in esame, procediamo con ordine e cerchiamo di comprendere quando si possa legittimamente contestare una transazione. Sebbene le casistiche siano ben ampie ed eterogenee, quelle più frequenti sono riconducibili alla possibilità che la transazione non venga riconosciuta come propria (ad esempio, il titolare non riconosce uno o più movimenti elencati nell’estratto conto dell’utilizzo della carta di credito, indicandoli come potenziali transazioni fraudolente o errate), o ancora che nell’ambito di una operazione di e-commerce non si riceva la merce acquistata, la merce acquistata sia difettosa, o non conforme.
Come attivare il chargeback
Una volta individuato e argomentato il motivo per cui si desidera contestare la transazione, prende il via la fase, più operativa, legata alla possibilità di attivare la procedura di chargeback. Come intuibile, il punto di partenza della disciplina è legato alla necessità di comunicare alla società emittente la contestazione, mediante l’invio di una raccomandata o di altra forma scritta (posta elettronica certificata), entro 13 mesi dalla data di emissione dell’estratto conto nel quale compaiono le transazioni contestabili. Alla richiesta di chargeback occorrerà altresì allegare una copia dell’estratto conto contestato, e una copia della carta di credito. Qualora il titolare della carta di credito ritenga che la transazione contestata possa essere frutto di una frode subita, sarà opportuno altresì recarsi presso le autorità competenti e, conseguentemente, allegare la denuncia alla domanda di chargeback.
Cosa accade dopo aver presentato la domanda di chargeback
Una volta che la società emittente riceve la domanda di chargeback da parte del titolare della carta di credito, prende il via una fase di istruttoria che potrà concludersi con quattro differenti esiti:
- La società emittente domanda al titolare ulteriori dati e chiarimenti al fine di poter ricostruire più correttamente l’accaduto.
- La stessa emittente sceglie di rimborsare direttamente al titolare della carta, senza iniziare la procedura di chargeback.
- Contatta il titolare della carta per comunicargli l’avvio della procedura di chargeback.
- Nega la procedura di rimborso.
Per quanto ovvio, ognuna delle scelte di cui sopra determinerà delle conseguenze in capo alle due parti (titolare della carta e società emittente) e in capo all’esercente, tramite le sua banca.
Per esempio, nell’ipotesi di cui al punto 2), relativa al fatto che la società emittente preferisca rimborsare il cliente senza attivare la procedura di chargeback, è possibile ipotizzare che una simile opzione sia relativa ai rimborsi di importi molto contenuti, che non giustificano la necessità di sopportare gli oneri tipici della procedura di chargeback.
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Ai nostri fini, però, è più interessante comprendere che cosa possa accadere al punto 3), quando – cioè – la società emittente decide di avviare la procedura tecnica di chargeback. In tal caso, infatti, la carta emittente trasmetterà alla banca dell’esercente l’istanza del titolare della carta; a sua volta, la banca dell’esercente esaminerà la richiesta e, analizzata la documentazione in sue mani (eventualmente integrata), potrà procedere di accettare la richiesta e addebitare l’importo sul conto dell’esercente, oppure reintrodurre la procedura di chargeback, negando e motivando il rimborso.
Conviene sempre avviare la domanda di chargeback?
Dalle righe di cui sopra dovreste esservi resi conto che, in realtà, la procedura di chargeback potrebbe essere ben più lunga e complessa di quanto sopra descritto. Nell’iter intervengono infatti tre diverse parti (titolare della carta, società emittente e banca dell’esercente), e ognuna delle parti potrebbe convergere verso diversi interessi.
Proprio per questo motivo, la procedura di chargeback non è sempre la via migliore per poter far valere i propri diritti. In prima istanza, infatti, potrebbe essere utile cercare di raggiungere una maggiore soddisfazione mediante un accordo privato tra le parti, ferma restando la necessità di intervenire con particolare celerità (anche se il chargeback può essere attivato entro 13 mesi dall’estratto conto della carta, nella quale sono presenti le operazioni da contestare, il nostro suggerimento è quello di disconoscere gli importi entro gli “ordinari” 60 giorni).
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Il chargeback nel Codice del Consumo
Si noti, altresì, che il chargeback è procedura ben prevista all’interno del Codice del Consumo, che all’art. 56 (rubricato “Pagamento mediante carta”) riconosce al comma 1 che “il consumatore può effettuare il pagamento mediante carta ove ciò sia previsto tra le modalità di pagamento, da comunicare al consumatore (…)” e quindi, al comma 2, che “l’istituto di emissione della carta di pagamento riaccredita al consumatore i pagamenti dei quali questi dimostri l’eccedenza rispetto al prezzo pattuito ovvero l’effettuazione mediante l’uso fraudolento della propria carta di pagamento da parte del professionista o di un terzo (…)”.
Maggiori informazioni
Se desiderate saperne di più sulla procedura di chargeback, sulle modalità per la sua corretta attivazione o per le alternative più utili per poter far valere i vostri diritti, vi consigliamo di contattare il nostro studio. Saremo lieti di fornirvi un tempestivo riscontro.