Le clausole di covendita – indice:
Nelle società di capitali le partecipazioni sociali sono di regola liberamente trasferibili. La legge o le parti sociali tuttavia possono prevedere alcuni limiti al loro trasferimento. Nel primo caso ci sono delle norme che individuano dei limiti di circolazione per le azioni che si trovano in determinate condizioni. Nel secondo caso le parti sociali possono stipulare delle convenzioni da inserire nei cosiddetti patti parasociali oppure nello statuto. Si tratta, in particolare, di clausole negoziali.
Tra quelle comprese nello statuto ci sono le clausole di covendita. Queste limitano la circolazione delle azioni nel senso che, quando un socio vende delle proprie azioni, attribuiscono il diritto o impongono l’obbligo ad altri soci di vendere contestualmente le proprie. Come si vedrà in seguito, si distinguono in tre tipi a seconda che si tratti di diritto o di obbligo alla vedita: tag along, drag along e bring along. Sono frequentemente inserite negli statuti della società per azioni e di più raro utilizzo nelle società a responsabilità limitata.
La trasferibilità della partecipazioni sociale e le clausole di covendita
C’è una premessa fondamentale da fare per affrontare l’argomento delle clausole di covendita, vista la loro funziona di limitare la circolazione delle partecipazioni. Si tratta del fatto che quest’ultime sono liberamente trasferibili.
Ad affermarlo è l’articolo 2469 c.c. Questo stabilisce, al primo comma, che “Le partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell’atto costitutivo”.
A tale libertà i soci possono opporre dei limiti negoziando un comportamento da tenere in caso di trasferimento delle partecipazioni.
Le clausole di covendita e lo statuto
Prima di illustrare cosa sono le clausole di covendita e le varie tipologie ammesse, è opportuno effettuare una breve introduzione sulla loro natura di clausole statutarie e che cosa da ciò derivi.
Anzitutto, le clausole statutarie hanno efficacia reale e dunque vincolano tutti i soci nonché coloro che lo saranno in futuro.
La fonte normativa che ammette l’inserimento di clausole limitative della circolazione delle azioni nello statuto delle società per azioni è l’articolo 2355-bis c.c. Questa recita che “Nel caso di azioni nominative ed in quello di mancata emissione dei titoli azionari, lo statuto può sottoporre a particolari condizioni il loro trasferimento...”. Al contempo la stessa norma, al quarto comma, impone che la limitazione alla circolazione risulti dal titolo. Le clausole che limitano la circolazione delle azioni nominative pertanto avranno efficacia reale solo se risultanti sia dal titolo che dallo statuto.
In conclusione di questa breve premessa, si discute dell’inserimento e dell’eliminazione di tali clausole. A seguito della riforma del 2003 che ha modificato l’articolo 2437 c.c., queste possono essere inserite o eliminate dallo statuto, durante la vita della società, con le maggioranze previste per le delibere dell’assemblea straordinaria. Possono inoltre essere inserite anche in fase di costituzione della società. Prima della riforma del 2003 tali clausole venivano inserite anche nei patti parasociali in ragione del fatto che per gli stessi non era prevista una durata, introdotta invece dalla riforma.
Cosa sono le clausole di covendita
Le clausole di covendita sono degli accordi convenuti tra i soci ed inseriti nello statuto per limitare la circolazione delle partecipazioni sociali. Vengono chiamate con le denominazioni tratte dal linguaggio anglosassone di tag along, drag along e bring along. Sono inserite per lo più in quegli assetti societari in cui la partecipazione di alcune parti del contratto sociale è tale da far venir meno l’interesse delle altre parti alla prosecuzione del contratto nel caso in cui queste dovessero uscire dalla società.
Sono state riconosciute come legittime nel nostro ordinamento sia dal Consiglio Notarile di Milano sia dal Comitato Triveneto dei notai.
Il primo, nella massima n.88, ha stabilito che “Si reputano legittime le clausole statutarie che prevedono in caso di vendita di partecipazioni in spa o in srl il diritto e/o l’obbligo dei soci diversi dall’alienante di vendere contestualmente a loro volta le partecipazioni possedute...”.
Anche il secondo ne riconosce la legittimità e la natura di clausole statutarie, affermando, nella massima H.I.19 che “Le clausole statutarie che impongono a determinati soci...l’obbligo di cedere ad un giusto prezzo le loro azioni nel caso in cui altri soci… decidano di alienare le loro sono legittime…”.
Volendo ragionare sul piano dei soggetti coinvolti nel fenomeno di tali clausole se ne possono individuare tre. Due soci alienanti, di solito uno di maggioranza e uno di minoranza, e un acquirente.
Lo scopo di tali clausole è duplice ed è funzionale in ogni caso alla vendita di partecipazioni sociali sul mercato. Da un lato lo scopo è quello di regolare l’ingresso di nuovi soci di maggioranza all’interno delle società di capitali a ristretta compagine sociale, dall’altro massimizzare le condizioni di vendita delle partecipazioni sociali.
Il contenuto delle clausole
Le clausole di covendita hanno come contenuto la procedura da tenersi nel caso in cui uno dei soci, nei cui confronti la clausola ha effetto, abbia intenzione di cedere la propria partecipazione.
La procedura può essere diversa a seconda che l’alienazione riguardi l’intera partecipazione o una parte di essa. Indicherà inoltre i termini e le condizioni dell’accordo raggiunto con il terzo acquirente, le modalità di trasferimento della partecipazione nonché i termini entro cui esercitare l’opzione di covendita.
La clausola di tag along
Con tag along, tradotto dall’inglese nel significato di accodarsi, si intende la possibilità per un socio di minoranza di approfittare delle condizioni di vendita della o delle partecipazioni del socio di maggioranza per vendere la/le proprie contestualmente e alle medesime condizioni. In questo senso, dunque, il socio di minoranza si accoda a quello di maggioranza e ne trae un vantaggio. Questo consiste nella vendita delle proprie partecipazioni insieme a quelle dell’altro socio probabilmente ad un prezzo più conveniente.
La clausola accordata convenzionalmente tra i soci dunque attribuisce al socio di minoranza tale diritto. Allo stesso tempo consente al socio di maggioranza di procedere con la vendita della propria partecipazione a condizione che l’acquirente garantisca l’acquisto delle altre quote di minoranza allo stesso valore della propria di maggioranza. Il socio di minoranza riceve dunque una sorta di tutela. Gli viene riconosciuto il diritto di beneficiare delle stesse condizioni di vendita della partecipazione del socio di maggioranza ma allo stesso tempo è libero se vendere o meno la propria partecipazione.
Di riflesso si creano obblighi in capo al venditore principale (socio di maggioranza) e all’acquirente. In capo al primo quello di negoziare la posizione di favore del socio di minoranza. In capo al secondo quello di acquistare allo stesso prezzo pattuito con il socio di maggioranza.
Drag along o trascinamento
La clausola di drag along viene chiamata anche di trascinamento. Viene chiamata così perché qualora un socio riceva un offerta di acquisto della propria partecipazione sociale (si tratterà dunque di quella di maggioranza) può trascinare nell’offerta di acquisto anche le partecipazioni di uno od altri soci di minoranza. La vendita di quest’ultime verrà trattata alle medesime condizioni di quella di maggioranza.
Con tale clausola si hanno i seguenti vantaggi per le parti sociali:
- il socio uscente dalla società ha una maggiore garanzia di riuscire a cedere la propria partecipazione. Se riesce ad offrire il complesso delle partecipazioni ad un prezzo unitario e vantaggioso infatti troverà più acquirenti;
- i soci di minoranza riescono a vendere la propria partecipazione ad un prezzo più alto di quello a cui la venderebbero singolarmente. Potrebbero anche accaparrarsi il cosiddetto premio di maggioranza.
Si ha tuttavia una posizione di soggezione dei soci di minoranza. Questi hanno l’obbligo di farsi trascinare nella vendita qualora il socio di maggioranza eserciti tale suo diritto attribuitogli dalla clausola. Il socio di minoranza infatti, se le condizioni di vendita sono idonee, non può opporsi alla scelta del socio di maggioranza. Quest’ultimo avrà deciso di conglobare la partecipazione del socio o dei soci di minoranza nel complesso di quelle da lui stesso messe in vendita. Il socio di minoranza inoltre ha diritto a che la sua quota partecipativa sia venduta ad un prezzo non inferiore al valore di recesso. Questo è stabilito ai sensi dell’articolo 2437-ter c.c., salvo lo statuto ne preveda una diversa modalità di determinazione.
A differenza delle clausole di tag along inseribili nello statuto con il consenso della maggioranza dei soci a parere della dottrina prevalente, quelle di drag along richiedono l’unanimità dei consensi. Questo a causa della posizione di soggezione che devono assumere i soci di minoranza in ordine a tale clausola.
La clausola di bring along
L’ultima tipologia delle clausole di covendita è quella di bring alog. Questa presenta parecchie similitudini con quella di drag along tale da venire spesso, per errore, confusa se non identificata con essa.
Sia nella clausola di drag along, infatti, sia in quella di bring along il socio di minoranza viene investito dall’obbligo di cedere le proprie quote partecipative. Viene dunque, anche in questo caso, a trovarsi in una situazione di soggezione rispetto al socio di maggioranza.
Le due clausole differiscono per l’origine di tale obbligo. Nella clausola di drag along questo infatti nasce dal diritto che il socio di maggioranza ha di trascinare il socio di minoranza nella vendita delle sue partecipazioni insieme alla propria. Cioè spetta al socio di maggioranza decidere della vendita della partecipazione del socio di minoranza e dunque dell’acquisto da parte del terzo dell’intero corpo partecipativo. In quella di bring along invece il diritto di trascinamento spetta invece al terzo acquirente. Significa cioè che l’acquisto delle partecipazioni del socio di minoranza dipende dal terzo acquirente e non dal socio di maggioranza come nella clausola di drag along. Si conferma pertanto in entrambe le ipotesi la posizione di soggezione del socio di minoranza.