Come scrivere il contratto – indice:
- Individuare il tipo
- Scegliere una bozza
- Come modificarla
- Elementi essenziali
- Elementi accidentali
- Certezza della data
- Uno schema
La redazione di un contratto è un’attività molto più complicata di quello che può apparire “navigando nel web”. Le fasi contrattuali e precontrattuali sono quelle in cui le parti possono al meglio scongiurare l’insorgere di controversie e dubbi interpretativi fra loro, eppure non è difficile imbattersi in discussioni di forum più o meno generalisti in cui gli utenti dibattono su quale “modello contrattuale” possa rispondere meglio alle loro esigenze, come si trattasse di scegliere che vestito indossare per uscire la sera. Nello scrivere un contratto spesso esigenze pratiche ed economiche richiedono di doversi “arrangiare da sé”, senza l’aiuto o la consulenza di un avvocato o di un notaio. Ecco dunque un decalogo per evitare quanto più possibile errori redazionali che possono determinare vizi più o meno gravi al redigendo contratto.
1) Individuare il tipo contrattuale adatto agli interessi delle parti
Prima di andare alla ricerca di bozze e fac simile è importante sapere quali sono le esigenze delle parti. C’è un tipo contrattuale previsto dal codice civile o dalle leggi complementari che risponde già alle esigenze delle parti? Il più delle volte le esigenze dei contraenti sono già disciplinate dalla legge, perché esiste un contratto tipico che contempera gli interessi sottostanti. In questo caso gran parte del “lavoro” è già stato svolto e i dubbi interpretativi sono spesso già stati chiariti: i contratti tipici previsti dalla legge sono davvero tanti ed è difficile dover ricorrere ad un contratto atipico (anche detto “innominato”).
Individuate le esigenze delle parti è forse più difficile scegliere il tipo contrattuale da adottare. Capita spesso di leggere, ad esempio, “Vorrei dare in comodato la mia auto a Tizio, ma vorrei farmi pagare”. Restando a questo esempio, il comodato e la locazione sono due contratti con disciplina molto diversa, ma il codice civile chiarisce come il comodato sia essenzialmente gratuito e viceversa la locazione sia un contratto essenzialmente oneroso. Dettagli come questi sono fondamentali ai fini della scelta del tipo da adottare.
2) Scegliere il fac simile o la bozza più adatta al contratto
Quando il tipo contrattuale è stato individuato si può dare un “titolo” al contratto. Solo allora sarà possibile mettersi alla ricerca di una bozza che disciplini gli interessi delle parti. Non è facile imbattersi in fac simile sovrabbontanti e pieni di clausole del tutto inutili o di difficile comprensione. Fra le varie “bozze” si dovrà dunque scegliere quella più comprensibile alle parti che dovranno sottoscrivere il contratto: è opportuno evitare di sottoscrivere un contratto predisposto delle cui clausole si ignora il significato. Tutto ciò che non è utile o volto a contemperare interessi particolari dovrebbe essere rimosso.
3) Come modificare la bozza contrattuale: utilizzare e “ricopiare” le formule usate dalla legge
Non è per nulla facile trovare un fac simile contrattuale in cui sia scritto proprio tutto. Il più delle volte non sono disciplinati tutti gli aspetti che si vorrebbero e manca qualcosa da scrivere nel contratto. Come apportare delle modifiche alle bozze? Il diritto è materia dall’insolita sottigliezza terminologica: la modifica di un termine che può apparire banale riesce a volte a stravolgere il significato di una frase dal punto di vista giuridico.
Ciò che ad esempio è quasi coincidente dal punto di vista semantico nella lingua italiana spesso non lo è in diritto: “nullità” ed “annullabilità” sono due cose completamente differenti, così come “rescissione del contratto” e “risoluzione del contratto“. Per evitare gravi errori redazionali di questo tipo si consiglia, ove possibile, di copiare pedissequamente le formule usate dal legislatore. Nell’ambito ad esempio di una cessione dei beni ai creditori (art. 1977 del codice civile) sarà corretto scrivere “Tizio (il debitore) incarica i signori Caio e Sempronio (i creditori) che accettano di liquidare le seguenti attività … e di ripartirne fra loro il ricavato per il soddisfacimento dei loro crediti”.
4) I requisiti del contratto: accordo causa, oggetto e forma se prescritta a pena di nullità
L’articolo 1325 del codice civile individua i requisiti del contratto, i cosiddetti elementi essenziali del contratto. In difetto di uno soltanto di tali elementi essenziali il contratto è nullo ai sensi dell’articolo 1418 del codice civile. Per scrivere un contratto valido sarà dunque necessario:
- Individuare i contraenti, ciascuno con nome, cognome, luogo e data di nascita, domicilio e codice fiscale. Tale individuazione è generalmente fatta all’inizio del contratto.
- Dare conto dell’accettazione della proposta e quindi della formazione dell’accordo fra le parti (nella compravendita si usa la formula “Tizio vende a Caio che accetta ed acquista il diritto di …”).
- Individuare la causa e cioè la “funzione economico sociale” (nella compravendita la causa sarà lo scambio di un diritto verso un prezzo e sarà individuata con il verbo “vende”).
- Individuare l’oggetto, e cioè, senza entrare nel dettaglio delle tante tesi della dottrina, l’oggetto dell’obbligazione principale del contratto (nella compravendita, ad esempio, il diritto compravenduto e nella locazione il bene oggetto di locazione).
- Adottare la forma prevista dalla legge a pena di nullità. Talvolta la legge fissa dei requisiti formali minimi per il contratto. Una donazione ad esempio non potrà essere validamente stipulata se non per atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni, così come le convenzioni matrimoniali. Un contratto avente ad oggetto un diritto reale immobiliare sarà invece valido ed efficace anche per scrittura privata, ma non potrà essere trascritto secondo quanto stabilito dell’articolo 2657 del codice civile. Una scrittura privata avente ad oggetto la vendita di un immobile, in sintesi, sarà pienamente efficace soltanto fra le parti contraenti ma non sarà opponibile a terzi.
5) Gli elementi accidentali del contratto: la condizione e il termine
Per una disciplina compiuta degli aspetti contrattuali si rivela spesso opportuno apporre delle condizioni o dei termini. Per il caso di contratti di durata l’apposizione di un termine appare poi più che consigliabile, sebbene in questo caso sia la legge a riconoscere la possibilità alle parti di recedere. Anche nei contratti ad esecuzione prolungata (come ad esempio l’appalto) una compiuta disciplina contrattuale deve prevedere un termine di adempimento e la disciplina per il caso di inadempimento di una parte (penali, clausola risolutiva espressa ecc.). La condizione si differenzia dal termine in considerazione del fatto che al termine è sotteso un evento certo, mentre l’avveramento o meno della condizione non è conosciuto alle parti.
6) La certezza della data: la PEC per contratti fra privati
Mentre in un atto pubblico ricevuto dal notaio, ai fini giuridici e processuali la data della stipulazione è sempre certa, ciò non accade nei contratti fra privati. Per dare certezza alla data di stipulazione del contratto, anche ai sensi dell’articolo 2704 del codice civile, anche i privati possono fare uso della PEC: la posta elettronica certificata. L’utilizzo della PEC a fini contrattuali rende certa la data di invio e di notifica anche di eventuali proposte od accettazioni di contratti da stipulare.
7) Uno schema da seguire per scrivere un contratto
Per scrivere un contratto sarà possibile far uso del seguente schema:
- Titolare il contratto tanto se tipico (locazione, comodato, appalto ecc.) quanto se atipico.
- Datare il contratto.
- Individuare i soggetti e le parti contrattuali, come specificato al punto 4).
- Specificare eventualmente con una “premessa” lo stato di fatto e gli interessi che hanno portato alla stipula del contratto.
- Dare atto dell’accordo, del consenso, dell’oggetto e della causa.
- Chiarire, ove siano previsti, tutti gli aspetti dei termini e delle condizioni.
- Sottoscrivere il contratto alla fine dello stesso ed a margine di ogni foglio, possibilmente senza lasciare troppi spazi bianchi.