Il compendio unico – indice:
A seguito della riforma del settore agricolo ad opera del decreto legislativo n. 99/2004 esistono oggi due diversi tipi di compendio unico. Uno generale, introdotto da tale succitata legge, ed uno specifico per le aziende agricole che si trovano nei territori delle comunità montane.
Il primo è previsto all’articolo 5-bis, primo comma, del D.lgs 228/2001 che definisce il compendio unico come: “l’estensione di terreno necessaria al raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale per l’erogazione del sostegno agli investimenti previsti dai Regolamenti (CE) nn. 1257 e 1260/1999, e successive modificazioni”.
Il secondo, preesistente al primo, è disciplinato dall’articolo 5-bis della legge n. 97/1994 che non ne fornisce una definizione limitandosi a parlare di “superficie minima indivisibile”.
Le regioni tuttavia, alle quali è stato affidato il potere di decidere in materia ed integrare la disciplina generale, hanno dato una propria definizione di compendio unico e di superficie minima indivisibile. Quest’ultima in particolare “rappresenta l’estensione di terreno necessaria e sufficiente a garantire l’esercizio di una conveniente coltivazione del fondo secondo le regole della buona tecnica agraria”. La definizione legislativa di compendio unico pertanto si applica solo laddove le regioni non abbiano previsto altrimenti.
Premessa
L’imprenditore agricolo viene definito dall’articolo 2135 del codice civile come “chi esercita una delle seguenti attività: coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali e attività connesse”. Si ricava pertanto da tale definizione che tra i possibili beni aziendali dell’impresa agricola c’è il fondo. Questo è costituito dal suolo e viene sfruttato dall’imprenditore a diversi scopi.
Al fine di comprendere l’essenza del compendio unico bisogna distinguere due tipi di fondi: il latifondo e il minifondo. Del primo ci si limita a dire che si tratta di un fondo molto ampio per la maggior parte incolto di proprietà di un unico soggetto. Il secondo invece deriva dal verificarsi di due fenomeni:
- la frammentazione del fondo di un imprenditore in più fondi piccoli. Questi sono tutti a lui attribuiti ma sono autonomi e separati da fondi appartenenti ad altri soggetti. Con tale fenomeno la proprietà si disperde e si creano dei fondi dall’inadeguata dimensione allo svolgimento delle attività agricole. Tale fenomeno si verifica principalmente a causa della disciplina che regola la circolazione dei terreni sia negli atti fra vivi che mortis causa;
- la polverizzazione del fondo cioè la riduzione di un fondo in porzioni talmente piccole da impedire all’imprenditore agricolo di mantenere la sua attività con la sola coltivazione di quel fondo. Anche questo fenomeno deriva per lo più dalle norme in materia di circolazione dei terreni al verificarsi di una successione mortis causa.
Cos’è il compendio unico
Per contrastare tali fenomeni evidentemente dannosi alla libera attività delle aziende agricole sul nostro territorio è intervenuto l’ordinamento con alcuni rimedi. Dapprima era stato introdotto il parametro della minima unità colturale previsto agli articoli 846 e seguenti del codice civile ora abrogati. Tale rimedio infatti è rimasto inattuato ed ha lasciato spazio ad un altro parametro di riferimento. Si tratta del compendio unico oggetto di tale approfondimento.
Le fonti normative cui fare riferimento per la disciplina del compendio unico sono:
- la legge n. 99/1994 per quanto attiene il compendio unico montano;
- il decreto legislativo 228/2001 per il compendio generale con le integrazioni effettuate dai decreti legislativi successivi nn. 99/2004 e 101/2005.
Come si accennava nell’introduzione il compendio unico è stato dapprima pensato per incentivare e agevolare le attività agricole nelle zone montane e successivamente esteso a tutto il territorio nazionale. La sua costituzione infatti prevede la possibilità di usufruire di agevolazioni fiscali e non solo. Già previste per le aziende operanti nelle zone montane, le agevolazioni sono state estese anche al compendio unico generale.
Il secondo comma dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001 infatti stabilisce che “Al trasferimento a qualsiasi titolo di terreni agricoli a coloro che si impegnino a costituire un compendio unico e a coltivarlo o a condurlo in qualità di coltivatore diretto o di imprenditore agricolo professionale per un periodo di almeno dieci anni dal trasferimento si applicano le disposizioni di cui all’articolo 5-bis, commi 1 e 2, della legge 31 gennaio 1994, n. 97. Gli onorari notarili per gli atti suddetti sono ridotti ad un sesto“.
Le regioni e la soglia di redditività
L’articolo 5-bis del decreto legislativo n. 228/2001 esordisce al primo comma con “Ove non diversamente disposto dalle leggi regionali…”.
Il ruolo delle regioni è stato di fondamentale importanza non solo nel determinare i parametri di riferimento per l’estensione territoriale e per i livelli di redditività ma soprattutto nella questione che si era sollevata con riguardo al rapporto tra la soglia minima di redditività prevista dal legislatore e e l’estensione del terreno in costituzione del compendio unico. Il dubbio era se l’estensione di terreno prevista dal legislatore fosse un limite minimo da raggiungere ai fini dei parametri di redditività o un limite massimo da non valicare. Nel primo caso si sarebbero potuti creare dei compendi di estensione eccessivamente ampia, nel secondo di estensione limitata.
Stante la necessità di un intervento delle regioni, la Regione Veneto in particolare si è accostata all’interpretazione secondo cui la soglia minima di redditività menzionata dal legislatore si riferisce ad un limite massimo da non superare.
Ciascuna regione tuttavia ha libertà di interpretare la questione a modo suo. In ogni caso, in mancanza di un intervento regionale, si ritiene che la questione vada risolta secondo la secondo ipotesi ovvero quale limite massimo da non valicare.
Come funziona: costituire il compendio unico
La costituzione del compendio unico si realizza con l’acquisto, a qualunque titolo, di terreni agricoli. Tale acquisto dev’essere accompagnato dall’impegno da parte del loro titolare acquirente alla coltivazione e conduzione come coltivatore diretto o imprenditore agricolo professionale per almeno dieci anni dal trasferimento. Le qualità anzidette, richieste dalla norma per la formazione del compendio unico, non sono necessariamente da intendersi già possedute al momento dell’atto di acquisto. Possono semplicemente costituire modalità di esercizio dell’attività sui terreni destinati a compendio ed essere acquisite dunque in futuro. I terreni che su dichiarazione del titolare entrano a fare parte del compendio unico saranno indivisibili per almeno 10 anni.
Prima del chiarimento normativo introdotto dal decreto legislativo n. 101/2005 si riteneva che la costituzione del compendio unico dovesse avvenire contestualmente all’atto di acquisto dei terreni con cui si era raggiunto il limite minimo di redditività richiesto dalla norma. Tale decreto ha aggiunto i commi 11-bis, 11-ter e 11-quater all’articolo 7 del decreto legislativo n. 99/2004 dando importanti chiarimenti sulla costituzione del compendio. Questi in particolare stabiliscono che:
“11-bis. La costituzione di compendio unico avviene con dichiarazione resa dalla parte acquirente o cessionaria nell’atto di acquisto o di trasferimento; in tale ipotesi sono dovuti esclusivamente gli onorari notarili per l’atto di acquisto o trasferimento ridotti ad un sesto ai sensi del presente articolo, senza alcuna maggiorazione.
11-ter. I terreni e le relative pertinenze possedute a titolo di proprietà, possono concorrere al raggiungimento del livello minimo di redditività di cui al comma 1.
11-quater. La costituzione di compendio unico può avvenire anche in riferimento a terreni agricoli e relative pertinenze già di proprietà della parte, mediante dichiarazione unilaterale del proprietario resa innanzi a notaio nelle forme dell’atto pubblico”.
La forma del compendio unico
La legge nulla dice in merito alla forma del compendio unico montano. Si prendono invece come riferimento i commi 4, 11-bis e 11-quater dell’articolo 7 del decreto legislativo 99/2004 per il compendio generale.
Il comma 4 infatti recita: “Il predetto vincolo di indivisibilità deve essere espressamente menzionato, a cura dei notai roganti, negli atti di costituzione del compendio e trascritto nei pubblici registri immobiliari dai direttori degli uffici competenti”. La norma sembrerebbe richiedere la forma dell’atto pubblico facendo menzione della figura del notaio nonostante non si esprima chiaramente. Esplicitamente prevista invece è la forma di pubblicità notizia della trascrizione.
Il comma 11-quater invece prevede espressamente la forma dell’atto pubblico per la costituzione del compendio con “terreni agricoli e pertinenze già di proprietà della parte”. Si ritiene pertanto che anche il compendio costituito con nuovi terreni agricoli e pertinenze acquisite debba essere costituito nella forma dell’atto pubblico.
Il Consiglio Nazionale del Notariato nello stesso studio sopra già menzionato qualifica l’istituto del compendio unico fra i negozi giuridici unilaterali non ricettizi in quanto non essendo destinati ad alcuno. L’istituto inoltre non è revocabile e neppure ne è derogabile la durata non essendo prevista alcuna norma in merito a differenza di altri istituti.
Fondamentale infine è che nell’atto costitutivo del compendio unico generale venga fatta menzione del vincolo di indivisibilità. Tale vincolo inoltre dev’essere iscritto nei registri immobiliari.
Le agevolazioni
I benefici di cui la norma consente di godere e che a breve si vanno ad esporre possono essere concessi, per quanto riguarda il compendio unico generale, non solo a chi ha già una delle anzidette qualifiche bensì anche a chi si propone di esercitarle in futuro con riguardo a quei terreni destinati al compendio ed effettuando apposita domanda alla regione competente. Per questi soggetti inoltre, ai fini dell’accesso all’agevolazione, diventa rilevante l’iscrizione all’INPS nella gestione agricoltura. Per il compendio unico nelle comunità montane invece le agevolazioni sono concesse solo a coloro che già ricoprono la qualifica di coltivatori diretto o di imprenditore agricolo professionale sia persona fisica che società indipendentemente dall’iscrizione alla gestione INPS agricoltura.
La disciplina delle agevolazioni è stata modificata a partire dal 1 gennaio 2014 per quanto riguarda l’ambito di applicazione. Anzitutto si va ad esporre quali sono le agevolazioni indicate dal primo comma dell’articolo 5-bis della legge 97/1994 previste inizialmente per le sole aziende operanti nelle comunità montane e poi estese anche alle aziende di tutto il territorio nazionale. Si tratta di:
- esenzione dall’imposta di bollo, ipotecaria, catastale e di registro e di ogni altro genere. Nessuna esenzione è prevista con riguardo a tributi diversi dalle imposte. Restano pertanto dovuti la tassa ipotecaria e i tributi speciali catastali;
- riduzione ad 1/6 dei compensi notarili;
- concessione di mutui decennali a tasso agevolato con copertura degli interessi pari al 50 per cento a carico del bilancio dello Stato. Questa agevolazione è prevista solo per il compendio montano al comma 3 dell’articolo 5-bis, decreto legislativo 97/1994.
Ambito di applicazione delle agevolazioni dal 2014
Prima del 2014 tali agevolazioni erano concesse agli atti di trasferimento sia tra vivi che mortis causa di terreni agricoli e fabbricati effettuati a qualunque titolo. Dal 1 gennaio 2014 tali agevolazioni non sono più applicabili agli atti a titolo oneroso ma solo alle donazioni per effetto dell’articolo 10 del decreto legislativo n. 23/2011.
Cosa può formare oggetto del compendio unico
L’articolo 5-bis, comma primo, del decreto legislativo 228/2001 contempla un’estensione di terreno che consenta “il raggiungimento del livello minimo di redditività determinato dai piani regionali di sviluppo rurale”.
Possono costituire oggetto del compendio tutti i terreni e le loro pertinenze compresi i fabbricati. A dare conferma di ciò è il terzo comma della suddetta norma che esordisce affermando che “I terreni e le relative pertinenze, compresi i fabbricati, costituenti il compendio unico, sono considerati unità indivisibili per dieci anni dal momento della costituzione e durante tale periodo non possono essere frazionati per effetto di trasferimenti a causa di morte o per atti tra vivi”.
Il comma 5, inoltre, include nel compendio unico anche “i terreni agricoli anche non confinanti fra loro purché funzionali all’esercizio dell’impresa agricola”.
Il Consiglio Nazionale del Notariato inoltre con lo studio n. 33-2006/T ha operato una serie di distinzioni sui terreni agricoli in base al sistema tributario. Vi sarebbero infatti terreni agricoli per i quali gli strumenti urbanistici prevedono la destinazione edificatoria, terreni agricoli suscettibili e non suscettibili di utilizzazione edificatoria. Ha ritenuto con certezza la possibilità di costituire i primi in compendio unico, con minor certezza i secondi e con forte dubbio la terza tipologia.
Il vincolo di indivisibilità e la “successione agraria”
Sul vincolo di indivisibilità che si costituisce con il compendio unico si basa il senso dell’istituto stesso. Tale vincolo infatti, che, come già sottolineato, dev’essere espressamente menzionato nell’atto costitutivo, vieta il frazionamento dei terreni, fabbricati e pertinenze destinati in compendio per almeno 10 anni. Il frazionamento potrebbe derivare da atti di trasferimento tra vivi o a causa di morte.
La legge pertanto ha posto un freno al dilagante fenomeno della disgregazione della proprietà fondiaria che andava a vantaggio delle famiglie proprietarie terriere in sede successoria prevedendo una sorta di “successione agraria”. Tale fenomeno indeboliva fortemente il processo di consolidamento delle imprese agricole e delle loro attività nel nostro territorio nuocendo all’economia dell’intero paese.
Per effetto di tale vincolo di indivisibilità tutti gli atti tra vivi, mortis causa o le disposizioni testamentarie che frazionano il compendio unico sono nulli. Afferma infatti il quarto comma dell’articolo 5-bis del decreto legislativo 228/2001 come modificato dalla riforma del 2004 che “Sono nulli gli atti tra vivi e le disposizioni testamentarie che hanno per effetto il frazionamento del compendio unico“.
Ed infine, per concludere, sempre con riguardo al momento della successione ereditaria, il sesto comma del suddetto articolo 5-bis stabilisce che “Qualora nel periodo di cui al comma 4, i beni disponibili nell’asse ereditario non consentano la soddisfazione di tutti gli eredi secondo quanto disposto dalla legge in materia di successioni o dal dante causa, si provvede all’assegnazione del compendio di cui al presente articolo all’erede che la richieda, con addebito dell’eccedenza. A favore degli eredi, per la parte non soddisfatta, sorge un credito di valuta garantito da ipoteca, iscritta a tassa fissa sui terreni caduti in successione, da pagarsi entro due anni dall’apertura della stessa con un tasso d’interesse inferiore di un punto a quello legale”.