La compensazione dell’assegno di mantenimento – indice:
- L’assegno di mantenimento
- L’istituto della compensazione
- I crediti alimentari
- Compensazione e assegno all’ex coniuge
- Credito per mutuo
- Compensazione e assegno ai figli
La compensazione dell’assegno di mantenimento prevede l’applicazione dell’istituto della compensazione legale ai crediti e debiti tra ex coniugi. In sede di separazione o divorzio il coniuge economicamente più debole e i figli godono del diritto al mantenimento. Tale diritto viene soddisfatto mediante l’obbligazione in capo al coniuge economicamente più forte di corrispondere loro un assegno periodico. L’ex coniuge percettore di tale contributo economico e i figli vantano perciò un diritto di credito nei confronti dell’obbligato. Ma qualora quest’ultimo fosse egli stesso creditore di una somma nei confronti dell’ex coniuge? La prassi ha imposto di domandarsi se sia possibile compensare i due crediti. Lo ha fatto la giurisprudenza e ne ha dato risposta distinguendo se si tratta di assegno di mantenimento per l’ex coniuge o per i figli.
Cos’è l’assegno di mantenimento
L’assegno di mantenimento è un diritto del coniuge economicamente più debole e dei figli in sede di separazione della coppia coniugata. La fonte di tale diritto è la legge, per la precisione il codice civile, che in diverse norme parla di un diritto al mantenimento ovvero di un dovere di mantenimento. Il diritto al mantenimento lo hanno i figli e il coniuge economicamente più debole ai sensi degli articoli rispettivamente 315-bis e 156 del codice civile. Il dovere di mantenimento lo hanno i genitori nei confronti dei figli ai sensi dell’articolo 147 del codice civile.
Il diritto all’assegno di mantenimento nasce dunque quando ha luogo la separazione personale dei coniugi, sia essa consensuale o giudiziale. La separazione dev’essere tuttavia pronunciata senza addebito. Il termine di decorrenza della percezione dell’assegno coincide, secondo quanto affermato dalla Cassazione con sentenza n. 2960/2017 dal momento in cui viene depositata la domanda di separazione.
L’assegno pertanto è un contributo economico cui è obbligato il coniuge economicamente più forte nei confronti dell’altro ovvero il coniuge non collocatario nei confronti dei figli. L’obbligazione di corrispondere l’assegno dura fino a che i presupposti per la sua percezione non vengono meno. La legge prevede i casi in cui tali presupposti vengono meno per il coniuge e per i figli.
Con l’assegno di mantenimento si origina un diritto di credito in capo all’ex coniuge e ai figli ovvero un debito che il coniuge obbligato ha nei confronti di quest’ultimi. La prassi ha presentato casi in cui il coniuge obbligato fosse al tempo stesso creditore di somme di denaro nei confronti dell’altro. La dottrina ma soprattutto la giurisprudenza si sono pronunciate in merito definendo degli orientamenti, che a breve verranno esposti, sulla compensazione dell’assegno di mantenimento.
L’istituto della compensazione legale
Prima di procedere con quanto elaborato in seno alla più accreditata giurisprudenza si fa un cenno all’istituto della compensazione legale. Facendo un ulteriore passo indietro il codice civile individua tre tipi di compensazione: legale, giudiziale e volontaria.
In generale la compensazione è introdotta nel codice civile dall’articolo 1241 secondo cui “Quando due persone sono obbligate l’una verso l’altra, i due debiti si estinguono per le quantità corrispondenti...”. Si tratta di un modo di estinzione delle obbligazioni.
Negli articoli seguenti il legislatore distingue poi i vari tipi di compensazione definendo i presupposti affinché si rientri nell’una o nell’altra fattispecie.
Per quanto riguarda la compensazione legale, l’articolo 1243, primo comma, del codice civile stabilisce che si ha compensazione legale quando:
- ci sono due debiti che hanno per oggetto la stessa somma di denaro o di cose fungibili dello stesso genere;
- i due debiti devono essere egualmente liquidi ed esigibili.
Quando manca quest’ultimo presupposto si ha invece l’istituto della compensazione giudiziale in cui, ai sensi del secondo comma dell’articolo 1243 del codice civile, “Se il debito opposto in compensazione non è liquido ma è di facile e pronta liquidazione, il giudice può dichiarare la compensazione per la parte del debito che riconosce esistente…”.
Nel rapporto obbligatorio tra coniugi ovvero tra genitori e figli l’istituto della compensazione può operare quando ci sono i presupposti di legge previsti dall’articolo 1243 del codice civile. Si tenga presente tuttavia che l’articolo 447, secondo comma, del codice civile esclude che l’obbligato agli alimenti possa opporre all’altra parte la compensazione “neppure quando si tratta di prestazioni arretrate”. Bisogna pertanto eseguire un ulteriore precisazione sulla natura dei crediti derivanti dall’assegno di mantenimento.
La natura del credito per l’assegno di mantenimento
Per fornire una disciplina completa sulla compensazione dell’assegno di mantenimento bisogna andare ad approfondire la natura del credito dell’assegno.
In particolare bisogna domandarsi se l’assegno di mantenimento ha natura di credito alimentare in quanto i crediti alimentari godono di particolari privilegi rispetto agli altri.
Facendo un ulteriore passo indietro si va a definire il credito alimentare. Gli alimenti sono delle prestazioni economiche e materiali che devono essere sostenute nei confronti di soggetti che versano in stato di bisogno. Ad essere più precisi l’obbligazione alimentare può nascere anche da un accordo fra le parti e non necessariamente da un obbligo di legge. Il codice civile dedica a tali prestazioni un intero titolo del codice civile in cui ne detta la disciplina. Ci sono dei soggetti che sono obbligati a prestare gli alimenti e fra questi si individuano il coniuge e i genitori. Corrispondentemente ci sono dei soggetti che possono avere un diritto agli alimenti. In questo caso si origina in capo ad essi un credito alimentare.
La domanda che bisogna porsi ora è la seguente: l’assegno di mantenimento nei confronti dell’ex coniuge e nei confronti dei figli ha natura di credito alimentare? La risposta la si trova in svariate pronunce della Cassazione.
La domanda tuttavia nasce dal fatto che, come si diceva sopra, i crediti alimentari hanno particolari privilegi tra cui quello di essere esclusi dal costituire oggetto di compensazione legale. Lo stabilisce l’articolo 447, secondo comma, del codice civile.
La compensazione dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge
Si può affermare con certezza che è possibile la compensazione dell’assegno di mantenimento dell’ex coniuge nella situazione in cui il coniuge obbligato si trovi contemporaneamente debitore e creditore dell’altro.
Costituisce infatti ancora orientamento dominante quello affermatosi nel lontano 1996 con la sentenza n. 6519 della Corte di Cassazione. Secondo tale orientamento infatti l’assegno di mantenimento non ha natura di credito alimentare. Tale credito infatti, coma già detto, non è compensabile.
Già allora i giudici ritenevano che “Il credito dell’assegno di mantenimento attribuito dal giudice al coniuge separato senza addebito di responsabilità, ai sensi dell’art. 156 cod. civ., avendo la sua fonte legale nel diritto all’assistenza materiale inerente al vincolo coniugale e non nella incapacità della persona che versa in stato di bisogno e non è in grado di provvedere al proprio mantenimento, non rientra tra i crediti alimentari per i quali, ai sensi del combinato disposto degli artt. 1246 comma primo n. 5 e 447 cod. civ., non opera la compensazione legale”.
Compensazione assegno di mantenimento e mutuo
E con la più recente sentenza 9686/2020 si conferma lo stesso orientamento. Si legge nel testo della sentenza infatti che “d’altra parte la Consulta aveva già riconosciuto che l’assegno di mantenimento al coniuge separato non è qualificabile quale credito alimentare, posta la sua maggior latitudine, in cui è ricompresa la funzione e causa di alimenti riferibile al coniuge in parola che si trovi incolpevolmente “in stato di bisogno e nell’impossibilità di svolgere attività lavorativa”.
Nella sentenza sopracitata il credito opposto dall’obbligato agli alimenti era un credito relativo ad un mutuo fondiario stipulato da entrambi gli ex coniugi. Chi proponeva azione esecutiva di espropriazione immobiliare era la moglie nei confronti dell’ex marito il quale non aveva corrisposto l’assegno di mantenimento. L’uomo si difendeva opponendo la compensazione del credito derivante dall’adempimento del suddetto mutuo. La donna contestava l’eccezione proposta dal marito di fronte alla Cassazione basando le proprie ragioni sul fatto che l’assegno di mantenimento fosse destinato non solo alla stessa bensì anche ai figli. La validità dell’eccezione sollevata dall’ex marito tuttavia è stata confermata dalla Suprema Corte sulla base del fatto che il credito, di pronta liquidazione, non aveva natura strettamente alimentare e pertanto era utilizzabile in compensazione.
Compensazione dell’assegno di mantenimento e violazione degli obblighi di assistenza familiare
Preme tuttavia segnalare un’altra recente sentenza della Cassazione penale con cui emerge l’impossibilità di opporre in compensazione un proprio credito per l’estinzione dell’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento nei confronti dell’altro coniuge. Si tratta della sentenza n. 9553/2020 nella quale si legge che “In ogni caso, occorre distinguere, nella materia in esame, il profilo civilistico – relativo all’obbligo di versare le somme stabilite per il mantenimento dei familiari da quello penalistico – relativo al dovere di non fare mancare loro i mezzi di sussistenza. Sotto questo secondo profilo, il soggetto obbligato a fornire i mezzi di sussistenza non può opporre, a titolo di compensazione, al fine di escludere la ipotizzabilità del reato di cui all’art. 570 c.p., un suo credito verso l’avente diritto perché è preminente il suo dovere di sopperire, comunque, allo stato di bisogno dei figli minorenni e del coniuge soddisfacendone le esigenze primarie”.
In questo caso l’ex marito era stato condannato al reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’articolo 570 del codice penale. L’uomo infatti mancava di corrispondere l’assegno di mantenimento all’ex coniuge e ai figli. Ricorrendo in Cassazione contro la sentenza di appello che confermava la condanna di primo grado pur riducendone la pena, l’uomo eccepisce l’opposizione di un proprio credito vantato nei confronti dell’ex moglie quale giustificativo della mancata corresponsione dell’assegno di mantenimento. In altre parole l’uomo avrebbe compensato il suo debito con un credito vantato nei confronti della moglie al fine di escludere il reato di cui all’articolo 570 del codice penale. La Suprema Corte tuttavia ha rigettato il ricorso.
La compensazione dell’assegno di mantenimento dei figli
Anche sulla compensazione dell’assegno di mantenimento dei figli vi sono svariate pronunce giurisprudenziali. Tutte sono d’accordo nel ritenere che l’assegno di mantenimento dei figli ha natura strettamente alimentare e pertanto non può essere oggetto di compensazione.
Fra le pronunce più recenti si segnalano l’ordinanza della Cassazione n. 11689/2018, l’ordinanza 13609/2016 e infine la sentenza n. 15098/2005.
Nella più recente si legge che: “Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a beneficio dei figli, in regime di separazione, comporta la non operatività della compensazione del suo importo con altri crediti“.
Con riguardo in particolare all’assegno di mantenimento nei confronti del figlio maggiorenne la Cassazione nel 2016 affermava che: “Il carattere sostanzialmente alimentare dell’assegno di mantenimento a favore del figlio maggiorenne, in regime di separazione, comporta che la normale retroattività della statuizione giudiziale di riduzione al momento della domanda vada contemperata con i principi di irripetibilità, impignorabilità e non compensabilità di dette prestazioni, sicché la parte che abbia già ricevuto, per ogni singolo periodo, le prestazioni previste dalla sentenza di separazione non può essere costretta a restituirle, né può vedersi opporre in compensazione, per qualsivoglia ragione di credito, quanto ricevuto a tale titolo, mentre ove il soggetto obbligato non abbia ancora corrisposto le somme dovute, per tutti i periodi pregressi, tali prestazioni non sono più dovute in base al provvedimento di modificazione delle condizioni di separazione”.
La natura di credito alimentare dell’assegno di mantenimento dei figli
La natura di credito alimentare dell’assegno di mantenimento del figlio è stata da ultimo confermata con la già citata recente sentenza n. 9686/2020.
Si legge nel testo della sentenza che “il credito relativo al mantenimento dei figli, anche se maggiorenni ma non ancora economicamente indipendenti, è un credito propriamente alimentare, che presuppone uno stato di bisogno strutturale proprio perché riferito a soggetti carenti di autonomia economica e come tali titolari di un diritto al sostentamento conformato dall’ordinamento, con riguardo alla complessiva formazione della persona, e la ragione creditoria è pertanto indisponibile ed impignorabile se non per crediti parimenti alimentari e di conseguenza non compensabile“.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio