La comunione legale dei beni – indice:
Cos’è
Il regime patrimoniale della comunione legale dei beni è disciplinato dagli articolo 177 e seguenti del codice civile. Si tratta del regime patrimoniale legale, cioè quello che si instaura legalmente fra i coniugi ove non venga stipulata una convenzione in senso contrario all’atto del matrimonio o successivamente (così è stabilito all’articolo 159 del codice civile). All’atto di matrimonio i coniugi avranno anche la possibilità di optare per il regime della separazione dei beni.
I diritti ed i beni che entrano a far parte della comunione legale dei beni e della comunione “de residuo”
Lo stesso articolo 177 del codice civile stabilisce quali siano i beni che fanno parte della comunione legale “immediata” dei beni:
- Gli acquisti successivi al matrimonio fatta eccezione per quelli aventi ad oggetto i beni personali.
- Le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.
- Gli utili e gli incrementi delle aziende di titolarità di un coniuge costituite prima del matrimonio.
Fanno invece parte della cosiddetta comunione “de residuo” e cioè solo se sussistenti al momento dello scioglimento della comunione, ai sensi dello stesso articolo 177 e del successivo articolo 178 del codice civile:
- I frutti dei beni propri di ciascun coniuge.
- I proventi delle attività separate di ciascuno dei due coniugi.
- I beni destinati all’esercizio dell’impresa di uno solo dei due coniugi (gestita da un solo coniuge) e costituita dopo il matrimonio.
Per quanto invece attiene ai diritti reali limitati, la disciplina è oggetto di studi da parte della dottrina notarile e della giurisprudenza.
I beni personali esclusi dalla comunione legale dei beni
L’articolo 179 del codice civile stabilisce quali siano i beni che invece sono esclusi dal regime della comunione legale dei beni, rimanendo appunto beni personali del singolo coniuge, questi sono:
- I beni e diritti di cui il coniuge era titolare prima del matrimonio.
- I beni acquistati successivamente al matrimonio dal singolo coniuge ma soltanto per effetto di una donazione o di un testamento, salvo il donante o il testatore non dispongano nel senso di attribuire tali diritti alla comunione legale dei beni. Sono esclusi dalla comunione dei beni e sono dunque beni personali anche quelli provenienti da donazione indiretta (Così Cassazione 15778 del 12 dicembre del 2000).
- I beni di uso strettamente personale. Se beni immobili o beni mobili registrati l’esclusione deve risultare dall’atto di acquisto.
- I beni destinati all’esercizio della professione (N.B. Della professione e non già attività di impresa, per tali ultimi troverà applicazione l’articolo 178 del codice civile sulla comunione “de residuo”. Saranno dunque in comunione ove sussistenti al momento dello scioglimento della comunione legale dei beni). Se beni mobili registrati o immobili l’esclusione deve risultare dall’atto di acquisto.
- I beni ottenuti a titolo di risarcimento del danno o la pensione per la perdita anche parziale di capacità lavorativa.
- Il beni ottenuti con il prezzo del trasferimento di beni personali o con lo scambio degli stessi. Questo accade solo ove nell’atto di acquisto venga dichiarato da parte del coniuge acquirente. Il coniuge non acquirente deve partecipare all’atto dichiarando di essere consapevole della provenienza personale del bene scambiato.
Gestione dei beni oggetto di comunione legale: amministrazione ordinaria e straordinaria
Il regime della comunione legale dei beni è differente da quello della comunione ordinaria (quella che si instaura fra soggetti o persone giuridiche che non siano coniugati fra di loro). Mentre infatti alla comunione ordinaria si applicano le norme degli articoli 1100 e seguenti del codice civile, alla comunione legale dei beni si applicano gli articoli 180 e seguenti del codice civile.
La natura della comunione legale: “a mani riunite”
La comunione legale dei beni è anche definita dalla dottrina come una comunione a “mani riunite” di stampo germanico, o comunione senza quote. Il coniuge, in poche parole, non ha la possibilità di disporre liberamente della propria quota. L’articolo 180 del codice civile infatti stabilisce come il singolo coniuge possa compiere disgiuntamente tutti gli atti di ordinaria amministrazione, mentre, per quanto attiene agli atti di straordinaria amministrazione gli stessi debbano essere posti in essere congiuntamente da entrambi i coniugi assieme.
Nel caso del rifiuto del consenso da parte di un coniuge l’altro potrà rivolgersi al giudice e richiedere che sia lo stesso ad autorizzarlo ove l’atto sia necessario all’interesse della famiglia.
L’annullamento degli atti compiuti senza il consenso del coniuge
L’articolo 184 del codice civile chiarisce invece la sorte di tutti quegli atti di straordinaria amministrazione aventi ad oggetto beni mobili registrati o immobili e diritti sugli stessi in comunione legale compiuti senza il necessario consenso dell’altro coniuge. Il coniuge che non abbia dato l’assenso all’atto potrà domandare l’annullamento entro un anno dalla data di trascrizione dello stesso. Ove invece il mancato assenso attenga a diritti su beni mobili, l’altro coniuge sarà tenuto a ricostituire la comunione nello stato in cui era prima dell’atto di disposizione oppure a versare l’equivalente in danaro (ultimo comma dell’articolo 184 del codice civile).
Convenzioni matrimoniali e modifiche alla comunione legale dei beni
L’articolo 210 del codice civile stabilisce quali sono i limiti alle convenzioni matrimoniali che modifichino il regime di comunione legale dei beni. Attraverso le convenzioni matrimoniali i coniugi avranno la possibilità di optare per il regime di separazione dei beni, di costituire un fondo patrimoniale o di modificare il regime di comunione legale dei beni creandone uno su misura per le loro esigenze. Le convenzioni matrimoniali per essere valide dovranno avere la forma di atto pubblico ricevuto dal notaio in presenza di due testimoni. I principi a cui dovranno essere ispirate le modifiche al regime di comunione legale dei beni dovranno essere quelli di uguaglianza e parità di diritti fra coniugi anche nell’amministrazione dei beni facenti parte della comunione.
Avv. Bellato – diritto di famiglia e matrimoniale, separazione e divorzio