Quando l’alcoltest non funziona – indice:
Con Sentenza n° 35303 del 2013, la Cassazione ha annullato una precedente pronuncia della Corte d’appello di Firenze annullando il rilevamento effettuato con l’etilometro a seguito del malnfunzionamento dell’alcoltest. Dopo due prove, pur risultando un tasso di 0,8 grammi di alcol per litro, lo scontrino emesso riportava la segnalazione “volume non sufficiente”. La Corte di Cassazione, IV Sezione ha inoltre stabilito il principio in base al quale l'”etilometro” non costituisce prova legale e, in difetto dell’attendibilità dello stesso, le rilevazioni in base alle quali si desume l’ebbrezza del conducente, devono essere congruamente motivate.
Il caso ha per protagonista un giovane toscano che, a seguito di un controllo da parte dei funzionari della Polizia, aveva ritenuto non funzionante e difettosa la macchina per il controllo del tasso alcolemico. Per la Suprema Corte, nel caso concreto la dicitura sullo scontrino non poteva essere sufficiente a provare il reale stato di ebbrezza dell’uomo. Anche se funzionante infatti, la macchina non avrebbe potuto riportare alcun dato relativo all’alcol, in considerazione del fatto che sullo “scontrino” era riportato il volume d’aria emesso come insufficiente.
Etilometro: malfunzionamento e volume d’aria insufficiente
Nel caso di specie infatti, veniva riportato un tasso alcolemico superiore a 0,8 ma lo scontrino riportava la dicitura relativa all’insufficienza del volume dell’aria: ad avviso della IV Sezione della Corte di Cassazione, questa contraddittorietà del test alcolemico svolto dagli agenti era sufficiente a palesare l’inaffidabilità dello strumento utilizzato e quindi a richiedere ulteriori elementi di prova attestanti il superamento dei limiti di tasso alcolemico per il conducente e quindi il reato di Guida in Stato di ebbrezza commesso dallo stesso.
Tale nuova fonte giurisprudenziale ribalta un orientamento abbastanza consolidato in base al quale al conducente – indagato su cui sia eseguito un test dell’etilometro risultato positivo, sarebbe spettato l’onere della prova relativo alla propria non ebbrezza. In forza di tale nuovo principio invece, rilevata la contraddittorietà dello stampato dell’etilometro e quindi la poca affidabilità dello stesso, sarà onere delle forze di Polizia provare l’effettivo stato di ebbrezza del conducente, che non potrà essere desunto da elementi generici quali sono soliti essere riportati nei verbali di Polizia, ma da vari elementi gravi precisi e concordanti, in base ai principi giurisprudenziali vigenti in tema di diritto penale. Le forze di Polizia dovranno dunque effettivamente provare attraverso elementi specifici il reale stato di ebbrezza del conducente, ove lo strumento utilizzato sia viziato o ritenibile non pienamente affidabile, come nel caso in cui si è espressa la Suprema Corte.
Le conclusioni della Corte sulla validità dell’etilometro nel caso concreto
Per la Quarta Sezione penale della Cassazione quindi, sebbene per due volte l’apparecchio per il controllo del tasso alcolemico abbia restituto una risposta positiva e superiore ai limiti di legge, l’incompatibilitù dei dati riportati non poteva che determinare l’annullamento della condanna ed il proscioglimento dell’imputato, dichiarato innocente alcuna sanzione penale coneguente.
La guida in stato di ebbrezza è una fattispecie che può avere rilevanza penale e per la quale in forza di alcune novità legislative sono previste sanzioni convertibili in lavori socualmente utili. Per approfondire un accadimento personale è possibile richiedere una consulenza di diritto amministrativo oppure una consulenza di diritto penale.