Il consenso informato – indice:
- Esecuzione intervento chirurgico
- Mancanza del consenso informato
- Contenuto del consenso informato”
- Contestazione mancato consenso
Nel caso in cui manca il consenso informato il personale sanitario deve risarcire il paziente dalle conseguenze pregiudizievoli derivate dall’effettuazione di un intervento. Ciò deve avvenire anche se l’intervento è eseguito correttamente, e tale correttezza è stata accertata in sede di giudizio.
Ad affermarlo è la Corte di Cassazione con sentenza n. 6449/2019 dello scorso 6 marzo, che afferma un principio particolarmente importante in tema di responsabilità medica.
Esecuzione dell’intervento chirurgico
La vicenda trae origine quando il paziente conviene in giudizio dinanzi al Tribunale di Napoli la struttura e il medico domandando che entrambi fossero condannati in solido al risarcimento dei danni per non corretta esecuzione di un intervento chirurgico da lui subito, lamentando peraltro di non essere stato adeguatamente informato delle possibili conseguenze negative dello stesso intervento.
In giudizio si costituiscono la struttura e l’erede del defunto medico, proponendo eccezioni preliminari e domandando il rigetto della domanda nel merito. Il Tribunale dichiara l’incompetenza per territorio in relazione alla domanda contro il professionista, ed espletata una CTU il Tribunale accoglie la domanda nei confronti della struttura, condannata al pagamento di un risarcimento di 561 mila euro.
Mancanza del consenso informato
La pronuncia è impugnata dalla struttura, ma la Corte d’appello di Napoli rigetta l’appello principale, condannando la struttura al pagamento delle somme conseguenti alla rivalutazione degli interessi e alle nuove spese di giudizio.
In particolare, la Corte territoriale sottolinea come la lamentata mancanza di un consenso informato da parte del paziente non era stata contestata dalla parte convenuta in primo grado, così che il punto non era da ritenere soggetto ad onere della prova.
Solamente in sede di appello poi la struttura sanitaria aveva dedotto che il paziente era invece stato a suo tempo adeguatamente informato dei rischi dell’intervento. Tale deduzione era però ritenuta dalla Corte di merito come insufficiente, perché si fondava su una deposizione (rilasciata dalla madre del paziente) “generica” e che dunque non permetteva di comprendere quali informazioni la struttura sanitaria avesse effettivamente reso al paziente.
Ragione per cui, pur essendo derivate dall’intervento conseguenze dannose – nonostante l’accertata correttezza del suo svolgimento – la mancanza di prova del consenso era da ritenere elemento sufficiente per poter confermare la sentenza di condanna emessa dal Tribunale di Napoli.
Contenuto del consenso informato
Con nuovo ricorso si giunge così in Corte di Cassazione, ove il ricorrente lamenta la violazione di legge in ordine al contenuto del consenso informato.
In particolar modo, con una prima parte della censura la struttura ricorrente sostiene che la sentenza avrebbe erroneamente applicato le regole sul consenso informato, andando ad applicare in maniera retroattiva le norme di cui all’art. 1, comma 2, lettera c), della legge 30 luglio 1998, n. 281, e dell’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997, poi ratificata con la legge 28 marzo 2001, n. 145, in relazione a una fattispecie che si era verificata in epoca precedente.
Ribadiamo brevemente che la l. 30 luglio 1998, n. 281 reca la “Disciplina dei diritti dei consumatori e degli utenti”, e come al comma di cui si è accennato sostenga che:
Ai consumatori ed agli utenti sono riconosciuti come fondamentali i diritti:
a) alla tutela della salute;
b) alla sicurezza e alla qualita’ dei prodotti e dei servizi;
c) ad una adeguata informazione e ad una corretta pubblicita’;
d) all’educazione al consumo;
e) alla correttezza, trasparenza ed equita’ nei rapporti contrattuali concernenti beni e servizi;
f) alla promozione e allo sviluppo dell’associazionismo libero, volontario e democratico tra i consumatori e gli utenti;
g) all’erogazione di servizi pubblici secondo standard di qualita’ e di efficienza.
La Convenzione di Oviedo
Ricordiamo poi che all’art. 5 della Convenzione di Oviedo del 4 aprile 1997 è introdotta la regola generale secondo cui:
Un intervento nel campo della salute non può essere effettuato se non dopo che la persona interessata abbia dato consenso libero e informato.
Questa persona riceve innanzitutto una informazione adeguata sullo scopo e sulla natura dell’intervento e sulle sue conseguenze e i suoi rischi. La persona interessata può, in qualsiasi momento, liberamente ritirare il proprio consenso.
Con la seconda parte della censure si contesta invece il fatto che vi sarebbe agli atti la prova dell’esistenza di un valido consenso informato.
Per la Suprema Corte, la censura è priva di fondamento.
Contestazione del mancato consenso informato
La Corte dichiara infatti come la doglianza non contesti in alcun modo l’affermazione della sentenza in questione, secondo cui la mancanza del consenso informato doveva essere fornita per pacifica in assenza di contestazioni nel giudizio di primo grado, e nulla dice il ricorso sul fatto che il profilo dell’esistenza del consenso fu sollevato per la prima volta in appello.
Ciò ricordato, la pronuncia della Suprema Corte sottolinea come la censura di pretesa applicazione retroattiva delle norme sopra indicate sia destituita di fondamento, considerato che come correttamente aveva peraltro rilevato la Corte d’appello, la necessità di un consenso informato era desumibili dai principi generali dell’ordinamento, senza che vi fosse necessaria una qualche previsione specifica.
Per quanto infine concerne la seconda parte della censura, la Corte sottolinea come si tratti di una doglianza inammissibile, considerato che la Corte d’appello ha valutato la deposizione testimoniale e l’ha già ritenuta insufficiente a supportare la tesi dell’appellante, per cui tornare sulla questione è un modo evidente di sollecitare in sede di Cassazione un esame del merito che non potrebbe essere consentito.
La Corte rigetta dunque il ricorso e condanna la struttura ricorrente al pagamento delle spese.