Consorzi, ATI e GEIE – indice
Nella loro vita le imprese possono ben scegliere di operare insieme ad altre imprese in un regime di collaborazione non concorrenziale.
Tra le più note forme previste dal legislatore in tal senso ci sono consorzi, ATI e GEIE. Ma di che cosa si tratta? Quali sono le loro caratteristiche? E quali le differenze in tale ambito?
Consorzio di imprese
Cominciamo con il fornire uno sguardo puntuale al consorzio di imprese, un gruppo di imprese con organizzazione comune, che ha come finalità il soddisfacimento di determinate esigenze di coordinamento della produzione o dello scambio di beni e di servizi.
Diverse possono essere le fonti di un consorzio. Oltre all’ipotesi più comune, legata ai consorzi volontari, e cioè alla libera volontà dei singoli imprenditori di formare un consorzio con contratto, possiamo infatti distinguere anche i consorzi coattivi, creati in forza di legge, e i consorzi obbligatori, creati in forza di un atto di pubblica autorità.
Tralasciando le residuali forme consortili, concentriamoci oggi soprattutto sul consorzio volontario.
Come abbiamo già anticipato nelle righe che precedono, il consorzio volontario si fonda sul contratto consortile, ovvero su un contratto con il quale più imprenditori istituiscono un’organizzazione comune per poter disciplinare alcune fasi delle rispettive imprese.
La legge prescrive, per tale forma contrattuale, alcuni caratteri di base. Proviamo a riassumere i più importanti:
- forma scritta, a pena di nullità, con contratto di natura associativa plurilaterale;
- durata limitata e non superiore ai 10 anni;
- organizzazione comune tra le imprese.
Per quanto poi concerne l’autonomia delle imprese consorziate, vi sono diverse previsioni di legge. In particolare:
- la singola impresa può recedere dal contratto consortile o può essere esclusa dagli altri consorziati;
- è possibile che entrino in consorzio nuove imprese, nel rispetto delle condizioni che sono stabilite dal contratto. In assenza di condizioni, è necessario il consenso, all’unanimità di tutti i consorziati;
- il trasferimento dell’azienda consorziata comporta il subingresso automatico dell’acquirente nel contratto.
Consorzi con attività interna ed esterna
In questo ambito specifico, è di particolare importanza soffermarsi sulla differenza sussistente tra i consorzi con attività meramente interna e i consorzi con attività esterna.
In sintesi, nei consorzi con attività interna l’organizzazione comune ha come obiettivo quello di disciplinare solamente i rapporti fra i consorziati. Colui che opera per il consorzio diviene dunque responsabile verso i membri dello stesso, con applicazione della disciplina sul mandato.
Di contro, nei concorsi con attività esterna l’organizzazione consortile esplica i suoi effetti anche nei confronti dei terzi, con la nascita di una vera e propria società consortile, ovvero una vera e propria persona giuridica.
Solo ed esclusivamente in questo secondo caso il contratto dovrà prevedere l’istituzione di un ufficio che sia destinato a svolgere le attività nei confronti dei terzi. Inoltre, è previsto che un estratto del contratto di consorzio sia depositato per l’iscrizione nel Registro delle Imprese. È infine prevista la costituzione di un fondo consortile, mediante contributi dei consorziati, che rappresenti autonomo patrimonio del consorzio.
Associazione temporanea di imprese (ATI)
Diverse sono le caratteristiche delle Associazioni temporanee di impresa (ATI).
Le ATI sono infatti forme di cooperazione temporanee ed occasionali fra più imprese. Il loro obiettivo è generalmente quello di organizzare l’esecuzione di una specifica opera di rilevanti dimensioni (si pensi a una strada o a un ponte, per esempio).
Dunque, le imprese che partecipano all’ATI mantengono la loro autonomia, ma conferiscono mandato a una capogruppo per la rappresentanza.
Da quanto sopra ne deriva che il contratto dell’ATI è un contratto atipico, ha come oggetto esclusivo l’esecuzione di uno specifico affare o opera, e produce solo effetti tra le parti, e non verso i terzi.
Peraltro, si coglie l’occasione per rammentare che in tempi relativamente recenti si è intervenuti in materia stabilendo alcuni paletti finalizzati a evitare che le associazioni in questione possano dissimulare rapporti di lavoro subordinati.
Per questo motivo, se nel contratto di associazione l’apporto dell’associato è (anche) una prestazione di lavoro, viene previsto che il numero degli associati impegnati nella stessa attività non possa essere superiore a 3, indipendentemente dal numero degli associati. La limitazione non vale, però, se gli associati sono legati all’associate da un rapporto coniugale, di parentela entro il terzo grado, o di affinità entro il secondo grado.
Nel caso di violazione del limite numerico, il rapporto con gli associati il cui apporto consiste anche in una prestazione di lavoro si considera subordinato a tempo indeterminato.
Gruppo europeo di interesse economico (GEIE)
L’ultima ipotesi di forma collaborativa tra imprese di cui ci occupiamo è il meno conosciuto Gruppo europeo di interesse economico (GEIE).
Tale istituto è un organismo associativo europeo che ha come scopo quello di permettere a imprenditori europei lo svolgimento di iniziative economiche comuni, o realizzare rapporti di collaborazione tra aziende.
L’istituto, per sua natura, deve perseguire uno scopo mutualistico, e non ha alcuna personalità giuridica. Può essere costituto da:
- società e enti giuridici di diritto pubblico o privato;
- persone fisiche che esercitano attività industriali, artigianali, commerciali, agricole;
- liberi professionisti.
Rileviamo che almeno due membri del GEIE debbano appartenere a due Stati diversi dell’Unione Europea. Inoltre, l’assenza di personalità giuridica fa sì che ogni membro del GEIE siano responsabili in modo personale, solidale e illimitato, per le obbligazioni del gruppo.
Infine, si tenga conto che il GEIE può essere soggetto al fallimento, senza che questo si estenda necessariamente ai singoli membri.