Conto cointestato, necessario menzionare l’operatività dei singoli – guida rapida
Se il conto corrente bancario è cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni in modo disgiunto non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione. Deve invece essere espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di requisiti formali, perché l’esigenza formale che caratterizza i contratti bancari – ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993 – ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.
A tanto è giunta l’ordinanza della Corte di Cassazione n. 25243/2024: condividiamo insieme i fatti di causa e le decisioni dei giudici di legittimità.
La cointestazione del conto corrente
Un uomo è stato nominato erede da una donna defunta, di tutto il danaro e i titoli depositati in banche con testamento.
L’uomo ha convenuto in giudizio la banca per accertare la riferibilità esclusiva alla donna di un conto corrente e degli investimenti finanziari, anche se conto e deposito titoli erano cointestati a due donne, poiché alimentati e frutto d’investimento effettuato con provviste esclusive della de cuius.
Ha dunque chiesto la condanna della banca e della cointestataria del conto corrente e dei titoli a restituirgli quanto liquidato dalla banca quale controvalore delle rispettive quote e la condanna della sola banca a risarcirgli il danno determinato dall’omesso trasferimento dei titoli ad altro istituto bancario, come richiesto dalla de cuius.
Il Tribunale di Sassari ha originariamente rigettato le domande e la Corte d’appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari ha respinto l’appello che l’uomo ha successivamente proposto.
La presunzione di contitolarità
A fondamento della decisione il giudice d’appello ha convenuto con quello di primo grado sul fatto che non fosse stata superata la presunzione di contitolarità posta dall’art. 1854 c.c.
A tale scopo, erano insufficienti il verbale di pubblicazione del testamento olografo della de cuius, la lettera con cui la banca dava conto dei rapporti intestati alla defunta, i moduli d’investimento prodotti, senz’altro alimentati da versamenti della de cuius, ma non coincidenti con quello oggetto di causa.
In tale contesto, specifica la corte territoriale che a fronte della cointestazione del conto alle convenute, le quali avevano affermate di essere contitolari effettive e non soltanto formali di conto corrente e titoli, mancava la dimostrazione della proprietà esclusiva della provvista che alimentava il primo ed era investita nel secondo.
Pertanto, il giudice d’appello ha precisato che correttamente la banca aveva omesso di eseguire le operazioni consistenti nell’immediata estinzione del fondo d’investimento e nel trasferimento del ricavato presso la filiale richiesta, in quanto provenienti da una sola cointestataria, la de cuius.
Contro tale sentenza l’uomo propone ricorso per ottenerne la cassazione, con unico motivo di ricorso.
Il motivo di ricorso e la decisione della banca
Con unico motivo di ricorso il ricorrente lamenta la violazione o falsa applicazione degli artt. 1854, 1292 e 1298 c.c.: a suo dire la banca avrebbe infatti trascurato che in caso di conto corrente bancario intestato a più persone con facoltà di ciascuna di compiere operazioni anche separatamente, gli intestatari sono creditori in solido dei saldi del conto e possono richiedere alla banca il rimborso integrale dei valori presenti sul conto.
Il ricorso è ritenuto inammissibile perché, per la corte di legittimità, muove dalla premessa che il conto cointestato recasse la facoltà di ciascuna cointestataria di compiere operazioni anche separatamente.
Tuttavia, tale premessa non può essere desunta da quanto il ricorrente narra in ricorso e la sentenza impugnata non ne parla, e cioè quella indicata risulta essere una prospettazione fattuale nuova.
L’inammissibilità dunque discende ex articolo 360 bis, n. 1, c.p.c., dall’applicazione del principio che segue:
In tema di conto corrente bancario cointestato a più persone, la facoltà per gli intestatari di compiere operazioni anche separatamente non può essere presunta per il solo fatto della comune intestazione, ma va espressamente menzionata nel contratto attraverso il rispetto di rigorosi requisiti formali, in quanto l’esigenza formale che caratterizza i contratti bancari, ai sensi dell’art. 117 del d.lgs. n. 385 del 1993, ne preclude il rinvenimento in base al mero comportamento, processuale o extraprocessuale, delle parti.