Esclusione dal conto corrente cointestato – indice
- La richiesta di esclusione dal conto cointestato: la posizione della banca
- La decisione dell’ABF sull’esclusione di un nominativo dal conto cointestato
Recentemente il collegio dell’ABF si è espresso su un tema piuttosto particolare che riguarda il conto corrente cointestato: si può richiedere l’esclusione del proprio nominativo dalla cointestazione?
I fatti nascono con il ricorso depositato in data 2 marzo 2023 con cui la parte ricorrente esponeva essere titolare di un conto corrente cointestato con l’ex coniuge a firma disgiunta e che la cointestazione le provocava gravi e seri danni, considerato che non utilizzava il rapporto e non possedeva né carte né libretti di assegni.
Proprio per questo motivo la ricorrente ha richiesto alla banca di essere estromessa dalla titolarità del conto. Dal canto suo, la banca ha rilevato come in seguito al recesso della ricorrente avrebbe dovuto chiudere il conto, con obbligo per i cointestatari di ripianare la situazione debitoria esistente. La parte ricorrente, ricordando che il cointestatario e l’ex coniuge e non è collaborativo, comunica anche di non essere intenzionata a ripianare un fido che non ha mai utilizzato.
Esperito infruttuosamente il reclamo, si rivolge pertanto all’Arbitro Bancario Finanziario domandando di essere estromessa dal conto.
La posizione della banca dinanzi alla richiesta di esclusione di un nominativo dalla cointestazione
La banca eccepisce in via preliminare l’inammissibilità della domanda, rilevando che è preclusa all’Arbitro Bancario Finanziario la possibilità di adottare pronunce costitutive ovvero di ordinare all’intermediario un facere infungibile che implichi valutazioni di merito e di opportunità imprenditoriale, rientranti nella libertà di iniziativa economica e di autonomia privata. Osserva poi nel merito come la ricorrente sia cointestataria del contro corrente insieme all’ex marito dal quale ha ottenuto il divorzio e che sul conto è collegata una linea di fido oggi utilizzata.
Infine, la banca conferma che l’intestazione di un conto corrente cointestato non può essere modificata e pertanto l’unica soluzione resta l’estinzione del rapporto su richiesta di tutti i contestatari o d’iniziativa della banca. Nel caso specifico, la richiesta della ricorrente non può essere accolta perché è prevista la responsabilità solidale tra i cointestatari nei confronti dell’istituto di credito e, dunque, i cointestatari insieme tra loro rispondono delle eventuali esposizioni che si venissero a creare sul conto, anche se prodotte dalle disposizioni di uno solo dei cointestatari.
La banca dovrebbe dunque procedere alla chiusura del conto corrente, revocando preliminarmente la linea di fido e richiedendo la tempestiva sistemazione dell’esposizione esistente, in mancanza della quale la banca agirà per il recupero del proprio credito, con le conseguenti segnalazioni nelle centrali rischi creditizie.
La decisione del Collegio ABF
Superata subito l’eccezione preliminare (infondata dal momento che la richiesta della ricorrente può, nella specie, essere interpretata come domanda di mero accertamento dell’eventuale illegittimità della condotta dell’intermediario contestata nel ricorso), e precisando dunque che non è certo precluso all’Arbitro valutare la condotta dell’intermediario nella prospettiva dell’accertamento di un’eventuale condotta illecita, l’ABF entra dunque nel merito della vicenda.
Ricostruisce dunque che la parte ricorrente è cointestataria unitamente all’ex coniuge di un conto corrente a firme disgiunte, e che domanda di recedere dal rapporto senza che ciò comporti la chiusura del conto e la conseguente corresponsione del saldo debitorio.
In particolare, la ricorrente motiva la richiesta sulla base di non aver mai utilizzato il conto in contestazione, di essere ormai legalmente divorziata dal cointestatario e di non aver mai utilizzato il fido che avrebbe generato il saldo a debito di cui viene chiesto il pagamento dalla resistente.
Il Collegio rileva così che il reclamo ha ad oggetto esclusivamente la richiesta di recesso dal conto e non contiene contestazioni in merito alla volontà di non corrispondere il saldo negativo presente su tale conto, mentre tali contestazioni sembrano essere implicitamente oggetto di doglianza nel ricorso, e che dunque verrà esaminata solamente l’istanza di recesso dal conto corrente.
La modifica dell’intestazione di un conto corrente
Di fronte a questa richiesta, l’intermediario ritiene che l’intestazione di un conto corrente cointestato non può essere modificata e che l’unica soluzione resta l’estinzione del rapporto su richiesta di tutti i contestatari o d’iniziativa della banca. Ancora, la banca sostiene che l’impossibilità di ottenere il recesso del singolo cointestatario sia fondata, oltre che sull’art.1854 c.c., sul dettato contrattuale. Richiama dunque le clausole che disciplinano il rapporto di conto corrente e in particolare le condizioni secondo cui nei correnti cointestati, anche se regolati a firma disgiunta, è prevista la responsabilità solidale tra i cointestatari nei confronti della banca e, quindi, i cointestatari insieme tra loro rispondono delle eventuali esposizioni che si venissero a creare sul conto, anche se prodotte dalle disposizioni di uno solo dei cointestatari.
Il Collegio rileva dunque che dal contratto di conto corrente risulta che il correntista può recedere senza preavviso e che delle esposizioni che dovessero crearsi sul conto, anche ad opera di un solo cointestatario, risponderanno nei confronti della banca tutti i cointestatari in solido. Non sembra inoltre che la disciplina contrattuale del recesso consideri il caso della cointestazione. Pertanto, si dovrà fare ricorso alla disciplina di diritto comune così come contenuta nel codice civile e nella legislazione speciale.
Il contenuto dell’art. 1854 c.c.
In tal riguardo, deve preliminarmente osservarsi il contenuto dell’art. 1854 c.c., che disciplina il conto corrente intestato a più persone, che stabilisce come gli intestatari siano considerati creditori o debitori in solido dei saldi del conto e l’art. 1855 c.c., che prevede che, se il rapporto di conto corrente è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto, dandone preavviso nel termine stabilito dagli usi o, in mancanza, entro quindici giorni nonché l’art. 120-bis TUB, che attribuisce al cliente il diritto di recedere in ogni momento, senza penalità e senza spese, dai contratti di durata, oltre che l’art. 126-septies TUB, il quale prevede la facoltà dell’utilizzatore dei servizi di pagamento di recedere dal contratto quadro senza penalità e senza spese di chiusura.
Ne deriva dunque, secondo l’orientamento dei collegi territoriali dell’ABF, la possibilità del singolo cointestatario di conto corrente di recedere liberamente, senza che ciò comporti l’automatica estinzione del rapporto, considerato che l’obbligazione solidale, quale è quella nascente in capo ai cointestatari di c/c nei confronti della banca, non è necessariamente un’obbligazione indivisibile.
Si richiama dunque l’orientamento consolidato dell’ABF secondo cui “pur dovendosi riconoscere un nesso tra l’obbligazione soggettivamente complessa con prestazione indivisibile e obbligazione solidale, nella misura in cui alla prima si accompagna la solidarietà, quest’ultima è per contro compatibile tanto con la divisibilità quanto con la indivisibilità della prestazione. Deve pertanto riconoscersi il diritto del singolo concreditore in solido a recedere dal rapporto (cfr. Coll. Roma, dec. 498/2012; Coll. Torino, dec. 17950/2021), con tutte le conseguenze che ciò comporta in capo al cointestatario che permane titolare esclusivo del conto corrente”.
Il recesso dal contratto
Infine, si ricorda che la ricorrente richiede di poter recedere dal contratto, contestando che ciò determini, come asserito dall’intermediario, la chiusura del conto e la corresponsione del saldo debitore ivi presente. A tal proposito il Collegio osserva che la giurisprudenza dell’ABF è unanime nel ritenere che la presenza di un saldo negativo non sia d’ostacolo alla chiusura del conto.
Pertanto, in presenza di una richiesta di recesso dal conto corrente avanzata dal cliente, la banca è obbligata a chiudere il rapporto cristallizzando il saldo debitore sussistente al momento della chiusura, non essendo legittimi gli addebiti successivi né l’applicazione di interessi debitori, né le altre voci di spesa come commissioni o spese per tenuta conto, restando chiaramente impregiudicati il credito dell’intermediario e gli accessori che, in base alle regole generali, dovessero risultare dovuti.