Il conto corrente condominiale – indice:
Il conto corrente condominiale è quel rapporto bancario o postale nel quale si svolge buona parte dell’operatività del condominio. Ma chi può avere accesso agli estratti conto? Quali sono i limiti del potere informativo del singolo condomino?
Cerchiamo di riassumere in maniera ordinata tutto quello che dovreste sapere per poter esercitare in maniera più consapevole i vostri diritti di condomini.
Accesso al conto corrente condominiale
Il primo punto sul quale vogliamo soffermarci è che il singolo condomino non può avere diritto di accesso “diretto” alle copie degli estratti conto del condominio.
A stabilirlo è lo stesso art. 1129 c.c., laddove viene dapprima precisato che “l’amministratore è obbligato a far transitare le somme ricevute a qualunque titolo dai condomini o da terzi, nonché quelle a qualsiasi titolo erogate per conto del condominio, su uno specifico conto corrente, postale o bancario, intestato al condominio”, e quindi viene stabilito che “ciascun condomino, per il tramite dell’amministratore, può chiedere di prendere visione ed estrarre copia, a proprie spese, della rendicontazione periodica”.
Dall’interpretazione del tenore letterale di cui sopra si evince pertanto che il condominio può consultare gli estratti conto, e ottenerne copia, solamente attraverso il ruolo dell’amministratore condominiale, valutato che la norma esclude espressamente che il singolo condomino possa rivolgersi direttamente alla banca per poter ottenere tali documenti.
La copia dei documenti
Sempre in riferimento agli estratti conto, si tenga in considerazione che il condominio – sempre tramite l’amministratore condominiale – può ottenere copia di tali documenti fino a 10 anni prima, e anche se in quel frangente temporale l’amministratore del condominio era persona diversa da quella attuale.
Sulla base dell’art. 119 TUB, infatti, il correntista ha sempre diritto di ottenere a proprie spese copia della documentazione relativa a singole operazioni poste in essere negli ultimi 10 anni, inclusi anche gli estratti conto. Il diritto, nel caso di condomini, viene esercitato dal legale rappresentante pro tempore: ne deriva che l’amministratore condominiale potrà ben domandare copia della documentazione anche per il periodo anteriore alla propria nomina.
Come intuibile, l’amministratore che non è più in carica non potrà invece ottenere copia degli estratti conto del condominio, essendo stato nel frattempo sostituito da un nuovo amministratore. Intuibilmente, il vecchio amministratore non potrà ottenere copia degli estratti conto nemmeno per il periodo in cui egli operava sul conto corrente condominiale, avendo di fatti perso la sua qualità di legale rappresentante del condominio stesso.
Apertura del conto corrente condominiale senza preventiva delibera assembleare
Peraltro, si tenga conto come la legge conceda ampi poteri all’amministratore condominiale, stabilendo – come abbiamo già visto – che costui abbia l’obbligo di accendere un conto corrente bancario o postale intestato al condominio, su cui far transitare tutte le somme ricevute a qualsiasi titolo dai condomini o dai terzi, e quelle erogate a qualsiasi titolo per conto del condominio.
La norma non prevede invece l’apertura del rapporto alla preventiva delibera assembleare del condominio, né stabilisce alcun che circa la scelta della banca (o Poste) presso cui aprire il conto corrente.
Intuibilmente, quanto sopra nulla toglie sull’opportunità che l’amministratore sottoponga all’assemblea condominiale la necessità di aprire un conto corrente intestato al condominio, acquisendo così il relativo verbale di assemblea.
È inoltre palese che il conto corrente condominiale aperto senza eventuale delibera assembleare opererà esclusivamente su basi attive, rendendosi invece necessaria la presenza di apposita delibera autorizzativa dell’assemblea condominiale il caso in cui si voglia operare con un affidamento per elasticità di cassa.
Deleghe a operare sul conto corrente condominiale
Sempre in merito alle facoltà riconosciute dall’amministratore condominiale, vi è naturalmente anche il fatto che costui possa delegare una terza persona a operare sul conto corrente intestato al condominio, a meno che il regolamento condominiale non vieti espressamente la possibilità che l’amministratore possa avvalersi di un sostituto per le sue attività.
Nella mancanza di tale divieto, invece, è ritenibile positivamente il fatto che l’amministratore vanti la facoltà di avvalersi di un delegato a operare sul conto corrente condominiale, al fine di procedere al compimento delle normali operazioni bancarie, nell’ipotesi in cui l’amministratore non possa procedere altrimenti, o preferisca avvalersi di un terzo.
Apertura di conto corrente in condominio privo di amministratore
Un caso particolare, sul quale giungiamo brevemente in chiusura del nostro odierno approfondimento, è legato all’apertura di un conto corrente in un condominio privo di amministratore.
Rammentiamo infatti come l’art. 1129 c.c. non preveda l’obbligo di procedere alla nomina di un amministratore nel caso in cui il condominio sia composto da meno di 9 condomini. In questo caso, naturalmente, il condominio potrà comunque aprire un conto corrente per la gestione dell’operatività corrente.
Per far ciò, sarà sufficiente che l’assemblea deliberi positivamente l’apertura del rapporto, conferendo delega in favore di un condomino o di un soggetto terzo, a sottoscrivere il contratto di conto corrente presso la banca, e a operare sullo stesso in nome e per conto del condominio.