Il contratto di agenzia – indice:
- Il contratto di agenzia
- L’agente
- La rappresentanza
- La provvigione
- L’esclusiva
- La durata
- L’indennità
- Patto di non concorrenza
Il nostro ordinamento prevede diversi approcci giuridici per disciplinare rapporti di lavoro e, soprattutto, per incentivare la collaborazione tra diversi soggetti.
Tra tali approcci, merita un riferimento specifico il contratto di agenzia, un istituto presente in numerosi settori economici (si pensi alle agenzie di assicurazioni, o alle agenzie di viaggi).
Ma che cos’è il contratto di agenzia? Quali sono le caratteristiche dell’agente? In cosa consiste la provvigione?
Cos’è il contratto di agenzia
Il contratto di agenzia è un contratto, introdotto nel codice civile dall’articolo 1472, per il quale una parte assume stabilmente l’incarico di promuovere, per conto dell’altra, verso retribuzione, la conclusione di contratti in una zona determinata.
La forma deve essere scritta. Ognuna delle parti ha il diritto irrinunciabile di ottenere dall’altra un documento dalla stessa sottoscritto, che riproduca il contenuto del contratto e le clausole aggiuntive.
In sostanza, con il contratto di agenzia una parte (preponente), si avvale dell’aiuto di un’altra parte (agente) per la promozione della propria attività.
L’esempio, peraltro già citato, è quello delle compagnie di assicurazioni. Le grandi società di settore si affidano ad agenzie presenti nelle varie zone del territorio, affinché possano rappresentare nelle aree di loro competenza.
L’agente nel contratto di agenzia
A questo punto, giova cercare di riassumere quale sia il rapporto tra l’agente e il proponente nel contratto di agenzia.
Innanzitutto, il proponente non può (articolo 1743, Diritto di esclusiva) avvalersi contemporaneamente di più agenti nella stessa zona e per lo stesso ramo di attività. Di contro, l’agente non può assumere l’incarico di trattare nella stessa zona e per lo stesso ramo gli affari di più imprese in concorrenza tra loro.
Nello svolgimento delle proprie attività, l’agente non può riscuotere i crediti del preponente. Se tale facoltà gli viene però espressamente attribuita, non può concedere sconti o dilazioni senza specifica autorizzazione.
Rappresentanza nel contratto di agenzia
Da quanto sopra dovrebbe esser chiaro che l’agente promuove la conclusione dei contratti ma non li sottoscrive personalmente. In tale quadro, l’agente può naturalmente effettuare visite e contatti con la clientela, al fine di favorire un aumento della produzione degli affari dello stesso proponente.
È tuttavia possibile che i poteri vengano espressamente accresciuti se gli viene conferita la rappresentanza per la conclusione dei contratti. In questo caso l’agente non sarà limitato a promuovere l’altrui attività, ma potrà agire in prima persona spendendo il nome del proponente e concludendo in suo nome i contratti.
Provvigione nel contratto di agenzia
Come abbiamo già introdotto, il contratto di agenzia è definibile come un contratto a prestazioni corrispettive.
Di fatti, a fronte dell’obbligo dell’agente di promuovere l’attività del proponente, il proponente è tenuto a pagare una provvigione. Ovvero, una somma di denaro che sarà determinata in percentuale sull’importo degli affari che l’agente ha contribuito a far concludere positivamente.
Di norma la provvigione è costituita da una percentuale sugli affari conclusi. Niente esclude però che il contratto di agenzia possa prevedere una somma determinata per contratto concluso, purché ciò non determini una retribuzione fissa svincolata dal rapporto con la quantità e con l’ammontare degli affari conclusi.
Di fatti, l’agente non può essere retribuito come fosse un dipendente. Può tuttavia essere previsto un importo minimo a titolo di copertura delle spese che l’agente abbia sostenuto.
Ricordiamo in tal senso che il diritto alla provvigione sopravvive anche in seguito all’estinzione del rapporto. Pertanto, all’agente sarà dovuta la provvigione anche sugli affari che sono stati conclusi dopo lo scioglimento del contratto di agenzia, se la conclusione del contratto è ricollegabile all’attività da lui svolta.
Diritto di esclusiva nel contratto di agenzia
Una delle più specifiche caratteristiche del contratto di agenzia è il diritto di esclusiva, del quale abbiamo brevemente fatto cenno.
Secondo il legislatore italiano, infatti, il preponente non può avvalersi contemporaneamente di più agenti per la stessa zona e per lo stesso ramo di attività. Dal canto suo, l’agente non può promuovere l’attività di più preponenti in concorrenza tra di loro nella stessa zona di competenza.
È anche vero, aggiungiamo ora, che il diritto di esclusiva può essere escluso dalle parti. Agente e preponente possono pertanto inserire nel proprio contratto di agenzia una specifica clausola che permette all’agente di promuovere attività di imprese in concorrenza tra di loro, e al preponente di avvalersi di più agenti.
Durata del contratto di agenzia e recesso
Secondo l’art. 1750 del codice civile, il contratto di agenzia a tempo determinato che continua ad essere eseguito dalle parti successivamente alla scadenza del termine, si trasforma in contratto a tempo indeterminato. Se invece il contratto di agenzia è a tempo indeterminato, ciascuna delle parti può recedere dal contratto stesso dandone preavviso all’altra entro un termine stabilito.
Per quanto attiene il termine di preavviso, questo non può comunque essere inferiore ad un mese per il primo anno di durata del contratto, a due mesi per il secondo anno iniziato, a tre mesi per il terzo anno iniziato, a quattro mesi per il quarto anno, a cinque mesi per il quinto anno e a sei mesi per il sesto anno e per tutti gli anni successivi. Le parti possono concordare termini di preavviso di maggiore durata, ma il preponente non può osservare un termine inferiore a quello posto a carico dell’agente.
Indennità in caso di cessazione del rapporto
Nel momento della cessazione del rapporto, il preponente è tenuto a corrispondere all’agente un’indennità se ricorrono alcune condizioni.
Per l’art. 1751 c.c., l’indennità spetta se:
- l’agente ha procurato nuovi clienti al preponente o ha sensibilmente sviluppato gli affari con i clienti esistenti e il preponente riceve ancora sostanziali vantaggi derivanti dagli affari con tali clienti;
- il pagamento dell’indennità è equo, tenuto conto di tutte le circostanze del caso, in particolare delle provvigioni che l’agente perde e che risultano dagli affari con tali clienti.
L’indennità non è invece dovuta se il preponente risolve il contratto per un’inadempienza imputabile all’agente. La quale, per la sua gravità, non permette la prosecuzione anche provvisoria del rapporto.
Ancora, l’indennità non è dovuta se l’agente recede dal contratto senza giustificazioni di cause non attribuibili all’agente, o se l’agente cede ad un terzo i diritti e gli obblighi che ha in virtù del contratto d’agenzia.
L’importo dell’indennità non può superare una cifra equivalente ad un’indennità annua calcolata sulla base della media annuale delle retribuzioni riscosse dall’agente negli ultimi cinque anni e, se il contratto risale a meno di cinque anni, sulla media del periodo in questione.
Patto di non concorrenza
Concludiamo con un ultimo cenno al patto di non concorrenza, che limita le attività dell’agente dopo lo scioglimento del contratto. È tipico il caso in cui il preponente desideri impedire all’agente di proseguire la sua attività con un contratto di agenzia che lo lega al concorrente.
Ebbene, il patto che limita la concorrenza deve farsi per iscritto, e deve riguardare la stessa zona, clientela e genere di beni o servizi per i quali era stato concluso il contratto di agenzia. La sua durata non può superare i due anni.
L’accettazione del patto di non concorrenza comporta per l’agente l’ottenimento di un’indennità, commisurata alla natura del contratto di agenzia e all’indennità di fine rapporto.