Il contratto di mandato – indice:
Agli articoli 1703 e seguenti del codice civile è disciplinato il contratto di mandato. È individuato come un contratto ad effetti obbligatori (non vi è cioè il trasferimento diretto di un diritto), che può essere sia a titolo gratuito quanto oneroso. Il mandatario infatti, per il compimento degli atti di cui è incaricato, non deve necessariamente avere un compenso dal mandante. Se però il compenso non è previsto, l’articolo 1709 fa presumere che il contratto sia oneroso, e che quindi il mandatario debba essere retribuito. Le parti del contratto sono due: il mandante e cioè chi conferisce l’incarico, ed il mandatario, colui che si obbliga nei confronti del primo a svolgerlo. Il contratto di mandato deve poi intendersi come avente anche ad oggetto gli atti necessari al compimento di quanto previsto (articolo 1708 del codice civile).
Mandato con rappresentanza e senza rappresentanza: le differenze
Altra distinzione che si è soliti mettere a fuoco nell’ambito del contratto di mandato è il potere di rappresentanza o meno in capo al mandatario.
Mandato senza rappresentanza
Il contratto di mandato, ove non sia diversamente previsto, non attribuisce al mandatario il potere di rappresentanza del mandante. Si parla a questo proposito di “mandato senza rappresentanza”, così come individuato all’articolo 1705 del codice civile. In questo caso il mandatario agirà in nome proprio e avrà l’obbligo di trasferire gli effetti di quanto stipulato con i terzi in capo al mandante. In questo caso dunque il mandatario “acquista i diritti e assume gli obblighi derivanti dagli atti compiuti con i terzi”.
Mandato con rappresentanza
Il mandato può tuttavia essere con rappresentanza. Il mandato con rappresentanza trova la propria fonte nell’articolo 1704 del codice civile, che stabilisce “se al mandatario è stato conferito il potere di agire in nome del mandante, si applicano le norme del capo VI del titolo II di questo libro”, e cioè le norme di cui agli articoli 1387 e seguenti del codice civile. Tali articoli disciplinano la procura ed i poteri del rappresentante.
Differenze
Le differenze sostanziali fra il mandato senza rappresentanza e quello con rappresentanza sono legate agli effetti degli atti stipulati con i terzi. Nel mandato con rappresentanza il mandatario agirà direttamente in nome e per conto del mandante: gli effetti di quanto stipulato o posto in essere si produrranno direttamente in capo al mandante. Il mandatario potrà dunque acquistare beni o diritti che saranno direttamente del mandante, o spogliarsene, nei limiti di quanto previsto nel contratto. Nel caso di mandato senza rappresentanza invece, il mandatario ove acquisti beni o diritti li acquisterà per sé, ma sarà tenuto a trasferire quanto acquistato in capo al mandante.
Differenza fra procura o delega e contratto di mandato
A differenza della procura o delega, il mandato è un contratto. Come contratto il mandato deve necessariamente avere struttura bilaterale. Il contratto di mandato infatti dovrà essere accettato (e sottoscritto ove sia redatto per iscritto) dal mandante e dal mandatario, il primo attribuirà l’incarico al secondo, che si obbligherà ad accettarlo nei confronti del primo, solitamente a fronte di un compenso. La procura invece ha la struttura di un negozio unilaterale attributivo di un solo potere rappresentativo. Il delegante infatti attribuirà al delegato il potere di rappresentarlo per il compimento di uno o più atti determinati. La procura dunque, ove redatta per iscritto, non necessiterà della sottoscrizione del delegato al quale sarà attribuito solo un potere ma che non avrà alcun obbligo verso il delegante.
Ulteriori differenze possono essere individuate nell’eccedenza rispetto ai limiti attribuiti. Il mandatario che ecceda i limiti sarà considerato contraente “in proprio” nei confronti dei terzi secondo quanto previsto all’articolo 1711 del codice civile. Viceversa il delegato che ecceda rispetto ai limiti della procura sarà responsabile per i danni secondo quanto previsto all’articolo 1398 del codice civile, ma, l’eccedenza rispetto ai limiti in questo caso determinerà l’inefficacia (non già l’efficacia in capo al delegato come invece accade per il mandatario).
L’estinzione del mandato e le disciplina della revoca
L’articolo 1722 del codice civile disciplina le cause di estinzione del contratto di mandato, che sono quattro:
- La scadenza del termine o il compimento dell’incarico
- La revoca
- La rinuncia del mandatario
- La morte, l’interdizione o l’inabilitazione di mandante o mandatario
La disciplina della revoca è tuttavia peculiare in questo tipo di contratto e si trova all’articolo 1723 del codice civile. Generalmente la revoca del mandante è valida ed efficace anche nel caso in cui sia stata pattuita l’irrevocabilità del mandato, ma il mandante sarà responsabile e dovrà risarcire il mandatario quando sia stata pattuita l’irrevocabilità.
Non sempre però la revoca sarà efficace. Il secondo comma del suindicato articolo stabilisce che il mandato conferito nell’interesse anche del mandatario o di terzi potrà essere revocato solo in due occasioni:
- Ove espressamente prevista tale possibilità nel contratto di mandato
- Quando sussista una giusta causa di revoca
Fac simile di esempio di un contratto di mandato valido ed efficace
Ecco un esempio di come potrebbe essere scritto un contratto di mandato senza rappresentanza e senza previsioni particolari:
“CONTRATTO DI MANDATO SENZA RAPPRESENTANZA
Luogo e data,
Il sottoscritto Giulio Rossi, nato a … il … e domiciliato a … in via … numero …, incarica signor Franco Bianchi …(generalità come sopra) che accetta e si obbliga nei confronti del signor Mario Rossi a compiere nell’ esclusivo interesse del signor Giulio Rossi, entro il termine del … ed a fronte del compenso di … euro le seguenti attività:
… (descrizione dell’attività che il mandatario si obbliga a compiere nell’interesse del mandante).
Suddetto mandato si intende quale avente ad oggetto anche l’espletamento delle attività necessarie a quelle sopra descritte.
Giulio Rossi Rossi (sottoscrizione) Franco Bianchi (sottoscrizione)”
Ecco invece un esempio di contratto di mandato con rappresentanza, anch’esso con il minimo delle clausole necessarie:
“CONTRATTO DI MANDATO CON RAPPRESENTANZA
Luogo e data,
Il sottoscritto Giulio Rossi, nato a … il … e domiciliato a … in via … numero …, incarica signor Franco Bianchi …(generalità come sopra) che accetta e si obbliga nei confronti del signor Mario Rossi a compiere in nome per conto e rappresentanza volontaria del signor Giulio Rossi, entro il termine del … ed a fronte del compenso di … euro le seguenti attività:
… (descrizione dell’attività che il mandatario si obbliga a compiere in nome e per conto del mandante).
Suddetto mandato si intende quale avente ad oggetto anche l’espletamento delle attività necessarie a quelle sopra descritte.
Giulio Rossi Rossi (sottoscrizione) Franco Bianchi (sottoscrizione)”