La costituzione di parte civile – indice:
La costituzione di parte civile è l’istituto giuridico che consente al soggetto danneggiato dal reato di esercitare l’azione civile nel processo penale. Tale istituto è stato introdotto per rispondere all’esigenza di economicità processuale ed evitare l’apertura di un processo in sede civile in parallelo ad un altro già aperto in sede penale. La disciplina normativa è contenuta nel codice di procedura penale agli articoli 74 e seguenti. Con la costituzione di parte civile il soggetto danneggiato dal reato può ottenere il risarcimento del danno o la restituzione della cosa dovuta.
Non è un’azione obbligatoria e necessaria del processo penale bensì volontaria e accessoria. Non sempre infatti si ha diritto ad accedere a tale istituto: devono esserci determinati presupposti e non sempre è detto che il soggetto danneggiato voglia attivarsi processualmente per ottenere quanto gli spetta. Resta tuttavia la possibilità di promuovere l’azione civile derivante dal danno subito per il reato commesso nei confronti della persona offesa in sede civile. Si sottolinea che l’istituto è di diritto processuale penale e non ha nulla a che vedere con il diritto processuale civile sebbene il nome dell’istituto possa portare al fraintendimento.
Chi è la parte civile
Nel processo penale assume la veste di parte civile chi, in quanto danneggiato dal reato, si costituisce tale, nelle modalità e nei termini stabiliti dal codice di procedura penale. La parte civile dunque è il soggetto danneggiato dal reato. Tale soggetto si differenzia dalla persona offesa dal reato che è invece il titolare del bene giuridico leso e protetto dalla norma penale. L’esempio più semplice per capire chi è la parte civile si ha tramite l’ipotesi di reato di omicidio in cui la persona offesa dal reato è chi ha perso la vita mentre il soggetto danneggiato sono i superstiti della vittima.
La parte civile è la parte processuale che esercita l’azione civile nel processo penale come definito ai sensi dell’articolo 74 del codice di procedura penale. “L’azione civile per le restituzioni e per il risarcimento del danno di cui all’articolo 185 del codice penale può essere esercitata nel processo penale dal soggetto al quale il reato ha recato danno ovvero dai suoi successori universali, nei confronti dell’imputato e del responsabile civile”. La norma parla di soggetto: può trattarsi pertanto non solo di una persona fisica ma anche di un ente collettivo anche privo di personalità giuridica.
Da tale norma appare nello scenario una nuova figura: quella del responsabile civile che nulla ha a che vedere con la parte civile. Il responsabile civile è infatti soggetto passivo dell’azione civile nel processo penale, come l’imputato, mentre la parte civile è soggetto attivo.
Cos’è la costituzione di parte civile
La costituzione di parte civile è la modalità con cui si esercita l’azione civile in sede penale.
Ai sensi dell’articolo 76 del codice di procedura penale infatti “L’azione civile nel processo penale è esercitata, anche a mezzo di procuratore speciale, mediante la costituzione di parte civile. La costituzione di parte civile produce i suoi effetti in ogni stato e grado del processo”.
L’esercizio dell’azione civile comporta la produzione di un atto introduttivo ovvero l’atto di costituzione di parte civile come definito all’articolo 78 del codice di procedura penale.
I presupposti per la costituzione di parte civile
Per costituirsi parte civile devono sussistere i seguenti presupposti:
- il diritto al risarcimento e/o alla restituzione della cosa dovuta. Tale diritto è di natura sostanziale e può essere originario o derivato per successione a titolo universale;
- avere la capacità di stare in giudizio. Coloro pertanto che sono privi di capacità di agire totalmente o parzialmente non possono stare in giudizio. Si sostituisce alla loro capacità processuale incompleta o mancante quella di chi li rappresenta o li assiste. È il caso, ad esempio, dei minori o degli inabilitati o interdetti. Qualora dovesse mancare l’assistente o il rappresentante oppure vi dovesse essere un conflitto di interessi tra il danneggiato e il suo rappresentante o, ancora, vi fossero motivi urgenti il pubblico ministero può far nominare un curatore speciale.
Il presupposto della capacità di agire, con tutte le casistiche del caso, è richiesto dall’articolo 77 del codice di procedura penale. La norma ipotizza in chiusura inoltre il caso in cui vi sia un urgenza di entità tale da far intraprendere l’azione civile al pubblico ministero in assenza di uno dei soggetti suddetti che subentra successivamente nella rappresentanza o assistenza dell’incapace o del minore danneggiati.
Come funziona la costituzione di parte civile
Il codice di procedura penale prevede due modi di costituirsi parte civile:
- quello di cui al primo comma dell’articolo 75 ovvero tramite il trasferimento dell’azione civile, già avviata nella sua sede naturale, in sede penale. In tal caso il trasferimento può avvenire soltanto quando “non sia stata pronunciata sentenza di merito anche non passata in giudicato”;
- mediante la dichiarazione di costituzione ai sensi dell’articolo 78 del codice di procedura civile.
Nel secondo caso la dichiarazione può essere depositata presso la cancelleria del tribunale del giudice investito del processo oppure presentata in udienza. La dichiarazione in ogni caso presuppone che l’azione penale sia già stata avviata.
Fuori udienza
“Se è presentata fuori udienza, la dichiarazione deve essere notificata, a cura della parte civile, alle altre parti e produce effetto per ciascuna di esse dal giorno nel quale è eseguita la notificazione”.
Questo è quanto stabilito dal secondo comma dell’articolo 78 del codice di procedura penale. Il legislatore ha ritenuto che qualora la dichiarazione di costituzione di parte civile non sia presentata in udienza, in virtù dei principi che regolano il contraddittorio nel nostro diritto penale, la parte civile abbia l’onere di comunicarla tramite notificazione al pubblico ministero e all’imputato. La dichiarazione infatti ha effetti nei confronti di quest’ultimi dal momento in cui ricevono la notifica.
La dichiarazione di costituzione di parte civile: contenuto
Deve contenere inoltre, a pena di inammissibilità della domanda, determinati elementi indicati dalla legge. L’articolo 78 ne elenca il contenuto individuandolo in:
- le generalità della persona fisica o la denominazione dell’associazione o dell’ente che si costituisce parte civile e le generalità del suo legale rappresentante;
- le generalità dell’imputato nei cui confronti viene esercitata l’azione civile o le altre indicazioni personali che valgono a identificarlo;
- il nome e il cognome del difensore e l’indicazione della procura;
- l’esposizione delle ragioni che giustificano la domanda;
- la sottoscrizione del difensore.
Il terzo e l’ultimo elemento della dichiarazioni si giustificano sulla base del principio affermato dall’articolo 100 del codice di procedura penale secondo cui “La parte civile, il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria stanno in giudizio col ministero di un difensore, munito di procura speciale conferita con atto pubblico o scrittura privata autenticata dal difensore o da altra persona abilitata”.
Costituzione di parte civile: i termini
I termini entro cui si può costituirsi parte civile sono stabiliti all’articolo 79 del codice di procedura civile e sono un termine iniziale e uno finale. La norma recita:
“La costituzione di parte civile può avvenire per l’udienza preliminare e, successivamente, fino a che non siano compiuti gli adempimenti previsti dall’articolo 484″.
Ricapitolando i termini entro i quali può avvenire la costituzione di parte civile:
- nell’udienza preliminare, come termine iniziale. La costituzione di parte civile tuttavia può avvenire anche prima dell’udienza preliminare se il pubblico ministero ha già esercitato l’azione penale chiedendo il rinvio a giudizio ex articolo 416 del codice di procedura penale;
- in un momento successivo a tale udienza ma non oltre la fase degli atti introduttivi del dibattimento. In tale fase infatti il giudice controlla la regolare costituzione delle parti prima di dare inizio al dibattimento. Il termine finale dunque è la fase degli atti introduttivi al dibattimento.
Si consiglia di costituirsi parte civile prima della fase di apertura del dibattimento per non precludersi la possibilità di esercitare una serie di facoltà previste appunto nella fase precedente alla sua apertura. Non è più possibile in fase di dibattimento citare testimoni periti o consulenti tecnici come previsto dal terzo comma dell’articolo 79 del codice di procedura penale.
Nei procedimenti speciali
I termini di costituzione parte civile nei procedimenti speciali differiscono da quelli previsti per il rito ordinario. Si cerca di individuare le specifiche ipotesi normate nel codice di procedura penale. I procedimenti speciali cui ci si riferisce sono: il rito abbreviato, il patteggiamento, il giudizio direttissimo, il giudizio immediato e il procedimento per decreto.
Rito abbreviato
Per quanto riguarda il rito abbreviato si segnala subito il secondo comma dell’articolo 441 secondo cui “La costituzione di parte civile, intervenuta dopo la conoscenza dell’ordinanza che dispone il giudizio abbreviato, equivale ad accettazione del rito abbreviato”. La controparte in giudizio sarà l’imputato ammesso al giudizio abbreviato ex articolo 438 del codice di procedura penale.
Il termine finale di costituzione di parte civile nel caso del rito abbreviato è stato invece chiarito dalla sentenza n. 35700 del 2010 in cui il giudice ha affermato che “È intempestiva la costituzione di parte civile effettuata nel giudizio abbreviato dopo l’esercizio del potere d’integrazione probatoria per impossibilità di decidere allo stato degli atti, in quanto il termine finale, stabilito a pena di decadenza, è quello della dichiarazione di apertura della discussione”.
Patteggiamento
In tema di patteggiamento invece rileva il secondo comma dell’articolo 444 secondo cui “Se vi è costituzione di parte civile, il giudice non decide sulla relativa domanda; l’imputato è tuttavia condannato al pagamento delle spese sostenute dalla parte civile, salvo che ricorrano giusti motivi per la compensazione totale o parziale. Non si applica la disposizione dell’articolo 75, comma 3. Si applica l’articolo 537 bis”.
Con il patteggiamento infatti il soggetto danneggiato dal reato non può esercitare l’azione risarcitoria in sede penale. L’unica pretesa che può avere è il risarcimento delle spese processuali.
Se il soggetto si era già costituito parte civile prima della richiesta di patteggiamento dovrà abbandonare la sede penale per intraprendere l’azione in sede civile.
Giudizio direttissimo
Nel giudizio direttissimo non c’è l’udienza preliminare. La costituzione di parte civile pertanto non può avvenire in tale udienza ma può avvenire soltanto nel giudizio. La possibilità è riconosciuta al terzo comma dell’articolo 451 secondo cui “Il pubblico ministero, l’imputato e la parte civile possono presentare nel dibattimento testimoni senza citazione”.
Procedimento per decreto giudizio immediato
In questi due procedimenti speciali bisogna fare riferimento al principio di diritto enunciato dalla Corte di Cassazione a Sezioni Unite nella sentenza numero 4783/2008.
Si legge nella sentenza infatti che: “Va dunque affermato il principio di diritto secondo cui nella udienza avente ad oggetto la richiesta di applicazione della pena nel corso delle indagini, ex art. 447 c.p.p., non è ammessa la costituzione di parte civile, e pertanto è illegittima la condanna dell’imputato al pagamento delle spese sostenute dal danneggiato dal reato la cui costituzione quale parte civile sia stata ammessa dal giudice, nonostante tale divieto. Un simile principio va esteso, per la stessa ratio, alle udienze fissate per l’applicazione della pena a norma dell’art. 464 c.p.p. (a seguito di opposizione a decreto penale) e dell’art. 446 c.p.p., comma 1, ult. periodo, e art. 458 c.p.p., comma 1 (a seguito di decreto di giudizio immediato)”.
Revoca ed esclusione della parte civile
Il soggetto che si è costituito parte civile non è detto resti tale per tutta la durata del processo. Possono infatti intervenire la revoca o l’esclusione della parte civile. Tali istituti sono regolati dagli articoli 80, 81 e 82 del codice di procedura penale.
L’esclusione della parte civile
La parte civile può essere esclusa dal processo su richiesta o d’ufficio.
L’esclusione può avvenire su richiesta dell’imputato o del responsabile civile oppure su richiesta del pubblico ministero. La richiesta dev’essere motivata ai sensi dell’articolo 80 del codice di procedura penale e può essere promossa in due momenti diversi:
- se la costituzione è avvenuta nell’udienza preliminare “la richiesta è proposta, a pena di decadenza, non oltre il momento degli accertamenti relativi alla costituzione delle parti nella udienza preliminare o nel dibattimento”;
- se avviene in coincidenza della fase degli atti introduttivi al dibattimento la richiesta dev’essere fatta oralmente ai sensi dell’articolo 491 del codice di procedura penale.
L’esclusione nel primo caso non impedisce alla parte di proporre una nuova costituzione di parte civile fino al momento degli atti introduttivi al dibattimento.
Può avvenire d’ufficio su ordinanza del giudice fino a che non sia stato ancora aperto il dibattimento di primo grado e qualora accerti che non sussistono i presupposti per la costituzione.
L’esclusione della parte civile comporta l’estinzione dell’azione civile in sede penale.
La revoca della costituzione di parte civile
Ai sensi del primo comma dell’articolo 82 del codice di procedura penale:
“La costituzione di parte civile può essere revocata in ogni stato e grado del procedimento con dichiarazione fatta personalmente dalla parte o da un suo procuratore speciale in udienza ovvero con atto scritto depositato nella cancelleria del giudice e notificato alle altre parti”.
Il primo comma della norma si riferisce alla revoca della costituzione di parte civile in forma espressa. Il secondo comma prevede tuttavia che la revoca possa essere fatta in forma tacita quando “la parte civile non presenta le conclusioni a norma dell’articolo 523 ovvero se promuove l’azione davanti al giudice civile”.
La revoca della costituzione di parte civile costituisce la rinuncia all’esercizio dell’azione civile in sede penale. Ciò non preclude la possibilità di riproporre l’azione in sede civile salvo la parte rinunci alla propria pretesa risarcitoria.