La costituzione della società per azioni – indice
- La costituzione
- La stipula
- Il contenuto dell’atto costitutivo
- L’iscrizione nel Registro delle Imprese
- La nullità
Come più volte abbiamo rammentato in questo sito, la società per azioni è la forma giuridica societaria più importante per imprese di grandi dimensioni.
I motivi di tale preferenza sono numerosi. Si pensi alla limitazione della responsabilità, per esempio. O ancora, alla possibilità di trasferire rapidamente le azioni.
Ma come si costituisce una società per azioni? Come si stipula l’atto costitutivo? Quale è il suo contenuto? E come avviene il deposito dell’atto costitutivo, e l’iscrizione nel Registro delle Imprese?
Andiamo con ordine, e valutiamo quali sono i principali termini di riferimento di questa disciplina societaria.
La costituzione delle società per azioni
La società per azioni può costituirsi mediante atto unilaterale, o mediante contratto. In entrambi i casi, il “frutto” di tale costituzione sarà la predisposizione di un atto costitutivo, con il quale si manifesta formalmente la volontà di dare vita al rapporto sociale, e di uno statuto, nel quale sono contenute le norme per il funzionamento della società.
Ne deriva che atto costitutivo e statuto dovrebbero sinergicamente guidare il funzionamento della società. Nel caso in cui ciò non sia possibile, perché le indicazioni contenute in uno dei due documenti si contrastano vicendevolmente, a prevalere – come sancito dall’ultimo comma dell’art. 2328 c.c. – sarà lo statuto.
È lo stesso art. 2328 c.c., come vedremo tra breve, a indicare che cosa deve indicare l’atto costitutivo della società per azioni.
Per il momento, è più utile rammentare che la costituzione della società per azioni avviene attraverso una fattispecie a formazione successiva, composta da due fasi, produttive di effetti giuridici preliminari, come:
- stipula dell’atto costitutivo;
- iscrizione nel Registro delle Imprese.
Affinché si possa validamente procedere alla costituzione della società per azioni, risulta altresì necessario verificare:
- l’intera sottoscrizione del capitale sociale;
- il versamento del 25% dei conferimenti in denaro e il rispetto delle previsioni del Codice Civile per i conferimenti di beni in natura e crediti;
- l’esistenza delle autorizzazioni governative e delle altre condizioni che sono richieste dalle leggi speciali per poter costituire la società, in relazione al suo specifico oggetto.
La sottoscrizione del capitale delle società per azioni può essere effettuata anche attraverso fideiussione bancaria o polizza assicurativa.
La stipula dell’atto costitutivo
La stipula dell’atto costitutivo deve avvenire necessariamente, a pena di nullità, per atto pubblico.
A nulla rileva che la costituzione sia simultanea o successiva. Il nostro ordinamento prevede infatti la possibilità di costituire una società per azioni in modo:
- simultaneo, nel quale gli aspiranti soci sottoscrivono in modo contestuale l’atto dinanzi al notaio;
- successivo, o per pubblica sottoscrizione, nel quale la costituzione avviene al termine, come conclusione di una serie di raccolta delle sottoscrizioni.
In buona evidenza, la forma più frequente è la prima, rappresentata dalla costituzione simultanea.
A titolo di maggiore chiarezza, può comunque risultare utile riepilogare come avvenga la costituzione “successiva” della società per azioni.
La costituzione successiva della s.p.a.
Come abbiamo già rammentato, la costituzione successiva della società per azioni avviene attraverso una serie di diverse fasi collegate.
La prima è la realizzazione del programma di costituzione, e il suo deposito presso un notaio. Il programma deve essere compilato a cura dei promotori (i soggetti che assumono l’iniziativa), indicando le principali disposizioni dell’atto costitutivo e il termine entro cui deve stipularsi.
Terminata questa prima fase, e resa pubblica la volontà di costituire una società, c’è l’effettiva adesione dei sottoscrittori, mediante atto pubblico o scrittura privata autenticata. L’adesione dovrà contenere le generalità e il numero delle azioni sottoscritte. In seguito, si verserà il 25% dei conferimenti in denaro.
Il terzo step è poi costituito con la convocazione dell’assemblea dei sottoscrittori, la c.d. “assemblea costituente”. In questa sede si accerta l’esistenza delle condizioni utili per poter procedere alla costituzione della s.p.a., e si provvede altresì a deliberare sul contenuto dell’atto costitutivo. Non è escluso che anche in questa fase sia possibile procedere a variare il contenuto del programma, ma è necessario il voto all’unanimità dei sottoscrittori.
Infine, si procede con la stipula vera e propria dell’atto costitutivo, ad opera degli intervenuti in assemblea.
Nel caso in cui la società si costituisca, i promotori verranno rilevati dalle obbligazioni assunte, e verranno rimborsati delle spese sostenute. Nel caso in cui la società non si costituisca, le obbligazioni e le spese rimangono a carico dei promotori.
Il contenuto dell’atto costitutivo
Il contenuto obbligatorio dell’atto costitutivo è stabilito dall’art. 2328 c.c., al quale ci riferiamo per riepilogare i punti seguenti.
L’atto deve infatti indicare:
- il cognome e il nome o la denominazione, la data e il luogo di nascita o lo Stato di costituzione, il domicilio o la sede, la cittadinanza dei soci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni assegnate a ciascuno di essi;
- la denominazione e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie;
- l’attività che costituisce l’oggetto sociale;
- l’ammontare del capitale sottoscritto e di quello versato;
- il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni, le loro caratteristiche e le modalità di emissione e circolazione;
- il valore attribuito ai crediti e beni conferiti in natura;
- le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti;
- i benefici eventualmente accordati ai promotori o ai soci fondatori;
- il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando quali tra essi hanno la rappresentanza della società;
- il numero dei componenti il collegio sindacale;
- la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e, quando previsto, del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti;
- l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a carico della società;
- la durata della società ovvero, se la società è costituita a tempo indeterminato, il periodo di tempo, comunque non superiore ad un anno, decorso il quale il socio potrà recedere.
L’iscrizione nel Registro delle Imprese
La stipula dell’atto costitutivo della società per azioni è seguita, a carico del notaio, e invia sussidiaria a carico degli amministratori, di depositare entro 10 giorni presso l’ufficio del Registro delle Imprese competente (quello nella cui circoscrizione si trova la sede sociale), l’atto costitutivo, con tutti i documenti che comprovano il rispetto delle condizioni per la costituzione.
Afferma infatti l’art. 2330 c.c. che
Il notaio che ha ricevuto l’atto costitutivo deve depositarlo entro dieci giorni presso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale, allegando i documenti comprovanti la sussistenza delle condizioni previste dall’articolo 2329.
Se il notaio o gli amministratori non provvedono al deposito nel termine indicato nel comma precedente, ciascun socio può provvedervi a spese della società.
L’iscrizione della società nel registro delle imprese è richiesta contestualmente al deposito dell’atto costitutivo. L’ufficio del registro delle imprese, verificata la regolarità formale della documentazione, iscrive la società nel registro.
Se la società istituisce sedi secondarie, si applica l’articolo 2299.
Contestualmente, viene richiesta l’iscrizione della società nel Registro delle Imprese. Un’operazione che ha carattere costitutivo, considerato che in questo momento la società acquista la personalità giuridica.
Per le operazioni che vengono compiute prima dell’iscrizione, coloro che hanno agito, hanno deciso, autorizzato o consentito l’operazione, rispondono in maniera illimitata e solidale.
La nullità della società per azioni
L’art. 2332 c.c. sancisce le ipotesi di nullità della società. Riassumendo, la società è nulla se:
- manca la stipula dell’atto costitutivo nella forma di atto pubblico;
- l’oggetto sociale è illecito;
- nell’atto costitutivo o nello statuto mancano indicazioni sulla denominazione della società, sui conferimenti o sull’ammontare del capitale sottoscritto o sull’oggetto sociale.
Per quanto attiene gli effetti, la dichiarazione di nullità ha un’efficacia ex nunc. Ne consegue che tale provvedimento non pregiudica l’efficacia degli atti già compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel Registro delle Imprese.
In seguito a tale dichiarazione (che va iscritta a cura degli amministratori o dei liquidatori nel Registro delle Imprese), i soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.