Il DDL sul cyberbullismo – indice:
Il ddl sul cyberbullismo è finalmente realtà. La Camera dei deputati ha infatti dato il proprio ok al provvedimento (nessun voto contario), consentendo pertanto alla giustizia di poter disporre di un nuovo strumento – la cui validità ed efficacia sarà naturalmente messa alla prova dei casi – per contrastare i fenomeni del bullismo e, in particolare, del cyberbullismo.
Finalità del provvedimento
Esaminando il ddl approvato dalla Camera, chiare appaiono essere le già annunciate finalità della legge, “volta a prevenire e contrastare i fenomeni del bullismo e del cyberbullismo in tutte le loro manifestazioni, in particolare con una strategia di attenzione e tutela nei confronti dei minori coinvolti, sia nella posizione di vittime sia in quella di responsabili di illeciti, privilegiando azioni di carattere formativo ed educativo rivolte anche agli infraventunenni che frequentano le istituzioni scolastiche statali di ogni ordine e grado”.
Ma cosa si intende per cyberbullismo? A definirlo è la stessa legge, intendendo per tale
qualunque forma di pressione, aggressione, molestia, ricatto, ingiuria, denigrazione, diffamazione, furto d’identità, alterazione, acquisizione illecita, manipolazione, trattamento illecito di dati personali in danno di minorenni, realizzata per via telematica, nonché la diffusione di contenuti on line aventi ad oggetto anche uno o più componenti della famiglia del minore il cui scopo intenzionale e predominante sia quello di isolare un minore o un gruppo di minori ponendo in atto un serio abuso, un attacco dannoso, o la loro messa in ridicolo.
Tutela della dignità del minore
Chiarito quanto sopra, cerchiamo di compiere qualche passo in avanti per comprendere che cosa potrebbe cambiare sul tema da oggi in poi. L’art. 2 della legge, rubricato “Tutela della dignità del minore”, prevede in particolare che ogni minore di almeno 14 anni di età, nonché ciascun genitore o soggetto esercente la responsabilità del minore che abbia subito taluno degli atti di cui sopra (in riferimento al cyberbullismo), può inoltrare al titolare del trattamento o al gestore del sito internet o del social media un’istanza per l’oscuramento, la rimozione o il blocco di qualsiasi altro dato personale del minore, diffuso nella rete internet, previa conservazione dei dati originali.
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Nell’ipotesi in cui entro le 24 ore il soggetto responsabile non abbia comunicato di aver assunto l’incarico di provvedere all’oscuramento, alla rimozione e al blocco richiesto, e entro le 48 ore non vi abbia provveduto o non sia possibile identificare il titolare del trattamento o il gestore del sito internet o del social media, il soggetto interessato può ben rivolgere identica richiesta, mediante segnalazione o reclamo, al Garante per la protezione dei dati personali, il quale provvederà entro le 48 ore dal ricevimento della richiesta.
Istituzione del tavolo tecnico contro il cyberbullismo
Il terzo art. del ddl stabilisce che il Presidente del Consiglio dei ministri, con decreto da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, istituisce presso la Presidenza del Consiglio dei ministri, senza oneri per le finanze pubbliche, il tavolo tecnico per la prevenzione e per il contrasto del cyberbullismo, del quale fanno parte rappresentantidi diversi enti.
Fra questi rappresentanti del Ministero dell’interno, del Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, del Ministero dellavoro e delle politiche sociali, del Ministero della giustizia, del Ministero dello sviluppo economico, del Ministero della salute, della Conferenza unificata, dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, del Garante per l’infanzia e l’adolescenza, del Comitato di applicazione del codice di autoregolamentazione media e minori, del Garante per la protezione dei dati personali, di associazioni con comprovata esperienza nella promozione dei diritti dei minori e degli adolescenti e nelle tematiche di genere, degli operatori che forniscono servizi di social networking e degli altri operatori della rete internet, una rappresentanza delle associazioni studentesche e dei genitori, una rappresentanza delle associazioni attive nel contrasto del bullismo e del cyberbullismo.
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Entro 60 giorni dal suo insediamento, il tavolo tecnico redige un piano di azione integrato per il contrasto e la prevenzione del cyberbullismo, nel rispetto delle direttive europee in materia e nell’ambito del programma pluriennale dell’Unione europea, e realizza un sistema di raccolta di dati finalizzato al monitoraggio dell’evoluzione dei fenomeni e, anche avvalendosi della collaborazione con la Polizia postale e delle comunicazioni e con altre Forze di polizia, al controllo dei contenuti per la tutela dei minori.
Il codice di coregolamentazione
Ancora, la legge prevede che il piano di azione è integrato con un codice di coregolamentazione per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo, a cui devono attenersi gli operatori che forniscono servizi di Social networking e gli altri operatori della rete internet. Viene contemporaneamente istituito un comitato di monitoraggio, con li compito di identificare procedure e formati standard per le istanze a tutela della dignità del minore.
Sotto il profilo educativo, il piano di azione avrà altresì il compito di stabilire le iniziative di informazione e di prevenzione del fenomeno del cyberbullismo rivolte ai cittadini, coinvolgendo principalmente i servizi socio-educativi presenti sul territorio in sinergia con le scuole. Verranno inoltre previste periodiche campagne informative di prevenzione e di sensibilizzazione sul fenomeno del cyberbullismo, avvalendosi dei principali media, nonché degli organi di comunicazione e di stampa e di soggetti privati.
Prevenzione in ambito scolastico
Valutato che, purtroppo, molti dei fenomeni di cyberbullismo trovano supporto o spunti di insorgenza in ambito scolastico, la legge concentra buona parte delle proprie attenzioni proprio negli istituti di educazione. A tal fine, il ddl prevede che il Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca, sentito il Ministero della giustizia – Dipartimento per la giustizia minorile e di comunità, entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge, sia in grado di adottare “linee di orientamento per la prevenzione e il contrasto del cyberbullismo nelle scuole, anche avvalendosi della collaborazione della Polizia postale e delle comunicazioni, e provvede al loro aggiornamento con cadenza biennale”.
Per quanto concerne il contenuto di tali linee di orientamento, la legge è piuttosto precisa, affermando che si occuperanno di incidere su
- la formazione del personale scolastico, prevedendo la partecipazione di un proprio referente per ogni autonomia scolastica;
- la promozione di un ruolo attivo degli studenti, nonché di ex studenti che abbiano già operato all’interno dell’istituto scolastico in attività di peer education, nella prevenzione e nel contrasto del cyberbullismo nelle scuole;
- la previsione di misure di sostegno e rieducazione dei minori coinvolti; un efficace sistema di governance diretto dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca.
Anche in virtù di quanto sopra, è previsto che ogni istituto scolastico debba individuare fra i docenti un referente che avrà il compito di coordinare le iniziative di prevenzione e di contrasto del cyberbullismo, anche avvalendosi della collaborazione delle Forze di polizia nonché delle associazioni e dei centri di aggregazione giovanile presenti sul territorio. Agli istituti sarà altresì richiesto di sensibilizzare i propri studenti mediante la promozione dell’educazione all’uso consapevole della rete internet e ai diritti e doveri connessi all’utilizzo delle tecnologie informatiche, quale elemento trasversale alle diverse discipline curricolari, e anche attraverso la realizzazione di apposite attività progettuali aventi carattere di continuità tra i diversi gradi di istruzione o di progetti elaborati da reti di scuole in collaborazione con enti locali, servizi territoriali, organi di polizia, associazioni ed enti.
Il successivo art. 5 prevede altresì, al co. 1, che “salvo che il fatto costituisca reato, in applicazione della normativa vigente e delle disposizioni di cui al comma 2, il dirigente scolastico che venga a conoscenza di atti di cyberbullismo ne informa tempestivamente i soggetti esercenti la responsabilità genitoriale ovvero i tutori dei minori coinvolti e attiva adeguate azioni di carattere educativo”.
Il “cartellino giallo”
Tra le ultime novità della legge spicca infine il c.d. “cartellino giallo” o, meglio, l’ammonimento. Il ddl prevede infatti che fino a quando non viene proposta querela o non viene presentata denuncia per uno dei reati di cui agli articoli 594, 595 e 612 del codice penale e all’articolo 167 del codice per la protezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, commessi, mediante la rete internet, da minorenni di età superiore agli anni quattordici nei confronti di altro minorenne, diviene applicabile la procedura di ammonimento di cui all’articolo 8, commi 1 e del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 aprile 2009, n. 38, e successive modificazioni.
Ai fini dell’ammonimento, stabilisce il co. 2, il questore convoca il minore, unitamente ad almeno un genitore o ad altra persona esercente la responsabilità genitoriale. Gli effetti dell’ammonimento cessano al compimento della maggiore età.
Avv. Bellato – diritto dell’informatica, internet e social network