Oggetti in autostrada: risarcimento dei danni – indice:
L’articolo 2051 del Codice Civile, sulla responsabilità per i beni in custodia, trova applicazione per gli oggetti incustoditi sulla carreggiata di strade ed autostrade? La giurisprudenza ritiene di sì. Nei casi di danni al veicolo per oggetti sulla carreggiata di strade e autostrade, l’Ente gestore è chiamato a rispondere dei danni e a risarcire il conducente, salvo il caso furtuito. L’onere della prova relativo al caso furtuito spetta però all’Ente Gestore. Tra i riferimenti su questo caso si può citare la sentenza n°783 della Cassazione civile III sezione del 15.01.13, che mette in luce l’applicazione di suddetto articolo del codice civile nel rapporto fra utenti danneggiati da oggetti pericolosi giacenti sulla carreggiata di un’autostrada ed ente gestore.
Risarcimento dei danni causati da oggetto in autostrada: chi paga
Nel caso di uno pneumatico o un copertone abbandonato sulla carreggiata autostradale, l’ente gestore, nello specifico la Società Autostrade, è stata condannata poiché responsabile di un danno cagionato da cose che ha in custodia. È invece assolta la prova relativa al caso furtuito ogniqualvolta l’ente gestore provi che l’oggetto abbandonato e il danno conseguente è cagionato da circostanze esterne rispetto alla struttura del bene, ed anche ponendo in essere la massima diligenza non sarebbe stato possibile evitare il danno.
Il caso specifico fa riferimento ad una richiesta di risarcimento presentata ai danni di “Autostrade per l’Italia” da parte di una società di trasporti che ha subito un impatto di un proprio mezzo a causa di uno pneumatico abbandonato sulla carreggiata. Un altro caso giurisprudenziale inerente all’articolo 2051 è riferibile al Giudice di Pace di Santhià in provincia di Vicenza, con sentenza 16/2013. Anche questa volta è stabilito che l’onere della prova sul caso fortuito circa il corretto assolvimento al dovere di custodia delle cose, sia a carico del custode.
Da parte dell’ente sussiste quindi sempre l’obbligo di vigilanza e di controllo. Queste pronunce giurisprudenziali sono in contrasto rispetto al precedente orientamento, in base al quale si riteneva applicabile l’articolo 2051 del codice civile a fattispecie simili, soltanto quando si potesse ritenere che il “custode” della strada, potesse effettivamente esercitare una continua attività di controllo e vigilanza sulla stessa. La più recente giurisprudenza ritiene di converso che tale attività di custodia si concreti ogni volta che l’ente abbia un potere e dovere di custodia e mantenimento nonché di intervento sulla strada, annoverando fra questi casi quello dell’autostrada e della Società Autostrade.
Il caso furtuito per il risarcimento da oggetti in carreggiata
Il legislatore, con riferimento all’art. 2043 e 2051 del codice civile, limita la responsabilità civile solo nel caso di un danno dovuto a circostanze fortuite, da cause estrinseche al bene e derivate dal comportamento di terze persone. Ad esempio, l’abbandono volontario di oggetti pericolosi in tempi che non consentano all’ente di conoscere e di eliminare tempestivamente il pericolo, libera l’ente dalla suddetta responsabilità.
Questo orientamento relativo all’applicabilità o meno dell’articolo 2051, non esclude tuttavia che, nel caso venga dall’utente della strada individuato il soggetto che abbia abbantonato un oggetto pericoloso che poi abbia effettivamente cagionato un danno nell’immediato all’utente della strada, possa e debba agirsi direttamente ai sensi dell’articolo 2043 del codice civile nei confronti dell’intestatario del veicolo da cui provengano detti oggetti. Si pensi all’ipotesi di un tir a cui esploda uno pneumatico davanti all’utente danneggiato, che identificato dovrà risarcire, o al guidatore, responsabile per legge in solido con l’intestatario del veicolo.
I casi di conteziosti sulle strade nei confronti degli enti sono numerosi, il consiglio è quindi quello di valutare il contatto con un legale per meglio affrontare una situazione simile.