Il danno alla persona – indice:
- Valutazione equitativa del danno
- Tabelle milanesi di liquidazione
- Calcolo danno biologico permanente
- Errore di diritto
Con ordinanza n. 1553 dello scorso 22 gennaio 2019 la Corte di Cassazione ha sostenuto che il giudice che commette un errore nel calcolo del danno alla persona del soggetto danneggiato, utilizzando un moltiplicatore sbagliato rispetto all’età anagrafica della vittima, commette un error in iudicando.
Valutazione equitativa del danno
Nella vicenda in esame, in particolar modo, il soggetto danneggiato da un sinistro stradale, e i genitori dello stesso, avevano impugnato in Cassazione la sentenza con cui i giudici della Corte territoriale riducevano il ristoro della parte lesa, denunciando un errore di valutazione del danno biologico, con scorretta applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione, censurando pertanto la mancata applicazione della norma ex art 1226 c.c., rubricata Valutazione equitativa del danno, in base alla quale – appunto – se il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, viene liquidato dal giudice con valutazione equitativa.
Tabelle milanesi di liquidazione
Il ricorrente denuncia dunque un errore di valutazione del danno biologico e la non corretta applicazione delle tabelle milanesi di liquidazione del 2011, espletata con il criterio dell’ aumento percentuale pari al 25% in riferimento a un danno biologico permanente pari al 38%.
Il ricorrente ritiene in particolar modo che la questione involge la mancata applicazione della norma di cui all’art. 1226 c.c., di cui sopra abbiamo già detto, che vale in tutti i casi in cui il danno non può essere provato nel suo preciso ammontare, e l’individuazione del corretto criterio equitativo sulla base del quale il giudice è tenuto a motivare.
Per motivare la propria decisione i giudici della Suprema Corte si inseriscono in un percorso giurisprudenziale ben tracciato, cui evidentemente la Corte di Cassazione intende dar seguito. In esso si chiarisce che il valore delle “tabelle milanesi” è un criterio guida per la liquidazione del danno alla persona, e che le tabelle non sono certo divenute esse stesse una normativa di diritto. Piuttosto, le tabelle integrano i parametri di individuazione di un corretto esercizio del potere di liquidazione del danno non patrimoniale con la valutazione equitativa normativamente prevista dall’art. 1226 c.c.. Dunque, si tratta di “regole integratrici del concetto di equità volte a circoscrivere la valutazione discrezionale del giudice in un ambito di condivisa oggettività”.
Insomma, in altri termini, le tabelle “milanesi” possono dirsi “normative” solamente nel senso che valgono quale ragionevole, trasparente e non arbitrario parametro di valutazione dell’esercizio del potere di cui all’art. 1226 c.c. e,
Calcolo danno biologico permanente
Introdotto quanto sopra, i giudici sostengono che il motivo del ricorrente è fondato perché con esso si denuncia che, nel liquidare il danno alla persona, la Corte territoriale ha commesso un evidente errore nell’individuazione del valore-punto per il calcolo del danno biologico permanente (pari al 38%), in relazione alla età della parte lesa (29 anni). L’errore commesso dai giudici territoriali si è tradotto in una liquidazione del danno alla persona di 199.777 euro, invece di 230.781 euro.
Dunque lo sbaglio che i giudici hanno realizzato nell’ individuare il giusto valore – punto tabellare per procedere al calcolo del danno biologico complessivo, ha falsato il risultato finale. Pertanto, un errore non tanto nell’individuazione dello strumento di calcolo delle tabelle di liquidazione del danno alla persona generalmente in uso (cioè le già citate le tabelle milanesi), quanto legato all’utilizzo di un fattore moltiplicatore errato (valore-punto) se rapportato all’età della parte lesa all’epoca del sinistro.
Errore di diritto
Soffermandosi sulla natura dell’errore, i giudici della Suprema Corte sottolineano come tale errore rilevato rientri nella categoria degli errori di calcolo che assumono l’aspetto dell’errore di diritto. Per gli Ermellini, infatti, l’errore è riconducibile all’impostazione delle operazioni matematiche necessarie per ottenere un determinato risultato, divenendo così un error in iudicando nell’individuazione di parametri e criteri di conteggio.
Sulla base di ciò, la Corte di Cassazione invita il Giudice del rinvio a svolgere una nuova operazione di calcolo.