Il decreto penale di condanna – indice:
Che cos’è il decreto penale di condanna
Il decreto penale di condanna è un istituto previsto dagli articoli 459 e seguenti del codice di procedura penale. La finalità della norma è quella di perseguire reati meno gravi senza una concreta attività di udienza e mediante un’istruttoria semplificata, accelerata e sommaria. Gli effetti del decreto penale di condanna equivalgono sostanzialmente a quelli di una sentenza di condanna: questa non potrà tuttavia che essere soltanto di tipo pecuniario. Con il decreto penale di condanna infatti non sarà possibile condannare l’imputato a pena detentiva (arresto o reclusione), e quest’ultima, ove prevista dalla norma penale, dovrà necessariamente essere convertita in pena pecuniaria (ammenda o multa).
Anche se, come accennato, si tratta solo di pena pecuniaria, le conseguenze penali sono effettive. Non si tratta infatti di sanzioni meramente amministrative (come ad esempio una “multa” per “divieto di sosta”) o civili, ma di pene corrispondenti ad una condanna in sede penale, con tutto ciò che ne consegue.
Si badi bene che, ove la sanzione irrogata non sia sospesa dal giudice, il condannato sarà tenuto a versare all’Erario l’intera somma prevista. In alcuni casi questa può raggiungere diverse migliaia di euro.
La pena massima convertibile in pena pecuniaria, ai fini dell’emissione del decreto penale è di sei mesi di reclusione o di arresto.
Contenuto del decreto penale di condanna
L’atto in questione si riceve come tutte le notifiche di atti giudiziari, nel classico “plico verde”. La busta riporta sempre la provenienza, che sarà quella del Tribunale competente per il relativo reato. L’ufficio che emette il provvedimento in questione è quello del G.I.P. (Giudice per le Indagini Preliminari). Il provvedimento, riporta al proprio interno:
- Le generalità complete dell’imputato;
- L’enunciazione del fatto, delle circostanze e delle disposizioni di legge violate;
- Gli elementi di prova a carico del condannato;
- L’entità della condanna;
- Gli avvertimenti di legge: il condannato ha infatti la facoltà, nel termine perentorio di quindici giorni dalla notifica del decreto penale di condanna, di presentare l’atto di opposizione.
Cosa fare quando si riceve un decreto penale di condanna
Le valutazioni in ordine alle scelte difensive in caso di decreto penale di condanna, devono essere fatte a seconda delle circostanze. Come già esposto, un provvedimento di questo tipo ha caratteritiche premiali che devono essere attentamente ponderate dal condannato prima di una scelta in ordine all’opposizione.
L’opposizione al decreto penale può essere vantaggiosa quando il provvedimento riguarda i reati di guida in stato di ebbrezza o sotto l’effetto di stupefacenti (articoli 186 e 187 del Codice della Strada). In questo caso infatti la normativa prevede diverse possibilità in ordine all’estinzione del reato ed alla concreta riduzione della durata delle sanzioni accessorie (come ad esempio la sospensione della patente e la confisca del veicolo).
In altre circostanze invece, il condannato potrà avere interesse a difendersi nel merito, chiedendo un vero e proprio “dibattimento”: si aprirà quindi un processo penale ordinario dove potranno essere, ad esempio, citati i propri testimoni e portati i propri elementi di prova a favore.
Con la “messa alla prova” poi, il condannato potrà ottenere l’estinzione del reato evitandosi una condanna ed un processo penale vero e proprio.
L’opposizione al decreto penale di condanna
Come accennato, il condannato ha termine di quindici giorni dalla notifica per proporre un atto di opposizione. Con l’atto di opposizione le scelte che il condannato può fare sono molteplici:
- Sarà possibile chiedere l’applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi degli articoli 444 e seguenti del codice di procedura penale, il cosiddetto “patteggiamento“;
- Il condannato potrà anche richiedere il giudizio abbreviato, e cioè, in sintesi, un processo da celebrarsi allo stato degli atti con limitatissime possibilità istruttorie, che garantisce però lo sconto di un terzo della pena in caso di condanna;
- La messa alla prova che consiste nella prestazione di lavori socialmente utili con la finalità dell’estinzione del reato;
- Il dibattimento, ossia un processo penale vero e proprio, con tutte le garanzie difensive e possibilità istruttorie previste dal rito ordinario.
Ad avviso della giurisprudenza, l’imputato opponente al decreto penale di condanna, avrà comunque la facoltà di revocare l’opposizione e lasciare dunque che il provvedimento di condanna passi in giudicato.
Gli sconti di pena del decreto penale di condanna
Nell’ipotesi in cui le scelte difensive, dopo attenta valutazione, non ricadano sull’opposizione dal decreto penale di condanna, il codice di procedura penale prevede comunque una serie di vantaggi a chi decidesse di non opporvisi. Fra questi si riportano:
- La pena irrogata, come già menzionato, è di natura soltanto pecuniaria;
- La pena pecuniaria irrogata è ridotta fino alla metà del minimo edittale;
- La persona offesa dal reato non ha la possibilità di costituirsi parte civile e di chiedere quindi il risarcimento nell’ambito dello stesso processo penale;
- Non è prevista l’applicazione di pene accessorie, salvo quelle amministrative (come ad esempio la sospensione o revoca della patente o la confisca di un veicolo);
- Il condannato non è tenuto al pagamento delle spese processuali;
- Il decreto penale di condanna non ha efficacia di giudicato in altro giudizio civile o amministrativo;
- Il reato è estinto (con apposita istanza) se nel termine di cinque anni (ove trattasi di delitti) o di due anni (ove si tratti di contravvenzione) il condannato non commette un reato della stessa indole.
Per quali reati viene emesso
Generalmente questo tipo di provvedimento consegue a delitti o contravvenzioni non particolarmente gravi. I reati più frequentemente perseguiti in questo modo sono, ad esempio, la guida in stato di ebbrezza (sicuramente il reato più perseguito tramite decreto), le lesioni personali, il danneggiamento, truffe, furti o appropriazioni indebite connotate da scarsa offensività sociale e così via.
Chiaramente la pena detentiva deve poter essere convertita in pena pecuniaria: il massimo di pena detentiva convertibile in pena pecuniaria è di sei mesi di arresto o di reclusione.
I criteri di conversione della pena detentiva in pena pecuniaria: un esempio
Ai sensi dell’articolo 459 comma 1-bis del codice di procedura penale:
“Il giudice, per determinare l’ammontare della pena pecuniaria, individua il valore giornaliero al quale può essere assoggettato l’imputato e lo moltiplica per i giorni di pena detentiva. Nella determinazione dell’ammontare di cui al periodo precedente, il giudice tiene conto della condizione economica complessiva dell’imputato e del suo nucleo familiare. Il valore giornaliero non può essere inferiore alla somma di euro 75 di pena pecuniaria per un giorno di pena detentiva e non può superare di tre volte tale ammontare”.
Per fare un esempio concreto, in caso di condanna a sedici mesi di arresto e 4000€ di ammenda, diminuita a dodici mesi di arresto e 3000€ di ammenda per la concessione delle attenuanti generiche, la pena può essere diminuita ai sensi del secondo comma dell’articolo 459 del codice di procedura penale a sei mesi di arresto e 2000€ di ammenda. A questo punto, la conversione della pena detentiva di sei mesi per 75 euro al giorno (centottanta giorni) condurrà ad una sanzione pecuniaria di 13.500 euro di ammenda oltre a 2000 euro di ammenda per complessivi 15.500 euro.