Deducibilità della retta di degenza in RSA – guida rapida
- Le spese di degenza presso la RSA
- L’appello è fondato: le motivazioni
- Le forme di assistenza sanitaria
Secondo quanto afferma la Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Veneto, con la sentenza n. 405/7 del 7 maggio 2024, le spese di degenza presso la RSA sono deducibili, ai fini IRPEF, se queste sono connesse a quelle di natura sanitaria e, in particolare, se il legame di strumentalità esistente tra esse sia tale da non consentire di erogarle separatamente.
Nella fattispecie che ricostruiremo nelle prossime righe, i giudici hanno accolto l’appello del contribuente che aveva sostenuto spese sanitarie in favore della coniuge, la quale necessitava di “forme di assistenza sanitaria continua e ininterrotta”.
Le spese della retta di degenza presso la RSA
Il caso ha come protagonista un uomo, T, sposato con la signora C, affetta dal 2012 dal morbo di Alzheimer in stato avanzato e con demenza grave. La signora C era stata dichiarata portatrice di handicap in situazione di gravità ex art.3, comma 3, L. 104/1992 e dall’anno 2014 era stata ricoverata, permanentemente, presso la Residenza Z, che certificava le gravissime condizioni della paziente.
Ebbene, T aveva sostenuto per gli anni 2015-2019 le spese di ricovero e della retta di degenza pari a € 94.020 e sostiene che tali importi potevano essere dedotti dalle imposte come previsto dall’ art. 10 del TUIR.
La deduzione errata della retta di degenza
Erroneamente, però, il contribuente nei modelli unico per gli anni 2016-2017-2019-2019-2020 aveva dedotto solo una parte della somma pagata (pari a € 14.433). Era dunque stata versata una maggiore IRPEF pari a € 35.882. Presentava così delle relative istanze di rimborso. Contro il silenzio rifiuto dell’Amministrazione, presentava ricorsi alla commissione tributaria provinciale di Padova, sostenendo che lo stato di malattia della moglie richiedeva assistenza per tutto l’arco della giornata per cui le spese sostenute rientravano nella previsione di cui all’ art. 10 TUIR.
La commissione tributaria provinciale di Padova, con sentenza 196/2022 del 05/04/2022 respingeva però il ricorso. Sosteneva in particolare, la commissione, che come stabilito dalle stesse istruzioni predisposte per le dichiarazioni annuali in ipotesi di ricovero del soggetto disabile in istituto di assistenza, non era possibile dedurre l’intera spesa ma solo la parte riguardante le spese mediche e paramediche di assistenza specifica, come, peraltro, aveva fatto il contribuente.
Dinanzi a tale posizione il contribuente presenta appello il contribuente e contesta la interpretazione data dal giudice di primo grado all’ art. 10 del DPR 917/1986. Sostiene, infatti, che lo stato di infermità della signora C è di tale gravità da richiedere assistenza specifica per tutta la giornata e non solo per quattro ore come sostiene dal giudice di primo grado.
Il richiamo di una precedente sentenza di Cassazione
A tal fine, il ricorrente richiama una sentenza della Corte di Cassazione, relativa a un caso di Alzheimer, che ha stabilito come pazienti nelle condizioni di salute assimilabili a quelli della signora C., siano soggetti ad assistenza medica specifica per tutto l’arco della giornata (Cass. 27766-2016).
In particolare, le condizioni di immobilizzazione, di incapacità di critica e giudizio, di incapacità di alimentarsi autonomamente, di dipendenza per qualsiasi necessità di vita determinano la necessità di assistenza medica specifica per tutto l’arco della giornata.
Non la pensa allo stesso modo l’Agenzia delle Entrate, secondo cui le deduzioni possono riguardare solo le spese mediche e paramediche di assistenza specifica e che la risoluzione 7E del 16/01/2018 ha precisato che “nell’ipotesi di ricovero di un anziano in un istituto di assistenza la detrazione spetta esclusivamente per le spese mediche non anche per quelle relative alla retta di ricovero“.
Nelle controdeduzioni il ricorrente richiama allora la sentenza Corte di Cassazione n. 131714 del 18/05/2023, in tema di addebitabilità in via integrale al Servizio Sanitario Nazionale del costo del servizio sanitario-assistenziale per i pazienti affetti da Alzheimer in stato avanzato di demenza grave. La pronuncia ha infatti stabilito che tali pazienti ricevono dalle RSA un’assistenza in toto di natura sanitaria e che non è possibile stabilire le quote di natura sanitaria e distinguerle da quelle assistenziali “… con netta prevalenza delle prime sulle seconde in quanto, comunque, dirette alla tutela della salute del cittadino“.
Ad avviso del contribuente, quindi, quanto pagato dal contribuente, indipendentemente da quanto indicato nella ricevuta della RSA, rappresenta un corrispettivo per spese mediche ed assistenza specifica.
L’appello è fondato: le motivazioni
Per la corte regionale l’appello è fondato e meritevole di accoglimento.
In particolare, i giudici tributari ricordano come la Corte di Cassazione, con le sentenze correttamente indicate dal contribuente e, da ultimo, con sentenze n. 26660/2023 e n. 4752/2024 del 22/02/2024 abbia affermato che, seppure in riferimento a tema diverso rispetto a quello di sulla deducibilità ex art. 10 DPR 917/1986, delle spese, oggetto della presente controversia, che “… le prestazioni socio-assistenziali di rilievo sanitario sono incluse tra quelle a carico del Servizio Sanitario Nazionale se, ed in tutti i casi in cui, per garantire il diritto alla salute e alle cure del paziente, occorre che le prestazioni di natura sanitaria siano erogate congiuntamente all’attività socio-assistenziale”.
In altri termini, i giudici di legittimità hanno affermato che vi sarebbe un nesso di strumentalità, necessaria e inscindibile, tra le due tipologie di prestazioni, tale per cui non è possibile erogare le une in assenza delle altre.
Per la Corte di Cassazione vi è dunque la necessità di valutare in concreto, in riferimento cioè al singolo paziente, alla patologia da cui è affetto, al suo stato di evoluzione al momento del ricovero e a quello prevedibile all’esito della malattia, “se le prestazioni socioassistenziali offerte siano legate a quelle di natura sanitaria e, in particolare, se il legame di strumentalità esistente tra esse sia di tale intensità e pervasività da non consentire di erogarle separatamente, salvo pregiudicare il diritto soggettivo del paziente alla salute e alle cure”.
Ora, nel caso in cui esista questo nesso di strumentalità necessaria, diventa così del tutto irrilevante stabilire la prevalenza delle prestazioni sanitarie rispetto a quelle socioassistenziali o viceversa, ed entrambe sono poste a carico del SSN, proprio in virtù del vincolo di strumentalità che le lega.
Le forme di assistenza sanitaria e la retta di degenza
Calandoci nella fattispecie oggetto di discussione, la condizione di grave malattia della signora C, che non costituisce oggetto di contestazione, risulta essere di tale gravità da prevedere forme di assistenza sanitaria che prevalgono e assorbono la residuale eventuale spesa “alberghiera”, quali demenza avanzata, disfagia totale, sindrome da allettamento, totale dipendenza per le A.D.L. Condizioni che, ad avviso del collegio, determinano la necessità di forme di assistenza sanitaria continua e ininterrotta che assorbono ogni eventuale segmento accessorio e residuale così da precludere la possibilità di escludere dalla deduzione la quota parte di spesa riferibile, complessivamente, alla retta di ricovero.
In conclusione, i giudici tributari ritengono che le spese mediche di assistenza specifica deducibili, ai sensi dell’art. 10, comma 1 lett. B) TUIR, debbano essere qualificate in relazione alla funzione di tutela del diritto alla salute della paziente e che, nel caso della signora C, la assistenza specifica necessaria si estenda all’intera prestazione fornita dalla RSA.
Ne deriva, in ultimo commento, che l’intera spesa è deducibile e che i silenzio-rifiuto opposto dall’ Amministrazione non è legittimo. Per tali motivi, il ricorso è accolto.