La demolizione dei manufatti abusivi – indice:
- Totale o parziale difformità
- Distinguere le difformità
- Demolizione opera abusiva
- Prescrizione demolizione opere abusive
Stando a quanto afferma la sentenza n. 55372/2018 della Corte di Cassazione, l’ordine di demolizione di un manufatto abusivo, non ha natura punitiva – repressiva, bensì di sanzione amministrativa, con funzione ripristinatoria del bene giuridico leso.
Dunque, sostengono i giudici della Suprema Corte, l’ordine di demolizione non è assoggettato alla prescrizione ex art. 173 c.p., per le sanzioni penali, e nemmeno alla prescrizione di cui all’art. 28 l. 689/1981, che riguarda le sanzioni con finalità punitiva.
Totale e parziale difformità di un immobile abusivo
In primo luogo, i giudici ritengono utile sottolineare la diversità delle nozioni di totale e parziale difformità di un immobile abusivo.
In particolare, la nozione della parziale difformità implica la sussistenza di un titolo abilitativo descrittivo di uno specifico intervento costruttivo, cui si pervenga però all’esito della fase realizzativa seppure secondo caratteristiche in parte diverse da quelle fissate a livello progettuale.
Di contro, la nozione di totale difformità presuppone un intervento costruttivo che sia qualificabile come integralmente diverso per caratteristiche tipologiche, planovolumetriche o di utilizzazione da quello oggetto del permesso stesso. Un concetto che è quello richiamato dall’art. 31, comma 1, TUE, che si sofferma proprio sulla totale difformità, piuttosto che sul confronto tra le singole difformità rispetto alle previsioni progettuali.
L’evidente diversità delle due tipologie di abuso è relazionabile anche alle diverse scelte sanzionatorie operate dal legislatore con la previsione incondizionata della demolizione in caso di totale difformità. Ovvero, di interventi realizzati “in assenza di permesso, in totale difformità dal medesimo ovvero con variazioni essenziali”, come da art. 31, comma 2, TUE.
L’ordine di demolizione non è invece destinato a trovare piena esecuzione per gli abusi realizzati in parziale difformità, quando la demolizione non può avvenire senza pregiudizio della parte eseguita in conformità.
Come distinguere le difformità
In maniera più specifica, la Corte ha poi ricordato come quando ci si riferisce a parziale o totale difformità fra quanto eseguito e quanto assentito, bisogna prendere in considerazione esclusivamente il corpus delle opere oggetto di attuale intervento.
Dunque, non integra certamente un’ipotesi di parziale difformità (ma un intervento in assenza di permesso), la realizzazione di un manufatto del tutto nuovo, sebbene innestato su di una preesistente struttura di per sé conforme agli strumenti ed alle prescrizioni urbanistiche.
Ne deriva che, affermano i giudici, a fronte di un immobile già realizzato, seppur legittimamente, gli ulteriori, successivi interventi realizzati su di esso, in assenza di nuovo titolo abilitativo, quand’anche non stravolgano l’organismo edilizio non possono qualificarsi come opere realizzate in “parziale difformità”, stante l’assenza del necessario parametro, costituito dal titolo abilitativo che abbia autorizzato l’intervento e cui comunque deve riconnettersi la parte parzialmente difforme.
Demolizione opera abusiva
Terminata questa riflessione, si giunge al motivo di impugnazione che ci interessa maggiormente, con una breve premessa.
Più volte la Corte di Cassazione ha escluso la natura sanzionatoria dell’ordine di demolizione sulla disamina della relativa disciplina di cui al D.P.R. 380/01. Da questa si evince che la demolizione dell’abuso edilizio è stata disegnata dal legislatore come un’attività con obiettivi ripristinatori dell’originario assetto del territorio imposta all’autorità amministrativa, che deve provvedervi direttamente o mediante la procedura di ingiunzione.
Si tratta pertanto di sanzioni amministrative che prescindono dalla sussistenza di un danno e dall’elemento psicologico del responsabile, in quanto applicabili anche in caso di violazioni incolpevoli. È inoltre da rilevare che i provvedimenti finalizzati alla demolizione dell’immobile abusivo adottati dall’autorità amministrativa risultano autonomi rispetto alle eventuali statuizioni del giudice penale e, più in generale, alle vicende del processo penale.
Per le ragioni di cui sopra, e per gli altri punti leggibili nella sentenza integrale, l’ordine di demolizione impartito dal giudice può essere revocato dallo stesso giudice che lo ha emesso quando risulti incompatibile con un provvedimento adottato dall’autorità amministrativa, indipendentemente dal passaggio in giudicato della sentenza.
Era osservato che “l’intervento del giudice penale si colloca a chiusura di una complessa procedura amministrativa finalizzata al ripristino dell’ originario assetto del territorio alterato dall’intervento edilizio abusivo, nell’ambito del quale viene considerato il solo oggetto del provvedimento (l’immobile da abbattere), prescindendo del tutto dall’individuazione di responsabilità soggettive, tanto che la demolizione si effettua anche in caso di alienazione del manufatto abusivo a terzi estranei al reato, i quali potranno poi far valere in altra sede le proprie ragioni.
L’intervento del giudice penale, inoltre, non è neppure scontato, dato che egli provvede ad impartire l’ordine di demolizione se la stessa ancora non sia stata altrimenti eseguita”.
Prescrizione demolizione opere abusive
Sempre con tali ricostruzioni i giudici hanno poi evidenziato che l’ordine impartito non è soggetto alla prescrizione quinquennale stabilita per le sanzioni amministrative. La quale, invece, riguarda le sanzioni pecuniarie con finalità punitiva e, stante la sua natura di sanzione amministrativa, non si estingue neppure per il decorso del tempo ex art. 173 cod. pen.
Da tali valutazioni discende il principio di diritto, per cui
la demolizione del manufatto abusivo, anche se disposta dal giudice penale ai sensi dell’art. 31, comma 9, qualora non sia stata altrimenti eseguita, ha natura di sanzione amministrativa che assolve ad un’autonoma funzione ripristinatoria del bene giuridico leso, configura un obbligo di fare, imposto per ragioni di tutela del territorio, non ha finalità punitive ed ha carattere reale, producendo effetti sul soggetto che è in rapporto con il bene, indipendentemente dall’essere stato o meno quest’ultimo l’autore dell’abuso.