La denuncia di danno temuto – indice:
La denuncia di danno temuto è un’azione posta in essere dal proprietario o da titolare di altro diritto reale di godimento, o dal possessore. È posta in essere quando ha ragione di temere che da una o più opere esistenti possano derivare pericoli di danni gravi e prossimi. Di qui, la possibilità di procedere a denunciare il fatto all’autorità giudiziaria, ottenendo una pronuncia che ponga fine alla situazione di pericolo, disponendo eventuali garanzie per i danni eventuali.
La denuncia di danno temuto nel codice civile
Nel nostro codice civile la denuncia di danno temuto è disciplinata dall’art. 1172 c.c., laddove si precisa che
Il proprietario, il titolare di altro diritto reale di godimento o il possessore, il quale ha ragione di temere che da qualsiasi edificio, albero o altra cosa sovrasti pericolo di un danno grave e prossimo alla cosa che forma l’oggetto del suo diritto o del suo possesso, può denunziare il fatto all’autorità giudiziaria e ottenere, secondo le circostanze, che si provveda per ovviare al pericolo.
L’autorità giudiziaria, qualora ne sia il caso, dispone idonea garanzia per i danni eventuali.
Ma quali sono i presupposti per una simile azione? E chi è legittimato? E con che termini di prescrizione?
I presupposti di legge
I presupposti per l’azione di denuncia di danno temuto sono tre. Il primo è legato al pericolo di danno che deriva da una res ad un’altra. Il secondo è determinato dalla prossimità e dalla gravità del danno stesso. Il terzo dal “ragionevole timore”.
In maniera meno sintetica, si tratta del fatto che il danno non si sia già verificato, ma vi sia contemporaneamente il ragionevole pericolo che si verifichi nel prossimo futuro: per quanto intuibile, nel caso in cui il danno sia già avvenuto, il legittimato non tenterà un’azione di denuncia di danno temuto, bensì un’azione risarcitoria, qualora ne ricorrano gli altri requisiti.
Ancora, si noti come il presupposto non richieda affatto che il danno sia certo, essendo sufficiente un timore “attuale” e “probabile”. Questo è da considerarsi con riferimento alla valutazione ragionevole che darebbe una “persona media”. È invece essenziale che il danno sia grave, da valutarsi al momento della proposizione di denuncia, e che sia prossimo, temporalmente (ovvero, potrebbe verificarsi da un momento all’altro).
La relazione fra cosa e cosa
In aggiunta a ciò, si noti anche come ad essere rilevante nell’azione di denuncia di danno temuto sia la relazione tra res e res, tra cosa e cosa, nei termini secondo cui la cosa esistente sul fondo altrui può essere costitutiva di pericolo per il proprio fondo. Dunque, la denuncia di danno temuto non può essere proposta nel caso in cui vi siano rapporti tra cosa e persona, come potrebbe avvenire nell’ipotesi di denuncia per tutelare un proprio diritto personale (come l’incolumità fisica), per la quale sarebbero esperibili altre azioni.
Infine, sempre in relazione a un livello di maggiore dettaglio nell’evidenza dei vari presupposti della denuncia di azione temuto, ricordiamo brevemente come la giurisprudenza abbia precisato in più occasioni che non è richiesta l’esclusiva altruità della cosa (pertanto, anche il comproprietario della cosa da cui potrebbe scaturire pericolo potrebbe promuovere tale azione), mentre è fondamentale che il danno denunciato interessi direttamente il denunciate e non, in maniera generica, i terzi.
Chi è legittimato a proporre l’azione di denuncia di danno temuto?
Sono soggetti legittimati attivamente a proporre denuncia di danno temuto il proprietario o il titolare di un diritto reale di godimento, o il possessore che ha ragione di temere che da una qualsiasi cosa (ad esempio, un edificio o un albero) possa derivare un pericolo di danno grave e prossimo alla cosa che forma oggetto del diritto o del possesso. Come abbiamo brevemente introdotto, peraltro, la legittimazione attiva può spettare anche dai comproprietari di un bene in regime di comunione indivisa contro gli altri comproprietari nell’ipotesi in cui la mancanza di accordo impedisca di porre fine alla situazione di pericolo.
Per quanto invece riguarda la legittimazione passiva, non può che interessarsi innanzitutto il proprietario. La norma del codice civile di cui si è fatto rapido riferimento, infatti, sanziona l’inerzia di colui il quale ha omesso di espletare le attività necessarie per poter evitare l’insorgenza della situazione di pericolo, o di rimuoverne la causa. Ne consegue che colui che è obbligato è principalmente il proprietario della cosa o il titolare del diritto reale.
Sono comunque legittimati passivi anche il possessore e chi ha la disponibilità della cosa dalla quale si presume che provenga la minaccia di danno per i beni altrui. Così come per quanto concerne i proprietari, anche per i possessori, in ragione dell’effettivo potere fisico sulla cosa, non può che incombere l’obbligo di mettere in atto le opere necessarie ad ovviare il pericolo o rimuovere la situazione di pericolo di danno grave e prossimo.
I termini di prescrizione della denuncia di danno temuto
Contrariamente alla denuncia di una nuova opera, la denuncia di danno temuto non è soggetta a termini di decadenza, proprio in ragione della sua funzione. Ne consegue che può essere legittimamente presentata fino a quando il pericolo è in atto, e in maniera indipendente dalla decorrenza dell’anno del suo inizio.
Come presentarla
La denuncia di danno temuto deve essere presentata tramite ricorso presso il giudice del luogo in cui si trova la cosa che rischia di essere danneggiata. Il ricorrente, obbligatoriamente assistito da un avvocato, deve allegare al ricorso tutte le circostanze che inducono a ritenere grave il danno potenziale.
A margine di ciò, il giudice valuterà se il pericolo che viene denunciato possa o meno essere in grado di determinare un grave danno.