Determinazione TAN per relationem nel contratto di credito – guida rapida
La mancanza del TAN (tasso annuo nominale) nei contratti di credito può essere sopperita dalla determinazione dello stesso per relationem?
Si sono occupati del tema i giudici della Suprema Corte con ordinanza n. 13556 del 15 maggio 2024, stabilendo che non è necessario che il contratto contenga l’espressa indicazione del tasso degli interessi ultralegali pattuito, essendo sufficiente il richiamo degli elementi in base ai quali determinarlo.
Cerchiamo di ricostruire brevemente i fatti e le motivazioni in ordinanza.
Il contratto di finanziamento senza TAN
Il ricorrente aveva convenuto in giudizio la banca dinanzi al Tribunale deducendo la mancata indicazione nelle condizioni generali del contratto di finanziamento del tasso di interesse (TAN), risultando invece specificamente indicati solo il TAEG e I’ISC.
Da ciò era derivato il diritto del ricorrente all’applicazione del tasso sostitutivo ex art. 117, comma 7, TUB, e la restituzione delle somme indebitamente incamerate dall’istituto di credito.
Il Tribunale accoglieva la domanda e dichiarava la nullità della clausola di determinazione del tasso debitore nel contratto di finanziamento. Per effetto, applicava al finanziamento il tasso sostitutivo di cui all’art. 117, comma 7, lett. a, TUB. 3.
La società finanziaria proponeva gravame dinanzi alla Corte di Appello di Milano che con sentenza ora impugnata accoglieva l’appello.
Le statuizioni della Corte di merito
Nel far ciò, la Corte di merito – tra gli altri punti – statuiva come:
- l’art. 117 TUB si limitasse a prevedere l’indicazione nei contratti del tasso di interesse e di ogni prezzo e condizione praticati senza aggiungere altra specificazione;
- il TAEG esprime tutti i costi che il mutuatario deve sostenere, comprendendo in esso sia il valore del tasso corrispettivo sia l’incidenza delle spese connesse all’’erogazione del credito;
- la differenza tra TAEG e TAN è determinata dall‘incidenza degli oneri accessori. La seconda voce si può dunque ricavare agevolmente calcolando Quota interessi/Capitale e moltiplicando per 12;
- in ogni caso il TAN si può desumere dal piano di ammortamento;
- nel contratto sono riportate tutte le condizioni relative al piano di finanziamento concernenti i tassi di interesse, il tasso di indicizzazione, gli interessi di mora, i criteri di indicizzazione, il TAEG o l’indicatore sintetico di costo richiesti dalle istruzioni fornite dalla Banca d’Italia agli operatori del settore;
- le condizioni contrattuali vanno integrate con il piano finanziario, concordato e sottoscritto dalle parti, da cui rilevare il valore dell’operazione attraverso il numero di rate e l’importo di ognuna di esse, con l’incidenza degli interessi, del tasso debitore, delle spese.
Il ricorrente presenta dunque ricorso per Cassazione.
I motivi del ricorso
Sono due i motivi del ricorso. Il primo è la denuncia della violazione delle norme di cui all’art. 1284, comma 3, c.c. e art. 117, commi 4 e 7 d.Igs. n. 385/1993 in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La sentenza impugnata avrebbe infatti adempiuto I’onere imposto dall‘art. 117 TUB attraverso l’esplicitazione nel contratto esaminato del solo TAEG applicato. Ritiene pacificamente assente l’indicazione del tasso annuo nominale (TAN), così come del calcolo matematico in base al quale esso sarebbe ricavabile. Ammette la possibilità di ricavarlo sulla scorta del piano di ammortamento allegato al contratto.
Con il secondo motivo il ricorrente denuncia invece la violazione della norma di cui all’art. 1346 c.c. in relazione all’art. 360, comma 1, n. 3, c.p.c. La decisione impugnata avrebbe infatti ritenuto il TAN determinabile anche mediante i dati riportati in contratto attraverso una formula matematica, in contrasto con la dominante giurisprudenza che invece richiede, per la determinabilità del tasso, l’indicazione di criteri univoci fissi.
I due motivi sono stati trattati unitariamente. Le censure sono ritenute infondate.
La determinabilità del TAN
La Corte inizia con il ricordare di avere più volte ribadito come ISC e TAEG siano dati che definiscono il costo complessivo dell‘operazione di finanziamento. Non rientrano dunque tra i tassi, prezzi e altre condizioni la cui mancata indicazione nella forma scritta è sanzionata con la nullità ex art. 117 TUB.
Ancora, la Corte ha già chiarito, con riferimento al requisito della determinabilità del tasso degli interessi ultralegali, che l’obbligo della forma scritta sancito per la validità della relativa pattuizione non postula necessariamente che il documento contrattuale contenga l’indicazione in cifre del tasso d’interesse pattuito. Può infatti essere soddisfatto anche per relationem, domandandosi di fatto che le parti richiamino per iscritto criteri prestabiliti ed elementi estrinseci al documento negoziale, obiettivamente individuabili, che consentano la concreta determinazione del tasso convenzionale.
Insomma, la giurisprudenza di legittimità non ritiene necessario che il contratto contenga l’espressa indicazione del tasso degli interessi ultralegali pattuito. È invece sufficiente il richiamo, nel contratto scritto, degli elementi in base ai quali determinarlo, a patto che si tratti di elementi obiettivamente individuabili.
Tale determinabilità è stata accertata dalla Corte d’appello. La Corte ha infatti accertato l’avvenuta indicazione in contratto e in piano di ammortamento allegato, di tutti i dati necessari per elaborare il calcolo del tasso degli interessi, inteso come tasso annuo nominale (TAN), compreso l’indice di riferimento (Euribor 3 mesi lettera).
Per i giudici della Suprema Corte questo è sufficiente per sottrarre la sentenza impugnata alle censure articolate dal ricorrente. Il ricorso è dunque rigettato con condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio.